Sentenza del 09/05/2018 n. 4392 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
N. 18/2018 RICORSO PER REVOCAZIONE - prova del deposito di documenti agli atti di causa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per revocazione la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l’appello per omessa produzione dell’avviso di ricevimento dell’atto di appello notificato alla controparte. Ha tentato di dimostrare l’esistenza del documento mediante la sua esibizione nel giudizio di revocazione e ha prospettato la possibilità che il giudice lo acquisisse d’ufficio ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 546/1992. Tuttavia, avrebbe dovuto provare che l’avviso di ricevimento era già stato depositato e risultava agli atti del giudizio di appello, secondo le modalità previste dagli artt. 74 e 87 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato ritenuto inammissibile. La mera produzione dell’avviso di ricevimento nel giudizio di revocazione non dimostra che il documento fosse già presente nel fascicolo d’appello e non consente di sanare l’omissione contestata. È stata inoltre ritenuta irrilevante, in sede di revocazione, la questione giuridica relativa all’eventuale acquisizione d’ufficio del documento ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, poiché la revocazione presuppone un errore di fatto e non può essere utilizzata per far valere errori di diritto, eventualmente deducibili con ricorso per Cassazione.
Norme richiamate
Art. 74 disp. att. c.p.c.
La disposizione disciplina la documentazione e gli atti che devono risultare dal fascicolo processuale; nel caso esaminato, il ricorrente doveva dimostrare che l’avviso di ricevimento era stato regolarmente depositato nel precedente giudizio.
Art. 87 disp. att. c.p.c.
La norma rileva ai fini della produzione e della verifica dei documenti nel processo. La successiva esibizione del documento in revocazione non sostituisce la prova del suo tempestivo deposito nel giudizio d’appello.
Art. 7, comma 1, D.Lgs. 546/1992
La possibilità di acquisizione d’ufficio di elementi rilevanti non può essere invocata in sede di revocazione per trasformare una questione giuridica o una carenza probatoria in un errore di fatto revocatorio.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocazione occorre dimostrare l’errore di fatto attraverso gli atti già presenti nel fascicolo al momento della decisione: non è sufficiente produrre per la prima volta il documento successivamente.
- Quando l’inammissibilità dell’appello dipende dall’omessa produzione di un documento, il ricorrente deve provare il tempestivo deposito del documento nel giudizio originario, non soltanto la sua esistenza materiale.
- La revocazione non è uno strumento per introdurre nuove prove, sanare omissioni processuali o riesaminare questioni di diritto; tali censure devono essere proposte con il mezzo di impugnazione appropriato, ove ammissibile.
- I poteri di acquisizione d’ufficio del giudice tributario non eliminano l’onere della parte di depositare tempestivamente gli atti necessari a dimostrare la regolarità del processo, soprattutto quando la controparte non si è costituita.
- In situazioni analoghe è essenziale conservare e documentare la ricevuta di deposito, l’indice del fascicolo e ogni attestazione che dimostri che il documento era effettivamente agli atti del giudizio precedente.
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