Sentenza n. 5694/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 3937/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’eseguire la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 3937/2025, che aveva riconosciuto il beneficio annuo di € 500 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 3937/2025, notificata al Ministero il 21 ottobre 2025 e non impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 22 dicembre 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscerle, per il servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, il beneficio economico di € 500 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le stesse modalità previste per il personale di ruolo. Dedotta la persistente inottemperanza, la ricorrente ha chiesto l’accertamento della mancata esecuzione, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando i presupposti per l’ottemperanza: il titolo non era stato impugnato e risultava inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV, o un funzionario da lui delegato con adeguate competenze tecniche. Ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; il compenso del commissario sarà liquidato con successivo decreto collegiale secondo la disciplina indicata in motivazione, e la parcella dovrà essere presentata entro il termine previsto a pena di decadenza, decorrente dal compimento dell’ultimo atto esecutivo. Ha inoltre indicato le modalità di deposito telematico degli atti del commissario. Il Ministero è stato condannato a pagare le spese del giudizio, liquidate in € 800, oltre accessori e contributo unificato se versato, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale non è stato impugnato e risulta inutilmente decorso il termine dilatorio per l’adempimento previsto per le amministrazioni.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio previsto dalla norma, insieme alla mancata impugnazione del titolo, consente di procedere in ottemperanza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 55, 56 e 71
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati con successivo decreto collegiale secondo le disposizioni richiamate; la parcella va presentata nel termine previsto a pena di decadenza, il cui dies a quo, secondo la motivazione, coincide con il compimento dell’ultimo atto esecutivo.
art. 8 l. n. 417/1978
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
La disposizione è richiamata, insieme all’art. 55 del d.P.R. n. 115/2002, per la disciplina delle spese connesse all’utilizzo del mezzo proprio del commissario, che il giudice considera autorizzato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere attivato quando il titolo giudiziale è divenuto definitivo e l’amministrazione non vi ha dato esecuzione dopo l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro un termine assegnato e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L’incarico di commissario ad acta, quale munus di ausiliario del giudice, è obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- La parcella del commissario ad acta deve essere presentata entro il termine previsto a pena di decadenza; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
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