Circolare n. 39/E del 24/12/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti interpretativi e operativi sulle agevolazioni previste per la Zona franca urbana de L’Aquila, con riferimento a imposte sui redditi, IRAP, contributi e modalità di fruizione. Vengono precisati intensità, durata e decorrenza dei benefici, criteri di determinazione del reddito esente, trattamento di componenti straordinari e perdite, nonché l’utilizzo del codice tributo 6845 in F24. Chiarimenti specifici sono inoltre dedicati alle società "trasparenti" e alla ripartizione dell’esenzione tra i soci.
Agevolazioni fiscali e contributive per la Zona franca urbana de L’Aquila: chiarimenti applicativi
Agevolazioni Zona franca urbana de L’Aquila: chiarimenti applicativi e modalità di fruizione
La circolare fornisce precisazioni operative sulla disciplina agevolativa prevista per la Zona franca urbana de L’Aquila, con riferimento alle esenzioni fiscali e contributive concesse alle imprese localizzate nell’area. Il documento si concentra su intensità dei benefici, decorrenza, determinazione del reddito esente, trattamento delle perdite, modalità di utilizzo in F24 e gestione delle società trasparenti.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina richiamata si fonda sull’art. 1, comma 341, della legge n. 296/2006, che prevede per le zone franche urbane l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’IRAP, dall’ICI e l’esonero dai contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Per la Zona franca urbana de L’Aquila, l’art. 10, comma 1-bis, del d.l. n. 39/2009 ha affidato al CIPE l’individuazione dell’area, poi perimetrata con deliberazione n. 39 del 13 maggio 2010. Successivamente, l’art. 70 del d.l. n. 1/2012 ha subordinato la concessione delle agevolazioni al rispetto del regime de minimis e ha demandato a un decreto ministeriale la definizione delle condizioni applicative.
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, contiene le regole attuative. A seguito dell’approvazione del modello di istanza e delle indicazioni ministeriali del 6 dicembre 2012, la circolare interviene per risolvere dubbi interpretativi emersi in sede applicativa.
Intensità, limiti e durata delle agevolazioni
Per le micro e piccole imprese localizzate nella ZFU, le agevolazioni sono concesse entro limiti quantitativi e percentuali precisati dalla disciplina di attuazione.
Per le imposte sui redditi, il limite massimo di reddito esente è pari a 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta, riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZFU. Tale soglia è aumentata di 5.000 euro annui, ragguagliati ad anno, per ogni nuovo dipendente assunto a tempo indeterminato residente nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU.
L’agevolazione si applica per 14 periodi d’imposta e segue una progressiva riduzione:
- esenzione integrale per i primi 5 periodi d’imposta;
- esenzione nella misura del 60% per i periodi successivi fino al decimo;
- esenzione nella misura del 40% per l’undicesimo e il dodicesimo periodo;
- esenzione nella misura del 20% per il tredicesimo e il quattordicesimo periodo.
Per l’IRAP, la lettera b) del comma 341 prevede l’esenzione per i primi cinque periodi d’imposta fino a concorrenza di 300.000 euro di valore della produzione netta per ciascun periodo. La circolare chiarisce che tale limite opera comunque, anche se non espressamente richiamato dal decreto attuativo, perché deriva direttamente dalla norma primaria.
Per i contributi previdenziali e assistenziali, la lettera d) del comma 341 e l’art. 10 del decreto attuativo prevedono l’esonero, per contratti a tempo indeterminato o determinato di durata non inferiore a 12 mesi, a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro di riferimento. L’esonero riguarda anche la quota a carico dei lavoratori e si applica nei limiti del massimale annuo di retribuzione fissato dal decreto del Ministro del lavoro del 1° dicembre 2009. Anche questo beneficio segue una dinamica decrescente: integrale per i primi 5 anni, poi al 60% fino al decimo, al 40% fino al dodicesimo e al 20% fino al quattordicesimo.
Decorrenza delle agevolazioni
La decorrenza dei benefici coincide con il periodo d’imposta di accoglimento dell’istanza. La circolare richiama il chiarimento ministeriale secondo cui la data di accoglimento corrisponde alla comunicazione di concessione delle agevolazioni alla singola impresa.
Poiché l’elenco delle imprese ammesse è stato approvato con decreto del Direttore generale del MISE del 30 luglio 2013, le agevolazioni fiscali decorrono dal periodo d’imposta in corso a tale data. Per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, ciò significa decorrenza dal 2013.
