Cassazione Civile, Ordinanza n. 03378/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha revocato le agevolazioni fiscali richieste in sede di acquisto di un fabbricato, ritenendo insussistente il requisito della pertinenzialità tra l'immobile e il terreno agricolo e, quindi, non spettante il regime agevolato previsto per i trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze. Il contribuente aveva impugnato l'atto, sostenendo che al momento del rogito il terreno conservasse destinazione agricola e che il fabbricato dovesse essere considerato pertinenza del fondo; la CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva riformato la decisione, valorizzando la prossimità di una futura urbanizzazione e la successiva evoluzione della destinazione urbanistica. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva, con due motivi, la manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 2, comma 4-bis, della L. n. 25/2010, sostenendo che il terreno avesse ancora destinazione agricola al momento dell'acquisto e che ricorresse il vincolo pertinenziale; inoltre lamentava la violazione dell'art. 817 c.c. per avere i giudici di merito escluso indebitamente la natura pertinenziale del bene.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi, ritenendo che, ai fini fiscali, rilevi la destinazione urbanistica vigente al momento dell'atto e che la mera prospettazione o l'avvio di un iter di urbanizzazione non equivalgano a una modifica efficace dello strumento urbanistico. Ha inoltre affermato che il rapporto pertinenziale ex art. 817 c.c. richiede un vincolo funzionale durevole e la volontà del proprietario di destinare stabilmente il bene al servizio dell'altro, senza che assuma rilievo decisivo il momento di acquisto del bene rispetto al bene principale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2, comma 4-bis, L. 26 febbraio 2010, n. 25
"gli atti di trasferimento a titolo oneroso dei terreni e le relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti..."
Il beneficio fiscale spetta solo se, al momento del trasferimento, il bene è qualificato agricolo in base agli strumenti urbanistici vigenti; la rilevanza fiscale è ancorata alla destinazione in atto al rogito, non alla futura o imminente variante urbanistica.
art. 817 c.c.
"sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa"
La pertinenza richiede un elemento oggettivo e uno soggettivo: destinazione durevole al servizio del bene principale e volontà del titolare di imprimere tale vincolo; non è decisivo che il bene pertinenziale sia stato acquistato prima o dopo il bene principale.
art. 53 Cost.
"indice di capacità contributiva adeguato"
La potenzialità edificatoria rileva fiscalmente solo se oggettivamente emergente dallo strumento urbanistico e idonea a incidere sul valore del terreno come manifestazione di capacità contributiva.
art. 36, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223
Un'area è considerata fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione regionale o dall'adozione di strumenti attuativi.
L. 4 agosto 2006, n. 248
Norma di conversione richiamata per il principio sulla fabbricabilità delle aree ai fini fiscali.
Massime di principio
- In materia fiscale, la qualificazione agricola o edificatoria di un terreno va verificata con riferimento alla destinazione urbanistica esistente al momento del trasferimento; una futura variante, un progetto presentato o un iter amministrativo ancora non perfezionato non incidono di per sé sul regime impositivo.
- Il requisito della pertinenzialità tra fabbricato e terreno non dipende dall'ordine cronologico degli acquisti, ma dall'esistenza di un vincolo funzionale durevole voluto dal titolare e idoneo a destinare il bene al servizio dell'altro bene.
- Ai fini della disciplina tributaria delle aree edificabili, la potenzialità edificatoria è rilevante solo se già desumibile da uno strumento urbanistico adottato; non è sufficiente una mera aspettativa di trasformazione urbanistica.
- La revoca di un'agevolazione fiscale può essere legittima solo quando l'Ufficio dimostri l'assenza, al momento del rogito, dei presupposti oggettivi richiesti dalla norma agevolativa.
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