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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13285/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 30/09/2025 che aveva dichiarato inammissibile un'istanza volta a ottenere l'applicazione dell'istituto della continuazione tra reati già giudicati con due sentenze (24/07/2018 e 26/04/2019). Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto l'istanza mera riproposizione di una precedente richiesta già respinta, sostenendo che l'unico elemento diverso fosse la produzione di due ordinanze favorevoli alla continuazione emesse in favore di due coimputati, elemento non qualificato come "fatto nuovo". Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per mancata, effettiva comparazione tra la nuova e la precedente istanza e per omessa valutazione delle argomentazioni nuove derivanti dai provvedimenti a favore dei coimputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il giudice di merito non abbia valutato correttamente se le argomentazioni fondate sulle ordinanze favorevoli ai coimputati costituissero elementi nuovi rilevanti ai fini della declaratoria di inammissibilità ex art. 666, comma 2, c.p.p. La Corte ha affermato che la preclusione prevista dall'art. 666, comma 2, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni non oggetto della precedente decisione e che la mera esistenza di una decisione difforme in favore di altro soggetto non impedisce che quella decisione costituisca elemento di novità. Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte di appello di Catanzaro per un nuovo giudizio, che dovrà svolgersi con piena libertà valutativa e con specifica verifica della novità e della fondatezza delle argomentazioni sollevate.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    non presente nel testo integrale

    Consente al giudice di dichiarare inammissibile l'istanza che costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata; tuttavia la preclusione non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione

  • Sez. 1, n. 4671 del 25/10/2024 (Rv. 287553)

    non presente nel testo integrale

    Principio secondo cui la novità per escludere la riproposizione non è la mera allegazione di un elemento nuovo nella forma, ma la deduzione di argomenti non affrontati nella precedente decisione che possano comportare diversa valutazione

  • Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014 (Rv. 261394)

    non presente nel testo integrale

    La preclusione opera per lo stesso petitum finché non emergano elementi sostanziali nuovi (sopravvenuti o preesistenti) non già valutati nella precedente decisione

  • Sez. 3, n. 4803 del 18/12/2024 (Rv. 287429)

    non presente nel testo integrale

    Il vizio di contraddittorietà della motivazione richiede un'incompatibilità logica all'interno del medesimo provvedimento e non semplicemente un contrasto con decisioni rese in altra sede

  • Sez. 1, n. 6194 del 30/11/1995 (Rv. 203811)

    non presente nel testo integrale

    Il vizio di motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato e non dal semplice confronto con altri provvedimenti

  • Sez. 5, n. 4225 del 09/12/2008 (Rv. 242950)

    non presente nel testo integrale

    La sentenza di assoluzione o decisione difforme resa per altro imputato non costituisce automaticamente un "fatto nuovo" ai fini della revisione di una condanna altrui

  • Sez. 1, n. 36547 del 18/09/2025 (Rv. 288873)

    non presente nel testo integrale

    Nel giudizio di esecuzione la preclusione opera solo per le questioni effettivamente decise; questioni non dedotte o non valutate nella precedente decisione non sono precluse

Massime di principio

  • L'art. 666, comma 2, c.p.p. consente di dichiarare inammissibile un'istanza solo quando essa sia la mera riproposizione di una richiesta già valutata e rigettata; se emergono argomentazioni sostanzialmente nuove il giudice deve esaminarle e motivare specificamente il perché le ritenga non rilevanti
  • La novità va valutata sul contenuto sostanziale degli elementi presentati (nuove questioni giuridiche o fatti non valutati), non sulla semplice diversità formale o sulla diversa composizione delle richieste
  • Provvedimenti favorevoli a coimputati su istanze analoghe possono costituire elemento di novità che impone al giudice di esaminarli, ma non vincolano automaticamente la decisione in favore dell'altro esecutato
  • Nel giudizio di esecuzione la preclusione riguarda solo le questioni effettivamente decise nella precedente pronuncia; questioni deducibili ma non dedotte o non valutate non sono precluse
  • Se il giudice dichiara l'inammissibilità per mera riproposizione deve indicare in che cosa la nuova istanza sia identica alla precedente e perché gli elementi nuovi non incidono sulla valutazione; l'omessa comparazione o motivazione costituisce vizio che legittima l'annullamento e il rinvio

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