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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11987/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Surace impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere limitatamente ai capi 79) (detenzione illegittima di una pistola 9x21 senza matricola e di un fucile calibro 12 con matricola abrasa), 81) (ricettazione di una autovettura risultata rubata) e 143) (detenzione di marijuana ai fini di spaccio, con aggravante dell'art. 416-bis comma 1). I motivi di ricorso contestavano: a) l'insussistenza di gravi indizi per i reati di ricettazione e detenzione d'armi, sostenendo che la conoscenza dei luoghi di occultamento non equivale al concorso e che alcune conversazioni erano successive al sequestro o riguardavano vetture diverse; b) l'assenza di indizi tali da integrare il reato di spaccio (contestando quantità e natura dell'acquisto, definito personale e legato a un debito); c) l'errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis comma 1, in quanto il fatto di agevolare un singolo associato non implicherebbe automaticamente il dolo di favorire la cosca; d) la mancanza delle esigenze cautelari attuali e concrete (ricorrente incensurato, domicili fuori regione, trasferimento al nord dal 11/2022, attività lavorativa regolare).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi di impugnazione fossero, in larga parte, argomentazioni di merito non ammissibili in sede di legittimità e che l'ordinanza del Tribunale del riesame fosse adeguatamente motivata. In particolare, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale circa la sussistenza dei gravi indizi di concorso nella ricettazione e nella detenzione d'armi, sulla base delle intercettazioni e del ritrovamento degli oggetti nei terreni riconducibili alla 'ndrina; ha ritenuto provata la disponibilità di stupefacente destinato alla cessione urgente a terzi e ha ritenuto congrua l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis comma 1 rispetto al capo 143). Sono state confermate le esigenze cautelari di attualità e adeguatezza della misura carceraria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis, comma 1, codice penale

    L'aggravante è stata ritenuta applicabile perché la cessione di stupefacenti è stata valutata come effettuata nell'interesse dell'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che mettere a disposizione stupefacente per la cessione urgente a terzi organici alla consorteria integra l'utilità per l'associazione

  • art. 274, lettera c), codice di procedura penale

    art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato nella motivazione in relazione all'esigenza cautelare attuale e concreta: la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale circa la gravità, la non occasionalità dei fatti e l'inserimento del ricorrente nell'ambiente criminale, ritenendo inadeguate le misure alternative

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    sent. Corte cost. 13/6/2000 n.186

    Richiamata in relazione alla condanna al pagamento di somme a titolo di ammenda in caso di ragionevole colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di Cassazione ha applicato tale principio per imporre al ricorrente il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità (Cassazione) le doglianze che consistono in mere valutazioni di fatto sono, di regola, inammissibili: occorre dimostrare illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione.
  • La semplice conoscenza o disponibilità dei luoghi di occultamento di armi o beni proventi di reato può integrare concorso quando dai dialoghi e dalle circostanze emerga la volontà e la disponibilità a spostare/occultare i beni per agevolare l'attività criminosa.
  • Una cessione di stupefacenti a favore o per l'uso della consorteria può giustificare l'applicazione dell'aggravante del 416-bis quando risulti che l'operazione abbia rilevanza o utilità per l'associazione; non è necessario che l'agente sia membro verticistico se il fatto beneficia l'organizzazione.
  • Le esigenze cautelari richiedono concretezza e attualità: domicili fuori regione, trasferimenti o assenza di precedenti non escludono automaticamente la custodia cautelare se sussistono gravi indizi e collegamenti organici o funzionali con la consorteria e se altre misure appaiono inadeguate.
  • Quando si contesta l'applicazione dell'aggravante mafiosa è fondamentale dimostrare l'assenza del nesso di utilità tra l'azione compiuta e l'associazione; altrimenti, elementi indiziari che collegano la condotta agli interessi della cosca possono essere ritenuti sufficienti.
  • In casi analoghi, la difesa dovrebbe focalizzarsi sul dimostrare specifiche incongruenze logiche nella motivazione oppure la carenza di elementi probatori concreti, piuttosto che riproporre in Cassazione valutazioni alternative dei fatti già poste a fondamento della decisione di merito.

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