Sentenza del 11/11/2016 n. 23050 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un'iscrizione ipotecaria su cartelle di pagamento. Il contribuente contestava la mancata notificazione delle cartelle e dell'avviso previsto dall'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, la prescrizione dei crediti e la violazione dell'art. 17 dello stesso decreto. I giudici di merito avevano ritenuto illegittima l'ipoteca perché il credito tributario risultava inferiore alla soglia di 8.000 euro. Il concessionario ha sostenuto, tra l'altro, che per verificare il superamento della soglia dovessero essere considerati tutti i crediti iscritti a ruolo, anche quelli non tributari e quelli contestati dal contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo errata la valutazione secondo cui l'ipoteca fosse illegittima per il solo fatto che il credito tributario fosse inferiore a 8.000 euro. Ai fini del raggiungimento della soglia devono essere sommati tutti i crediti iscritti a ruolo, anche se contestati e anche se di natura non tributaria, purché risultino dalle cartelle e siano utilmente azionabili. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 49
"Il ruolo costituisce titolo esecutivo"
Il ruolo consente al concessionario di procedere all'esecuzione forzata e di esercitare le azioni previste a tutela del credito, una volta decorso il termine previsto dalla legge.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50
"Sia inutilmente trascorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento"
Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella, il concessionario può procedere alle azioni esecutive o cautelari previste dalla legge.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 76
La norma disciplina i limiti all'espropriazione immobiliare. Nel caso concreto, il giudice di merito l'aveva ritenuta applicabile anche all'iscrizione ipotecaria, ma tale questione è rimasta assorbita dopo l'accoglimento del motivo relativo al calcolo della soglia.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77
Per l'iscrizione ipotecaria deve essere verificato il raggiungimento della soglia minima di 8.000 euro considerando complessivamente tutti i crediti iscritti a ruolo, anche se contestati dal contribuente e anche se non aventi natura tributaria.
Massime di principio
- Nel valutare il superamento della soglia economica per l'iscrizione ipotecaria, occorre considerare il totale dei crediti risultanti dai ruoli e dalle cartelle rilevanti, non soltanto i singoli crediti tributari.
- La contestazione del credito da parte del contribuente, di per sé, non impedisce di includerlo nel calcolo della soglia, finché il ruolo conserva efficacia esecutiva e non sia stato sospeso o annullato.
- La regolare notifica delle cartelle e degli atti presupposti resta comunque essenziale: la decisione esaminata non risolve tale questione perché il relativo motivo è stato dichiarato assorbito.
- Quando una sentenza si fonda su una sola ragione decisiva e questa viene censurata con successo, la cassazione può rinviare la causa al giudice di merito per esaminare le ulteriori questioni e rivalutare complessivamente la controversia.
- La soglia economica prevista per l'ipoteca non dovrebbe essere verificata isolando soltanto la componente tributaria del debito, ma considerando l'insieme delle pretese iscritte a ruolo che concorrono alla garanzia.
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