L’esonero contributivo opera solo per i versamenti dovuti successivamente al 30 luglio 2013, con esclusione degli obblighi il cui termine di pagamento sia anteriore a tale data.
La circolare precisa inoltre che l’esenzione dall’IMU non può trovare applicazione nella fattispecie, perché la normativa la riconosce solo fino all’anno 2012. Parimenti, le esenzioni da imposte sui redditi e IRAP non possono riguardare redditi o valori della produzione netta prodotti in periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 30 luglio 2013.
Determinazione del reddito esente
Il beneficio ai fini delle imposte sui redditi consiste nell’esenzione del reddito derivante dall’attività svolta nella ZFU. L’art. 6 del decreto attuativo disciplina il modo in cui tale reddito va determinato.
La circolare chiarisce che i componenti straordinari di reddito, come:
- plusvalenze;
- minusvalenze;
- sopravvenienze attive;
- sopravvenienze passive, non concorrono alla quantificazione del reddito esente. Partecipano invece alla base agevolabile solo i componenti ordinari positivi e negativi connessi all’attività produttiva svolta nella ZFU.
La ratio è quella di limitare il beneficio ai redditi ordinari prodotti nell’area agevolata. A titolo esemplificativo, se un’impresa ha un reddito di periodo pari a 100 e tale risultato include una plusvalenza di 20, il reddito esente viene determinato in 80. Se, oltre alla plusvalenza, è presente anche una minusvalenza di 30, il reddito esente sale a 110, in quanto il componente negativo straordinario riduce il reddito da sottrarre alla base ordinaria.
La circolare aggiunge che i componenti riferiti a esercizi precedenti all’accoglimento dell’istanza, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata secondo il TUIR, non rilevano ai fini della determinazione del reddito esente. Tali componenti restano comunque assoggettati alla tassazione ordinaria.
Perdite fiscali e scelta del contribuente
Per le perdite fiscali, il decreto attuativo esclude l’applicazione del secondo periodo del comma 1 dell’art. 83 TUIR, che nei regimi di parziale o totale detassazione limita la rilevanza delle perdite in proporzione ai risultati positivi esenti. La conseguenza è che le perdite generate nei periodi di vigenza dell’agevolazione mantengono rilevanza integrale ai fini delle imposte sui redditi, senza decurtazioni.
Resta ferma la disciplina ordinaria sul riporto delle perdite pregresse prevista dagli artt. 8 e 84 TUIR. Le perdite maturate sia in periodi precedenti sia nel periodo di applicazione dell’agevolazione continuano quindi a essere riportabili secondo le regole ordinarie.
La circolare evidenzia anche che il beneficiario può scegliere, in ciascun periodo agevolato, se avvalersi o meno dell’esenzione. Se opta per l’agevolazione, questa si applica al reddito d’impresa entro il limite previsto, al lordo delle perdite.
Soggetti plurisede
Per le imprese che svolgono attività anche al di fuori della ZFU, il decreto impone la contabilità separata. Per i costi e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi promiscui, ossia riferiti sia all’attività nella ZFU sia a quella esterna, si applica un pro-rata di deducibilità calcolato in base al rapporto tra i ricavi e proventi prodotti nella ZFU e il totale dei ricavi e proventi.
La circolare chiarisce che tali soggetti possono fruire dell’esenzione ai fini delle imposte sui redditi solo per il reddito prodotto nella ZFU. Il reddito esente non concorre alla formazione del reddito complessivo, che continua a essere determinato secondo le regole ordinarie del TUIR.
Fruizione tramite modello F24 e codice tributo 6845
Le esenzioni fiscali e l’esonero contributivo sono fruiti mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con modello F24, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, e solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. La fruizione avviene nei limiti dell’importo complessivamente concesso.
Per consentire l’utilizzo del beneficio è stato istituito il codice tributo 6845, denominato “Agevolazioni da utilizzare in riduzione dei versamenti a favore delle piccole e micro imprese della ZFU di L’Aquila – art. 10, c. 1-bis, del d.l. n. 39/2009”. In F24 il codice va indicato nella sezione Erario:
- nella colonna "importi a credito compensati" quando si utilizza l’agevolazione in compensazione;
- nella colonna "importi a debito versati" quando si procede al riversamento.
