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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8118/2020 del 23/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente creditore)

La controversia

Le aziende agricole proposero opposizione davanti al Tribunale di Verona contro cartelle di pagamento relative a prelievi supplementari sulle consegne di latte, per le campagne lattiero-casearie dal 1995/1996 al 2008/2009. Il ruolo era stato reso esecutivo il 19 febbraio 2015. Il Tribunale, con sentenza depositata il 7 aprile 2017, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per alcune contestazioni, ritenute appartenenti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e respinse le altre. In Cassazione, dopo che le Sezioni Unite avevano già rigettato il quarto motivo e dichiarato la giurisdizione amministrativa sulle domande indicate, restavano da esaminare tre motivi. Con il primo, articolato in due sub-motivi, le ricorrenti sostenevano che la notificazione delle cartelle fosse inesistente perché eseguita in proprio, anche mediante PEC, da Equitalia, priva di abilitazione; in subordine, ne deducevano la nullità per mancanza della relata e perché l’invio diretto per raccomandata sarebbe consentito soltanto al concessionario o all’ufficiale della riscossione. Con il secondo motivo denunciavano la nullità delle cartelle per l’indicazione del solo responsabile dell’iscrizione a ruolo e non anche dei responsabili dell’emissione e della notificazione. Con il terzo denunciavano omesso esame di un fatto decisivo e violazione di legge, deducendo che le cartelle non indicavano adeguatamente gli atti presupposti né le relative date di notifica, che tali atti non sarebbero stati notificati e che le indicazioni contenute nelle cartelle non consentivano di individuarli né di esercitare il diritto di difesa.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato respinto: la disciplina speciale consente ad AGEA di effettuare la notificazione delle cartelle avvalendosi delle società del gruppo Equitalia; l’attività notificatoria è compiuta da queste società, ma i suoi effetti sono imputati ad AGEA. Equitalia è quindi soggetto abilitato e, applicandosi l’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, non occorre una distinta relata quando la cartella è notificata mediante invio diretto di raccomandata o tramite PEC. Anche il secondo motivo è stato respinto: poiché la riscossione è interamente affidata ad AGEA, l’individuazione del responsabile dell’iscrizione a ruolo vale anche per il responsabile dell’emissione della cartella, che costituisce atto esecutivo del procedimento unitario; l’intervento di Equitalia nella notificazione non muta l’imputazione dell’attività ad AGEA. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: il Tribunale aveva accertato che le cartelle indicavano in modo univoco gli estremi del prelievo supplementare cui si riferivano; la censura motivazionale non era decisiva, poiché il collegamento tra le annate interessate e il richiamo alle intimazioni ai sensi della L. n. 33 del 2009 poteva sostenere tale conclusione. La contestazione relativa alla mancata notificazione degli atti di accertamento era distinta dalla denunciata carenza formale della cartella e, secondo quanto già stabilito dalle Sezioni Unite, ricadeva nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La Corte ha condannato le ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 8 quinquies, commi 10 e 10-bis, D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009

    L’imputazione all’AGEA della notifica della cartella non comporta che l’attività svolta dalle società del gruppo Equitalia sia riducibile alle operazioni meramente materiali richiamate nel motivo di censura, perchè effettuare la notifica “avvalendosi” delle dette società implica che la stessa notificazione sia compiuta da queste ultime, sia pure imputandone gli effetti giuridici all’AGEA sotto il profilo della titolarità dell’attività.

    La disciplina speciale abilita le società del gruppo Equitalia a compiere la notificazione per conto di AGEA; gli effetti giuridici della notificazione restano imputati all’ente creditore.

  • art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602/1973

    Il riconoscimento della qualità di soggetto abilitato in capo ad Equitalia comporta la piena applicazione della disposizione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per ciò che concerne le modalità della notificazione della cartella e dunque anche la non necessità di un’apposita relata di notificazione ove a quest’ultima si provveda mediante l’invio diretto di lettera raccomandata (cfr. Cass. 19 marzo 2014, n. 6395; 17 ottobre 2016, n. 20918) o a mezzo posta elettronica certificata.

    Quando Equitalia, in quanto soggetto abilitato nella procedura speciale, notifica la cartella mediante invio diretto di raccomandata o PEC, non è necessaria un’apposita relata di notificazione.

  • art. 36, comma 4-ter, D.L. n. 248/2007

    Tale disposizione va sul piano interpretativo coordinata con la L. n. 33 del 2009, art. 8 quinquies. Sul punto va data continuità a quanto affermato da Cass. 10 novembre 2017, n. 26669: nel procedimento di riscossione del prelievo supplementare nel settore del latte, poichè il procedimento di riscossione è interamente affidato al creditore AGEA, l’individuazione del responsabile del procedimento coincide con l’individuazione del responsabile della iscrizione a ruolo, in quanto la successiva emissione della cartella, da parte dello stesso Ente, non è che atto esecutivo dell’unitario procedimento di riscossione avviato con l’iscrizione a ruolo.

    Nel procedimento di riscossione del prelievo supplementare lattiero-caseario affidato interamente ad AGEA, l’indicazione del responsabile dell’iscrizione a ruolo soddisfa anche l’esigenza di individuare il responsabile dell’emissione della cartella, essendo questa un atto esecutivo dello stesso procedimento unitario.

  • art. 25 D.P.R. n. 602/1973

    La violazione di legge attiene alla regola di diritto secondo cui per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 25, non è indispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell’accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l’indicazione di circostanze univoche ai fini dell’individuazione di quell’atto, così che resti soddisfatta l’esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti.

    La cartella è valida anche senza gli estremi identificativi o la data di notifica dell’atto di accertamento presupposto, purché contenga circostanze univoche che permettano al contribuente di individuare l’atto e verificare la legittimità della riscossione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura appare priva di decisività posto che la valutazione del giudice di merito in termini di esistenza di circostanze univoche ai fini dell’individuazione dell’atto presupposto ben potrebbe radicarsi sul collegamento logico del dato relativo alle annate interessate dal prelievo supplementare con la menzione dell’avvenuta intimazione ai sensi della L. n. 33 del 2009.

    La denuncia di omesso esame non è decisiva se il fatto indicato come trascurato non può escludere la valutazione di merito, sorretta da altri elementi logici, circa l’univoca identificabilità dell’atto presupposto.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Quando una disciplina speciale attribuisce a un ente la funzione di notificare cartelle avvalendosi di un soggetto esterno, quest’ultimo può compiere direttamente la notificazione se la legge lo abilita tramite tale meccanismo; l’attività è imputata giuridicamente all’ente titolare della funzione.
  • Se la cartella è notificata da un soggetto abilitato mediante invio diretto di raccomandata o PEC secondo l’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, non è necessaria un’apposita relata di notificazione.
  • Quando la riscossione è affidata integralmente all’ente creditore e la cartella è emessa dallo stesso nell’ambito del procedimento avviato con l’iscrizione a ruolo, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è sufficiente anche rispetto all’emissione della cartella, che costituisce atto esecutivo del procedimento unitario; l’affidamento materiale della notificazione a un soggetto esterno non modifica tale imputazione.
  • Ai fini della validità del ruolo e della cartella, non è indispensabile indicare gli estremi identificativi o la data di notifica dell’accertamento presupposto, se la cartella contiene circostanze univoche che consentono al contribuente di individuare l’atto e controllare la legittimità della riscossione.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo deve riguardare un fatto idoneo a incidere sulla decisione; non è decisiva quando la valutazione impugnata può comunque fondarsi sul collegamento logico fra gli elementi riportati nella cartella.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione

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