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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08660/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di addebito emesso dall’INPS per omesso versamento di contributi. La parte privata aveva inizialmente proposto ricorso contro tale pretesa contributiva; il ricorso era stato dichiarato inammissibile in sede di legittimità. Successivamente era stato proposto ricorso per revocazione avverso una precedente ordinanza di inammissibilità della Cassazione, ma anche tale revocazione era stata dichiarata inammissibile. Con l’odierno ricorso la parte privata chiede un’ulteriore revocazione, deducendo errore revocatorio per omesso esame della dichiarazione di esonero dalle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. L’INPS si è costituito con controricorso. La ricorrente sostiene, in sostanza, che la Corte avrebbe erroneamente omesso di considerare il beneficio dell’esonero dalle spese previsto per i giudizi previdenziali o assistenziali.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che non sussiste errore di fatto revocatorio, perché la precedente condanna alle spese era coerente con la corretta qualificazione della controversia: non si trattava di domanda diretta ad ottenere una prestazione previdenziale o assistenziale, ma di azione di accertamento negativo dell’obbligo contributivo, estranea al perimetro applicativo dell’art. 152 disp. att. c.p.c. La Corte ha quindi confermato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’INPS e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    "Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'art. 96, comma 1, c.p.c. non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare […]"

    Il beneficio dell’esonero dalle spese ha natura eccezionale e si applica solo ai giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali; non si estende alle controversie di accertamento negativo dell’obbligo contributivo.

  • art. 96, comma 1, c.p.c.

    Richiamato come limite espresso al regime di favore sulle spese previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • L’art. 152 disp. att. c.p.c. si applica soltanto alle controversie introdotte per conseguire una prestazione previdenziale o assistenziale, non a qualunque lite che involga rapporti con l’ente previdenziale.
  • La domanda volta ad accertare negativamente l’obbligo contributivo non rientra nell’ambito del beneficio dell’esonero dalle spese previsto per i giudizi previdenziali o assistenziali.
  • Non configura errore di fatto revocatorio la censura che, in realtà, contesti la valutazione giuridica della controversia o la sua qualificazione ai fini dell’applicazione del regime delle spese.
  • In presenza di una lite sull’avviso di addebito contributivo, la soccombenza può legittimare la condanna alle spese secondo le regole ordinarie, non essendo sufficiente invocare in astratto la materia previdenziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenzaTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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