Il campo "anno di riferimento" deve indicare l’anno d’imposta dell’agevolazione nel formato AAAA.
Poiché la decorrenza fiscale è dal periodo d’imposta in corso al 30 luglio 2013, il beneficio può essere usato solo per redditi e valore della produzione netta prodotti in tale periodo e nei successivi. Per i contribuenti con esercizio solare, ciò significa che l’esenzione si applica dal 2013 e i versamenti relativi a IRPEF/IRES e IRAP possono essere ridotti con F24 telematico a decorrere dagli acconti e dai versamenti dovuti per tale anno.
La circolare precisa che l’F24 deve essere presentato anche se dalla dichiarazione emerge un credito o un debito inferiore al beneficio spettante. È inoltre ammesso l’utilizzo del codice tributo già in sede di acconto.
Se, a consuntivo, l’importo utilizzato con il codice 6845 per gli acconti risulta superiore all’agevolazione effettivamente spettante, l’eccedenza non produce un credito d’imposta rimborsabile né riportabile a nuovo.
Regolarizzazione di utilizzi non conformi
La circolare tiene conto delle obiettive difficoltà di coordinamento tra le norme e ammette la regolarizzazione per i contribuenti che abbiano utilizzato il codice tributo 6845 in modo difforme dalle istruzioni successivamente fornite. In particolare, possono regolarizzarsi senza sanzioni coloro che abbiano impiegato il credito per:
- imposte diverse da IRPEF/IRES e IRAP;
- imposte riferite a periodi d’imposta precedenti al 2013.
La regolarizzazione può avvenire riversando gli importi indebitamente utilizzati, oppure, se l’errore è solo formale, correggendo i codici tributo.
Società di persone e società di capitali trasparenti
Per le società di persone e per le società di capitali che abbiano optato per il regime di trasparenza, la società determina il reddito d’impresa prodotto nella ZFU secondo le regole dell’art. 6 del decreto attuativo e lo attribuisce ai soci pro quota, secondo gli artt. 5, 115 e 116 TUIR.
L’esenzione si traduce quindi in un risparmio d’imposta in capo ai singoli soci, nei limiti del reddito loro imputato per trasparenza. Tuttavia, le agevolazioni complessivamente fruibili dai soci non possono superare l’ammontare concesso alla società beneficiaria.
Per consentire ai soci la fruizione dell’esenzione tramite F24 telematico, la società deve comunicare al Ministero dello sviluppo economico i dati identificativi di ciascun socio, incluso il codice fiscale, secondo modalità e termini stabiliti dal Ministero stesso.
Punti principali
Quadro normativo e finalità della circolare
La circolare si inserisce nel quadro delle agevolazioni per le zone franche urbane previste dall’art. 1, comma 341, della legge n. 296/2006 e, per la ZFU de L’Aquila, dall’art. 10, comma 1-bis, del d.l. n. 39/2009 e dall’art. 70 del d.l. n. 1/2012. Dopo il decreto attuativo del 26 giugno 2012 e l’approvazione delle istanze nel 2013, il documento chiarisce come applicare correttamente le esenzioni fiscali e contributive per le imprese ammesse, in coordinamento con MISE e INPS.
Intensità, limiti e durata delle agevolazioni
Per le micro e piccole imprese localizzate nella ZFU, l’esenzione dalle imposte sui redditi spetta fino a 100.000 euro di reddito per periodo d’imposta, maggiorati di 5.000 euro annui per ogni nuovo dipendente a tempo indeterminato residente nel Sistema Locale di Lavoro. L’agevolazione è riconosciuta per 14 periodi d’imposta con intensità decrescente: integrale per i primi 5, al 60% fino al decimo, al 40% per l’undicesimo e dodicesimo, al 20% per il tredicesimo e quattordicesimo. L’IRAP è esente per i primi 5 periodi fino a 300.000 euro di valore della produzione netta annua. L’esonero contributivo riguarda contratti a tempo indeterminato o determinato di durata non inferiore a 12 mesi, con almeno il 30% degli occupati residente nel SLL, ed è anch’esso decrescente nel tempo.
