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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1922

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1922 della Commissione, del 20 ottobre 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Poularde du Périgord (IGP)]

Normativa europea32016R1922

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1922 iscrive nel registro UE la denominazione "Poularde du Périgord" come indicazione geografica protetta (IGP). La Commissione adotta il provvedimento dopo la pubblicazione della domanda francese e in assenza di opposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. L’iscrizione riguarda un prodotto della classe delle carni fresche e frattaglie. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta "Poularde du Périgord" come IGP per carni fresche di pollame.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione "Poularde du Périgord" e, più in generale, al prodotto agricolo/alimentare classificato come IGP nella classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, essendo direttamente applicabile; riguarda l’iscrizione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il caso riguarda una domanda presentata dalla Francia e segue la procedura di pubblicazione senza opposizioni.

Poularde du Périgord (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1922 della Commissione dispone l’iscrizione della denominazione "Poularde du Périgord" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come indicazione geografica protetta (IGP). Il provvedimento si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Contesto procedurale

La Commissione richiama la pubblicazione della domanda di registrazione presentata dalla Francia ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione poteva essere iscritta senza ulteriori passaggi procedurali sostanziali.

Oggetto della registrazione

L’articolo 1 stabilisce che "Poularde du Périgord" è registrata come IGP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, richiamato espressamente dal provvedimento.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’intero territorio dell’Unione.

Disposizioni principali

Iscrizione della denominazione nel registro IGP

La denominazione "Poularde du Périgord" è registrata come IGP. La registrazione riguarda un prodotto della classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Base procedurale e assenza di opposizioni

La domanda di registrazione presentata dalla Francia è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione è stata iscritta nel registro.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geografichequalità dei prodotti agroalimentari

Testo integrale

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