Cassazione Civile, Ordinanza n. 25417/2021 del 20/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società agricola ha proposto opposizione avverso una cartella esattoriale emessa per il pagamento del prelievo supplementare dovuto sui quantitativi di latte venduto in eccedenza rispetto alle quote assegnate. Ha contestato sia l'ammontare del prelievo, deducendo un errore nel calcolo del capitale e degli interessi, sia il difetto di sottoscrizione dell'atto. L'amministrazione resistente ha eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso per cassazione ha censurato la sentenza del Tribunale che aveva declinato la giurisdizione, sostenendo che la controversia dovesse essere devoluta al giudice ordinario perché non implicava contestazioni sul potere autoritativo, ma solo sul quantum preteso, e che fosse irragionevole far dipendere il riparto di giurisdizione dal momento del pignoramento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la declinatoria di giurisdizione pronunciata dal Tribunale. Ha ritenuto infondato il motivo, richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 31370/2018 e affermando che, nelle controversie relative al prelievo supplementare sulle quote latte, la previsione dell'art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a. va letta in chiave di concentrazione delle tutele: quando la domanda, anche se proposta come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., contesta il quantum determinato dall'autorità amministrativa nell'esercizio di potestà pubbliche, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 133 c.p.a.
attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al prelievo supplementare sulle quote latte; la disposizione va interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele
art. 615 c.p.c.
l'opposizione proposta, pur qualificabile in sostanza come opposizione all'esecuzione, non sposta la giurisdizione quando investe il quantum accertato dall'autorità amministrativa nell'esercizio di potestà pubbliche
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
il rigetto del ricorso giustifica l'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nelle controversie sul prelievo supplementare sulle quote latte, la giurisdizione si determina in base alla natura della pretesa dedotta in giudizio e alla funzione della previsione di giurisdizione esclusiva, che mira a concentrare davanti al giudice amministrativo tutte le contestazioni sull'applicazione del prelievo quando esse investono l'esercizio di poteri pubblici e la determinazione del quantum da parte dell'amministrazione.
- Se l'opposizione a una cartella esattoriale relativa a un prelievo amministrativo contesta l'ammontare del debito così come accertato dall'autorità competente, la controversia ricade nella giurisdizione del giudice amministrativo, anche se formalmente introdotta come opposizione all'esecuzione.
- Il criterio di riparto non può essere fissato in modo meramente cronologico o formale in base alla fase esecutiva raggiunta, ma va ricostruito in rapporto alla situazione giuridica sostanziale coinvolta e al tipo di sindacato richiesto sul potere amministrativo.
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