Decorrenza delle agevolazioni
La decorrenza coincide con il periodo d’imposta di accoglimento dell’istanza, che per questa misura è individuato nella data di comunicazione di concessione delle agevolazioni alla singola impresa. Poiché l’elenco delle imprese ammesse è stato approvato il 30 luglio 2013, le agevolazioni fiscali decorrono dal periodo d’imposta in corso a tale data, cioè per i contribuenti solari dal 2013. L’esonero contributivo vale solo per i versamenti dovuti dopo il 30 luglio 2013 e non può incidere su obblighi già scaduti prima di tale data. La circolare esclude inoltre l’esenzione IMU, poiché la normativa la limita fino all’anno 2012.
Determinazione del reddito esente e trattamento dei componenti straordinari
Il reddito esente è quello derivante dall’attività svolta nella ZFU, ma non include i componenti straordinari, come plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive o passive, che restano irrilevanti nella quantificazione dell’agevolazione. I componenti rinviati da esercizi precedenti secondo il TUIR non concorrono al reddito esente e restano tassati ordinariamente. In presenza di plusvalenze e minusvalenze, la circolare fornisce esempi di calcolo, chiarendo che il beneficio si applica solo al reddito ordinario prodotto nella ZFU.
Perdite fiscali e opzione per l’agevolazione
Le perdite maturate nei periodi agevolati restano integralmente rilevanti, senza riduzioni proporzionali, e non si applica il criterio di riduzione previsto dall’art. 83, comma 1, TUIR per i regimi di parziale o totale detassazione. Rimane ferma la disciplina ordinaria sul riporto delle perdite pregresse e di quelle non utilizzate, ai sensi degli artt. 8 e 84 TUIR. Il contribuente può scegliere, in ciascun periodo agevolato, se fruire o meno dell’esenzione; se la utilizza, l’esenzione si applica al reddito d’impresa al lordo delle perdite e nei limiti massimi previsti.
Soggetti plurisede e contabilità separata
Per le imprese che operano anche al di fuori della ZFU, il decreto richiede la contabilità separata. Per i costi e componenti negativi promiscui si applica un pro-rata di deducibilità basato sul rapporto tra i ricavi e proventi della ZFU e il totale dei ricavi e proventi. Tali soggetti possono scegliere di applicare l’esenzione solo al reddito prodotto nella ZFU, che non concorre alla formazione del reddito complessivo ordinario.
Modalità di fruizione tramite F24 e codice tributo 6845
Le agevolazioni fiscali e contributive si fruiscono riducendo i versamenti con modello F24, esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, fino a concorrenza dell’importo complessivamente concesso. Per questo è stato istituito il codice tributo 6845, da esporre nella sezione Erario in corrispondenza degli importi a credito compensati, o a debito in caso di riversamento. Il codice va riferito all’anno d’imposta di spettanza. La circolare ammette l’uso del codice anche in sede di acconto; se il credito usato supera l’agevolazione effettiva, il maggior importo non dà luogo a rimborso né a riporto.
Regolarizzazione di utilizzi non conformi
In considerazione delle incertezze interpretative, i contribuenti che abbiano utilizzato il codice tributo 6845 per imposte diverse da IRPEF/IRES e IRAP, oppure per imposte riferite a periodi anteriori al 2013, possono regolarizzare la posizione senza sanzioni. La regolarizzazione avviene riversando gli importi indebitamente compensati o, se l’errore è solo formale, correggendo i codici tributo.
Società di persone e società di capitali trasparenti
Per le società "trasparenti" il reddito d’impresa prodotto nella ZFU va determinato dalla società secondo le regole dell’art. 6 del decreto e poi imputato ai soci secondo gli artt. 5, 115 e 116 TUIR. L’esenzione si traduce quindi in un risparmio d’imposta in capo ai soci, nei limiti del reddito attribuito per trasparenza e dell’ammontare complessivamente concesso alla società. Per consentire la fruizione via F24 da parte dei soci, la società deve comunicare al MISE i dati identificativi e i codici fiscali dei soci secondo le modalità stabilite dal Ministero.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Circolare · 23 dic 2013Circolare n. 38/E del 23/12/2013
- Circolare · 20 dic 2013Circolare n. 37/E del 20/12/2013
- Circolare · 19 dic 2013Circolare n. 36/E del 19/12/2013
- Circolare · 17 dic 2013Circolare n. 35/E del 17/12/2013
- Circolare · 21 nov 2013Circolare n. 34/E del 21/11/2013
- Circolare · 8 nov 2013Circolare n. 33/E del 8/11/2013
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →