Messaggio numero 2354 del 14-07-2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento riepiloga il quadro normativo del Casellario Centrale delle Pensioni e richiama gli Enti erogatori al rispetto degli obblighi di invio telematico dei dati, con scadenze annuali e trimestrali. Evidenzia l’impatto della corretta alimentazione del Casellario su adempimenti fiscali, previdenziali e prestazioni collegate al reddito, nonché le conseguenze dell’omissione.
Obblighi di trasmissione dati al Casellario Centrale delle Pensioni
Casellario Centrale delle Pensioni: quadro normativo e finalità
Il documento riepiloga la disciplina del Casellario Centrale delle Pensioni, istituito presso l’INPS dal D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388. L’obiettivo è richiamare gli Enti erogatori di pensioni agli obblighi di trasmissione dei dati e ai termini di adempimento, sottolineando la rilevanza della corretta alimentazione del Casellario per le funzioni dell’INPS e per i correlati adempimenti fiscali e previdenziali.
Finalità del Casellario e ambito dei dati raccolti
Il Casellario è destinato alla raccolta, conservazione e gestione dei dati relativi ai titolari di trattamenti pensionistici a carico di diverse forme previdenziali. In particolare, riguarda:
- l’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;
- i regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dell’Assicurazione generale obbligatoria o che ne abbiano comportato l’esclusione o l’esonero;
- i regimi obbligatori per l’erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti;
- qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio;
- qualunque altra forma di previdenza integrativa e complementare.
Le modifiche introdotte dall’articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito dalla legge 4 agosto 1978, n. 467, e dall’articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, hanno esteso l’obbligo di raccolta anche ad altre prestazioni e hanno disciplinato tempi e modalità di trasmissione dei dati al Casellario.
Estensione dei dati oggetto di raccolta
Le modifiche normative hanno esteso gli obblighi di raccolta e conservazione anche ai dati relativi ai titolari di:
- trattamenti di pensione o assegno continuativo aventi natura assistenziale;
- trattamenti pensionistici di guerra, liquidati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modifiche;
- rendite per invalidità permanente o a favore dei superstiti per infortuni sul lavoro o malattie professionali corrisposte dagli enti gestori delle relative forme assicurative.
Modalità di trasmissione dei dati
La trasmissione dei dati al Casellario avviene:
- con cadenza annuale;
- con cadenza trimestrale per i trattamenti pensionistici da iscrivere o da cancellare in corso d’anno.
L’invio è esclusivamente telematico tramite l’applicazione "Modulo Gestore", disponibile nel servizio "Il Casellario delle pensioni" sul sito www.inps.it. L’accesso richiede autenticazione tramite identità digitale: SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3 o CNS.
Trasmissione annuale: contenuti e termini
L’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 ha ribadito i termini di trasmissione annuale già previsti dal decreto-legge n. 41/1995 e ha introdotto disposizioni specifiche per la gestione dei dati dei titolari di più trattamenti pensionistici.
Gli Enti erogatori devono trasmettere al Casellario, entro il mese di febbraio di ogni anno:
- gli importi annuali a preventivo dei trattamenti pensionistici da erogare nell’anno in corso;
- gli importi annuali a consuntivo dei trattamenti pensionistici erogati nell’anno precedente;
- i dati mensili previsti dalla normativa e dalle specifiche tecniche vigenti.
Il rispetto di tali scadenze è rilevante per la corretta gestione degli adempimenti fiscali dell’INPS e, più in generale, degli enti sostituti d’imposta. La mancata o tardiva trasmissione può determinare:
- certificazioni fiscali non corrette;
- conguagli fiscali inesatti nei confronti dei titolari di più trattamenti pensionistici.
I dati del Casellario sono inoltre utilizzati dall’INPS per la verifica dei requisiti reddituali necessari per l’accesso e il mantenimento di prestazioni collegate al reddito, tra cui le maggiorazioni sociali e la quattordicesima mensilità.
Trasmissione trimestrale: scadenze e casi particolari
I dati relativi a iscrizioni, cancellazioni e variazioni di importo di ciascun trimestre devono essere comunicati entro il mese successivo alla chiusura del trimestre, secondo queste scadenze:
- entro il 30 aprile, per iscrizioni, cancellazioni e variazioni dal 1° gennaio al 31 marzo;
- entro il 31 luglio, per iscrizioni, cancellazioni e variazioni dal 1° aprile al 30 giugno;
- entro il 31 ottobre, per iscrizioni, cancellazioni e variazioni dal 1° luglio al 30 settembre;
- entro il 31 gennaio, per iscrizioni, cancellazioni e variazioni dal 1° ottobre al 31 dicembre dell’anno precedente.
Se in un trimestre non vi sono state iscrizioni, cancellazioni o variazioni di importo, la comunicazione trimestrale non deve essere effettuata.
Poiché la comunicazione annuale deve essere trasmessa entro il 28 febbraio di ogni anno, la comunicazione del quarto trimestre dell’anno precedente può essere effettuata congiuntamente alla comunicazione annuale, in sostituzione della comunicazione trimestrale prevista entro il 31 gennaio.
Conseguenze dell’inadempimento e indicazioni finali
Gli Enti erogatori di pensione sono invitati a rispettare puntualmente termini e modalità di trasmissione previsti dalla normativa vigente. Il mancato adempimento costituisce omissione di atti d’ufficio da parte del legale rappresentante dell’Ente ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 41/1995.
L’INPS annuncia inoltre l’avvio di specifici incontri con i rappresentanti degli Enti interessati, con la finalità di:
- sensibilizzare sull’importanza del corretto e tempestivo assolvimento degli obblighi di trasmissione;
- fornire chiarimenti sulle modalità operative di adempimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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