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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19194/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con quattro censure principali: 1) estinzione dei reati per prescrizione (autonomamente calcolata dal ricorrente in 12 anni e 6 mesi, con termine perentorio al 03/10/2022); 2) inutilizzabilità delle dichiarazioni del consulente tecnico della curatela (Dott. Adorno) escusso come teste, per violazione dell'art. 195 c.p.p.; 3) vizio di qualificazione dei fatti contestati come bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (in realtà, secondo il ricorrente, si sarebbe trattato di pagamenti per estinguere debiti societari e quindi, al più, bancarotta preferenziale); 4) vizio di qualificazione e violazione del principio di correlazione in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale (sostiene che la condotta sarebbe, al più, bancarotta semplice o colposa per disordine contabile) . Sono stati prodotti anche "motivi nuovi" depositati il 06/01/2024, in particolare sulla prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito delle censure: 1) il motivo sulla prescrizione è manifestamente infondato perché il conteggio del termine da parte del ricorrente non ha considerato una sospensione complessiva di 1001 giorni risultante dagli atti (adesione del difensore all'astensione dalle udienze e richieste di rinvio), per cui il termine non era ancora scaduto; 2) la censura sull"inutilizzabilità delle dichiarazioni del consulente è inammissibile perché il ricorrente non ha dimostrato l"incidenza che l"espunzione avrebbe avuto sulla "prova di resistenza" e perché la giurisprudenza equipara sul piano processuale il consulente tecnico escusso in dibattimento al testimone; 3) il motivo sulla natura preferenziale dei pagamenti è inammissibile perché si riduce ad una mera rivalutazione del compendio probatorio che la Cassazione non può effettuare in sede di legittimità; i giudici di merito hanno logicamente ritenuto la natura distrattiva alla luce dell'assenza di beni e giustificazioni e del ricorso continuativo ai prelievi; 4) il motivo relativo alla bancarotta documentale è manifestamente infondato: la corte territoriale ha correttamente qualificato la fattispecie come bancarotta fraudolenta documentale "specifica" per l'omessa tenuta e mancata consegna di scritture rilevanti in periodo immediatamente anteriore al fallimento, collegando detta omissione alla finalità di arrecare pregiudizio ai creditori. Sono stati altresì dichiarati inammissibili i motivi nuovi. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; applicazione dell'art. 585, co. 4 c.p.p. in relazione ai motivi nuovi.

Norme richiamate

  • art. 195 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per criticare l"escussione del consulente tecnico come teste; la Corte ricorda che il consulente tecnico escusso in dibattimento è sul piano processuale equiparato al testimone e quindi le regole relative all"escussione si estendono a lui.

  • art. 521 c.p.p.

    Richiamato in tema di principio di correlazione tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto che non ci sia violazione del principio perché la qualificazione operata dai giudici di merito è coerente con quanto contestato e con gli elementi del processo.

  • art. 216, comma 1, lett. b) l. fall.

    Norma richiamata nella giurisprudenza citata per distinguere la bancarotta documentale fraudolenta "specifica" (omessa consegna/omessa tenuta con dolo specifico) dalla fraudolenta tenuta delle scritture; la Corte ha applicato il paradigma di tale norma per qualificare la condotta come bancarotta documentale specifica.

  • art. 87 l. fall.

    Richiamata per spiegare l"onere di verità gravante sull"imprenditore/fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell"impresa; giustifica l"apparente inversione dell"onere della prova in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese e al versamento alla cassa delle ammende in favore dello Stato, tenuto conto dell"evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.

  • art. 585, co. 4, c.p.p.

    Richiamato per dichiarare l"inammissibilità dei "motivi nuovi" depositati tardivamente in cassazione, essendo inammissibili i motivi originari.

Massime di principio

  • Se si eccepisce la prescrizione in cassazione occorre fornire un calcolo chiaro che consideri non solo gli atti interruttivi ma anche eventuali sospensioni del decorso (es. adesione del difensore ad astensioni, richieste di rinvio): la Corte verifica la documentazione e le schede in atti che evidenziano tali sospensioni
  • Quando si impugna l"utilizzabilità di una prova (es. dichiarazioni di un consulente tecnico escusso), in cassazione è necessario spiegare l"incidenza che l"espunzione avrebbe sulla "prova di resistenza": bisogna dimostrare che, senza quell'elemento, non resterebbe un convincimento idoneo a sostenere la condanna
  • La Cassazione non è sede per riesaminare il compendio probatorio e proporre una lettura alternativa dei fatti: motivi che si risolvono in mera rivalutazione dei fatti o in riconsiderazione della valutazione delle prove sono inammissibili
  • Nel diritto fallimentare va distinta la bancarotta documentale fraudolenta "specifica" (omessa tenuta/omessa consegna con dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori) dalla bancarotta documentale "generica" o dalla semplice bancarotta: per la qualificazione conta non solo la perdita o l"irregolare tenuta dei libri, ma le circostanze che mostrano la finalità di arrecare pregiudizio
  • In caso di mancato rinvenimento di beni aziendali, l"amministratore/fallito può trovarsi in una posizione di maggiore onere probatorio rispetto ai terzi: la giurisprudenza ammette un"apparente inversione dell"onere della prova se il fallito non fornisce giustificazioni sulla destinazione dei beni
  • Motivi nuovi presentati in cassazione sono subordinati all"ammissibilità dei motivi originari (art. 585 c.p.p.): se i motivi originari sono inammissibili, i motivi aggiunti saranno generalmente inammissibili a loro volta

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