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Ordinanza

Ordinanza n. 315/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600727

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del subentro di un nuovo datore di lavoro nella procedura per il nulla osta al lavoro subordinato e successiva revoca del nulla osta per carenza della capacità reddituale del datore di lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, la comunicazione con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Catanzaro ha rigettato la richiesta di subentro di un nuovo datore di lavoro nella procedura relativa al decreto flussi 2025, ritenendo che il nulla osta fosse rilasciato esclusivamente in favore del datore originario e che il contratto di soggiorno dovesse essere stipulato con tale soggetto. Ha chiesto anche la declaratoria del diritto al riesame dell’istanza per verificare i requisiti necessari alla sottoscrizione del modello 209 e al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato con il nuovo datore. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento di revoca del nulla osta, fondato sul parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catanzaro, secondo cui il datore di lavoro non avrebbe avuto capacità reddituale sufficiente per l’assunzione, nonché il rigetto delle osservazioni e della documentazione eventualmente prodotte nel procedimento di revoca. Ha chiesto il riesame del procedimento finalizzato alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e al rilascio del permesso di soggiorno.

La decisione

Il TAR ha ritenuto necessario acquisire, ai fini della decisione, copia del parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro posto a fondamento della revoca, poiché tale documento non era stato prodotto in giudizio. Ha onerato l’Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro di depositarne copia e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catanzaro di depositare anche una relazione di chiarimenti sulle analisi svolte per verificare la capacità economica del datore di lavoro, assegnando trenta giorni per l’adempimento. In via interinale, all’esito del bilanciamento degli interessi, ha accolto la domanda cautelare e sospeso gli effetti dei provvedimenti impugnati, per consentire al ricorrente di continuare l’attività lavorativa e prevenire ulteriori conseguenze connesse alla permanenza sul territorio italiano. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 16 settembre 2026; non è stata definita la controversia nel merito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito della tutela cautelare prevista dal codice del processo amministrativo.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Il provvedimento di revoca richiamava la comunicazione di avvio del procedimento; la legittimità e l’adeguatezza di tale procedimento non sono state ancora definite nel merito.

  • art. 42, comma 2, d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 122

    La revoca del nulla osta è stata adottata richiamando la possibilità di revocarlo quando sopravvengano elementi ostativi relativi alle condizioni previste dalla normativa sull’ingresso e sul lavoro degli stranieri.

  • artt. 22 e 24 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Sono richiamati nel provvedimento di revoca quali disposizioni relative agli elementi ostativi considerati nella procedura di rilascio del nulla osta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato esclusivamente quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato esclusivamente quale base per la tutela dei dati personali e l’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo si fonda in modo decisivo su un parere endoprocedimentale non prodotto in giudizio, il giudice può disporne l’acquisizione istruttoria prima di decidere la controversia.
  • Nelle controversie relative alla revoca di un nulla osta al lavoro subordinato per asserita insufficiente capacità economica del datore di lavoro, l’amministrazione e l’organo tecnico competente devono rendere conoscibili gli elementi istruttori e i criteri concretamente utilizzati per la verifica della capacità reddituale.
  • In sede cautelare, il giudice può sospendere interinalmente gli effetti dei provvedimenti incidenti sul soggiorno e sull’attività lavorativa dello straniero quando il bilanciamento degli interessi renda necessario evitare l’interruzione dell’attività lavorativa e ulteriori conseguenze pregiudizievoli connesse alla permanenza sul territorio.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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