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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14752/2025 del 01/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

Un soggetto aveva chiesto l'indennizzo ex L. n. 89/2001 per l'irragionevole durata di un giudizio amministrativo iniziato nel 2005 e definito nel 2021. Il ricorso era stato però respinto nella fase sommaria perché proposto contro il Ministero della Giustizia invece che contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ritenuto il soggetto legittimato passivo. In sede di opposizione l'istante aveva chiesto la rimessione in termini per poter notificare correttamente al Ministero legittimato, sostenendo che l'errore nell'individuazione dell'amministrazione destinataria fosse sanabile e che il giudice non potesse rilevarlo d'ufficio; aveva inoltre invocato l'art. 4 L. n. 260/1958. La Corte d'appello aveva respinto l'opposizione ritenendo non applicabile la disciplina invocata e qualificando l'errore come vizio radicale della domanda. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti quattro motivi: (1) violazione dell'art. 4 L. n. 260/1958 per non averne applicato la disciplina al procedimento ex L. n. 89/2001; (2) errata lettura dell'art. 4, che riguarderebbe anche l'errore tra distinte amministrazioni statali e non solo quello sul rappresentante; (3) indebita applicazione al procedimento ex L. n. 89/2001 delle norme processuali del c.p.a., in particolare dell'art. 41; (4) richiesta subordinata di rimessione in termini per rinnovare la notifica e instaurare il contraddittorio correttamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ha dichiarato assorbiti gli altri, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, affinché riesamini la domanda di equa riparazione applicando il principio per cui l'erronea evocazione di un Ministero anziché di un altro non comporta il rigetto della domanda, ma impone la regolarizzazione del contraddittorio secondo l'art. 4 L. n. 260/1958, purché l'eccezione sia tempestivamente sollevata dall'Avvocatura dello Stato. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89

    equa riparazione per irragionevole durata del processo

    la domanda di indennizzo per durata irragionevole del processo amministrativo resta soggetta alla disciplina speciale dell'equa riparazione; l'erronea individuazione del Ministero convenuto non giustifica il rigetto nel merito

  • art. 4 L. 25 marzo 1958, n. 260

    si applica anche quando l'errore di notificazione riguarda distinte soggettività di diritto pubblico assistite dall'Avvocatura dello Stato; l'effetto è la sanabilità del vizio mediante rinnovo della notifica, non la stabilizzazione del contraddittorio nei confronti del reale destinatario

  • art. 41 c.p.a.

    richiamato dalla Corte d'appello come norma idonea a qualificare l'errore come vizio totale della domanda; la Cassazione non condivide tale impostazione nel contesto dell'equa riparazione

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato per dedurre la violazione di legge in cassazione

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato per dedurre la nullità del provvedimento impugnato in cassazione

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi erano costruiti sia come violazione di legge sia come nullità processuale

Massime di principio

  • Nel giudizio per equa riparazione ex L. n. 89/2001, l'erronea evocazione in giudizio di un Ministero al posto di un altro non determina automaticamente la reiezione della domanda, ma integra un vizio sanabile del contraddittorio.
  • L'art. 4 L. n. 260/1958 opera anche quando l'errore riguardi la scelta tra diverse amministrazioni statali dotate di autonoma soggettività processuale e assistite dall'Avvocatura dello Stato.
  • La sanatoria dell'errore di identificazione della P.A. convenuta richiede che l'Avvocatura dello Stato sollevi tempestivamente l'eccezione alla prima udienza e indichi il soggetto correttamente destinatario dell'atto; in difetto, il giudice non può definire la domanda come inammissibile o totalmente invalida per tale sola ragione.
  • In presenza di errore nella notificazione alla pubblica amministrazione legittimata passiva, il rimedio è la fissazione di un termine per rinnovare la notifica e regolarizzare il contraddittorio, non il rigetto della domanda per vizio radicale dell'atto introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiudicato
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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