Sentenza del 18/02/2015 n. 1651 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Processo Tributario - Atti impugnabili - Inutilizzabilità di copie non autentiche - Disconoscimento conformità tra originale e copia fotostatica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione della conformità della fotocopia non ha comportato automaticamente la sua inutilizzabilità. Il giudice ha potuto accertare la corrispondenza della copia all'originale attraverso altri mezzi di prova e apprezzarne l'efficacia rappresentativa, poiché il documento era stato prodotto per dimostrare un fatto storico, ossia l'avvenuta notificazione. Il testo non specifica l'esito formale del ricorso né l'identità delle parti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'utilizzabilità, nel processo tributario, di una copia fotostatica non autenticata e la contestazione della sua conformità all'originale. Il principio affermato è che il disconoscimento deve essere chiaro, specifico e inequivoco, pur senza formule sacramentali; contestazioni generiche non sono sufficienti. Inoltre, quando la copia è prodotta per dimostrare un fatto storico, come l'avvenuta notifica, e non per far valere direttamente un negozio giuridico, il giudice può valutarne liberamente l'efficacia probatoria anche dopo il disconoscimento, utilizzando altri elementi di prova, presunzioni e indizi gravi, precisi e concordanti.
Norme richiamate
Art. 218, comma 2, codice di procedura civile
Il disconoscimento della scrittura privata produce effetti più incisivi rispetto al disconoscimento della conformità di una copia fotostatica: in assenza di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata. Tale disciplina non si applica automaticamente alle copie fotostatiche prodotte per provare fatti storici.
Norme del codice civile sul disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche non autenticate
Le regole sul disconoscimento operano principalmente quando la scrittura è fatta valere come negozio giuridico per derivarne direttamente diritti e obblighi. Se la copia serve invece a dimostrare un fatto storico, il giudice può valutarla insieme agli altri elementi probatori.
Massime di principio
- Il disconoscimento di una copia deve indicare in modo chiaro e specifico che la riproduzione non corrisponde all'originale; una contestazione generica o omnicomprensiva può essere inefficace.
- Il disconoscimento di una fotocopia non determina automaticamente l'esclusione del documento dal processo: il giudice può verificarne l'attendibilità mediante altri documenti, testimonianze, presunzioni e indizi.
- Quando la copia è utilizzata per provare un fatto storico, come una notificazione, il giudice conserva una maggiore libertà di valutazione rispetto al caso in cui la scrittura sia invocata come fonte diretta di diritti o obblighi.
- Chi contesta una copia dovrebbe specificare quali elementi sono contestati e per quali ragioni, oltre a indicare, quando possibile, le differenze rispetto all'originale o chiedere l'esibizione dell'originale.
- La valutazione finale dell'efficacia probatoria della copia spetta al giudice di merito, che può fondare il proprio convincimento anche su un insieme di elementi convergenti.
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