Sentenza del 20/12/2018 n. 1939 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Verifica - Documenti non offerti in sede di contraddittorio - Preclusione ex art. 32 D.P.R. 600/73 - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'utilizzabilità in giudizio di documenti che il contribuente non aveva prodotto durante il contraddittorio con l'Ufficio. L'Amministrazione sosteneva che la mancata esibizione avesse determinato la preclusione prevista dall'art. 32, comma 4, del D.P.R. 600/1973. La decisione distingue tra il formale esercizio dei poteri istruttori dell'Ufficio, caratterizzato da specifici inviti alla produzione documentale, e il contraddittorio, nel quale il contribuente espone le proprie ragioni senza essere necessariamente soggetto a un obbligo generalizzato di esibizione di tutti i documenti.
La decisione
La preclusione non sussiste quando i documenti non siano stati prodotti nell'ambito di un formale invito istruttorio specifico, ma soltanto perché non sono stati mostrati durante il contraddittorio. Il contribuente può quindi produrre successivamente tali documenti, anche nel giudizio, salvo che ricorrano ulteriori e specifiche ragioni di inutilizzabilità o decadenza. L'art. 32, comma 4, non può essere applicato automaticamente per il solo fatto che vi sia stato un contatto o confronto tra Ufficio e contribuente.
Norme richiamate
Art. 32, comma 4, D.P.R. 600/1973
La preclusione documentale opera in relazione alla mancata esibizione o trasmissione di documenti richiesti dall'Ufficio mediante specifici inviti.
La norma è applicabile soltanto in presenza di un formale esercizio del potere istruttorio e di una richiesta specifica dell'Ufficio. Non si applica automaticamente alla documentazione non esibita durante il semplice contraddittorio.
Massime di principio
- La mancata produzione di documenti durante il contraddittorio non comporta di per sé la loro inutilizzabilità successiva.
- La preclusione prevista dall'art. 32, comma 4, richiede normalmente un invito formale, specifico e riconducibile all'esercizio dei poteri istruttori dell'Amministrazione.
- Il contraddittorio e l'attività istruttoria sono istituti distinti: il primo è finalizzato al confronto sulle ragioni dell'accertamento, mentre la seconda può imporre specifici obblighi di esibizione.
- Prima di invocare la preclusione, occorre verificare il contenuto dell'invito dell'Ufficio, la sua specificità, la prova della ricezione e l'eventuale avvertimento sulle conseguenze della mancata produzione.
- La produzione successiva dei documenti resta comunque soggetta alle regole processuali generali, alla rilevanza probatoria e all'assenza di condotte abusive o di ulteriori cause di decadenza.
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