Ordinanza n. 926/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - del Decreto del Direttore del Conservatorio di Musica “U. Giordano” di Foggia prot. n. 3323 del 26.03.2026, con cui è stata approvata la graduatoria di merito definitiva e l’elenco definitivo degli idonei del concorso pubblico per il reclutamento a tempo indeterminato di Docenti di prima fascia, Settore Artistico Disciplinare AFAM055 - Teoria e tecnica dell'interpretazione scenica; - del Decreto del Direttore del Conservatorio di Musica “U. Giordano” di Foggia prot. n. 3400 del 27.03.2026, di conferimento degli incarichi a tempo indeterminato ai proff. De Lucia Carlo Antonio e Mucci Lorenzo, vincitori del concorso; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva e conferimento di incarichi a tempo indeterminato all'esito di un concorso pubblico per docenti AFAM
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva di merito e l’elenco degli idonei del concorso pubblico per il reclutamento a tempo indeterminato di docenti di prima fascia nel settore AFAM055, nonché i successivi decreti di conferimento degli incarichi ai due candidati risultati vincitori. Il provvedimento non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà atto della necessità di assicurare la partecipazione al giudizio dei controinteressati: il primo classificato non risultava validamente raggiunto dalla notificazione e il secondo classificato doveva essere chiamato in giudizio mediante integrazione del contraddittorio. Il ricorrente ha quindi chiesto la rimessione in termini per rinnovare la notifica nei confronti del primo classificato.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza di rimessione in termini e ha assegnato al ricorrente trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, se anteriore, per rinnovare la notificazione del ricorso nei confronti del primo classificato e integrare il contraddittorio nei confronti del secondo classificato. La decisione è interlocutoria e non affronta il merito delle censure contro la graduatoria e gli incarichi. La trattazione del merito è stata fissata alla pubblica udienza del 16 dicembre 2026, subordinatamente alla regolare instaurazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Quando la notificazione del ricorso non risulta validamente eseguita nei confronti di un controinteressato necessario, il giudice amministrativo può rimettere in termini il ricorrente per consentire la rinnovazione della notificazione.
- Nel giudizio di annullamento di una graduatoria concorsuale e dei conseguenti atti di conferimento, devono essere evocati in giudizio i candidati la cui posizione potrebbe essere direttamente incisa dall’eventuale accoglimento del ricorso, inclusi i soggetti collocati nelle posizioni utili della graduatoria.
- La fissazione della trattazione di merito può essere disposta dal giudice subordinandola alla preventiva rinnovazione della notificazione e all’integrazione del contraddittorio.
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