Sentenza n. 5905/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento - del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022 (G.U. del 15 settembre 2022 Serie Generale n. 216) recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 26 ottobre 2022 (G.U. del 26 ottobre 2022 Serie Generale n. 251) recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - nonché di ogni altro atto o provvedimento conseguente, antecedente o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per il ripiano del superamento del tetto
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava i decreti ministeriali nella parte in cui ponevano a carico delle imprese fornitrici una quota del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici, pari al 40% per il 2015, al 45% per il 2016 e al 50% per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ripartita in proporzione al fatturato delle singole imprese presso il servizio sanitario regionale o provinciale. Deduceva, in particolare, l'illegittima efficacia retroattiva dei provvedimenti, la lesione del legittimo affidamento, l'incidenza su rapporti contrattuali esauriti, la violazione dei principi di evidenza pubblica, parità di trattamento e tutela della concorrenza, nonché la fissazione postuma e indiscriminata dei tetti regionali al 4,4%. Contestava inoltre i vizi propri del decreto del 6 luglio 2022, sostenendo la violazione delle disposizioni relative alla certificazione del superamento del tetto, l'omessa dimostrazione dei calcoli e l'indeterminatezza delle modalità di contabilizzazione, con lesione della trasparenza. Quanto al decreto del 6 ottobre 2022, deduceva l'illegittimità della richiesta di restituzione dell'IVA già versata, per contraddittorietà, violazione della disciplina IVA e difetto dei presupposti. Sollevava infine questioni di legittimità costituzionale delle norme istitutive del meccanismo di ripiano, in riferimento agli artt. 3, 9, 23, 32, 41, 53, 97 e 117 Cost. Nel corso del giudizio, dopo la sospensione cautelare e processuale disposta in ragione della pendenza delle questioni costituzionali, la ricorrente dichiarava di avere aderito al meccanismo di pagamento agevolato introdotto dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025 e di avere pagato gli importi ridotti richiesti dalle Regioni.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito le censure di illegittimità dei decreti ministeriali né le questioni di costituzionalità. Ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., rilevando che la ricorrente aveva aderito al meccanismo di definizione agevolata e dichiarato di avere effettuato il pagamento dell'importo ridotto. Tale sopravvenienza incideva sull'interesse alla decisione, determinando una pronuncia processuale di improcedibilità. Il Collegio ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché non risultava agli atti che le amministrazioni locali avessero accertato l'effettivo versamento degli importi ridotti secondo l'art. 7 del d.l. n. 95/2025. Le spese di lite sono state integralmente compensate per giusti motivi, in considerazione delle ragioni della definizione della controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 80, comma 1, c.p.a.
Richiamato per la fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio dopo la decisione della Corte costituzionale.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato per l'avviso alle parti circa i profili di improcedibilità rilevati dal Collegio.
art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
Norme poste a fondamento del meccanismo di determinazione dei tetti di spesa e di ripiano del loro superamento mediante contribuzione delle imprese fornitrici di dispositivi medici.
art. 1, comma 557, l. n. 145/2018
Richiamato quale disposizione modificativa del regime di certificazione e ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici.
art. 18 d.l. n. 115/2022, convertito dalla l. n. 142/2022
Richiamato tra le disposizioni la cui legittimità costituzionale era contestata dalla ricorrente.
art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge di conversione
Ha introdotto il meccanismo di pagamento agevolato cui la ricorrente ha aderito, determinando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- L'adesione del ricorrente a un meccanismo normativo di definizione agevolata della posizione controversa, accompagnata dal pagamento dell'importo ridotto previsto, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso di annullamento e, conseguentemente, l'improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata quando, pur essendo stato allegato il pagamento dell'importo agevolato, non risulti acquisito agli atti l'accertamento dell'effettivo versamento da parte dell'amministrazione competente; in tale situazione è pronunciata l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, con natura meramente processuale.
- La sopravvenienza che elimina o riduce l'interesse alla decisione incide sulla procedibilità del ricorso senza comportare l'esame nel merito delle censure dedotte o delle questioni di legittimità costituzionale prospettate.
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