Sentenza n. 2517/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione - dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Lissone - Settore Pianificazione e Gestione del Territorio prot. c e617/AOO GE/2025/0048273 del 28.8.2025, avente ad oggetto “Autorizzazione in deroga ai valori limite di immissione acustica ex art. 8 Legge Regionale 13/2001 durante lo svolgimento dello spettacolo di Cabaret “Siamo Fuori GP” in programma a Lissone il 6 settembre 2025 in -OMISSIS-”; - di tutti i connessi ulteriori atti amministrativi, anche successivi ed al momento ignoti, di autorizzazione allo svolgimento dell’evento del 6.9.2025, che sono presupposto o conseguenza della autorizzazione sopra citata; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto; nonché per il risarcimento di ogni danno subito e/o subendo dai ricorrenti e dal proprio figlio minore in conseguenza dell’illegittimo operato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione comunale in deroga ai valori limite di immissione acustica per lo svolgimento di uno spettacolo di cabaret il 6 settembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (residente esposto al rumore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’autorizzazione comunale in deroga ai limiti acustici e ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali propri e del figlio minore. Ha dedotto: violazione del contraddittorio e omessa considerazione delle osservazioni presentate in sede procedimentale, assumendo di essere un controinteressato sostanziale; difetto di istruttoria e di motivazione per la mancata corrispondenza tra la valutazione previsionale di impatto acustico e le prescrizioni dell’autorizzazione, nonché per l’assenza di misure concrete di monitoraggio e controllo dei limiti sonori; violazione dell’art. 8 della legge regionale Lombardia n. 13/2001, per omessa valutazione della popolazione esposta, della frequenza delle attività rumorose e del rumore prodotto dall’afflusso e deflusso del pubblico; sviamento di potere ed esercizio irragionevole e sproporzionato della funzione, poiché l’autorizzazione era stata rilasciata pochi giorni prima dell’evento, comprimendo la possibilità dei terzi di tutelarsi in sede amministrativa e giurisdizionale. Il ricorrente ha inoltre chiesto il risarcimento del danno biologico e non patrimoniale e dei costi sostenuti per interlocuzioni con il Comune e per rilievi fonometrici. Il TAR ha rilevato d’ufficio la tardività e conseguente inammissibilità della memoria di replica comunale depositata il 30 gennaio 2026, oltre il termine di venti giorni liberi prima dell’udienza del 19 febbraio 2026.
La decisione
La domanda di annullamento è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’evento autorizzato si era ormai svolto; è stato tuttavia accertato, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., l’interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini della decisione sulla domanda risarcitoria. Il TAR ha respinto le censure relative alla partecipazione procedimentale, ritenendo che il ricorrente non fosse un controinteressato procedimentale necessario: l’autorizzazione aveva effetti ampliativi per il richiedente e, pur potendo incidere pregiudizievolmente su terzi, non imponeva la loro partecipazione. Le osservazioni del ricorrente sono state quindi qualificate come mero esposto, rispetto al quale non sussiste un obbligo generale dell’amministrazione di provvedere. È stata altresì respinta la censura di generale inadeguatezza della valutazione previsionale di impatto acustico. Sono state invece accolte le censure relative al difetto di istruttoria e motivazione: l’autorizzazione richiamava il rispetto di determinati limiti sonori, ma non individuava misure tecniche e procedurali concrete per garantirne il rispetto né prevedeva un monitoraggio effettivo durante l’evento. È stata accertata anche la violazione dell’art. 8 della legge regionale n. 13/2001, poiché il Comune non aveva concretamente valutato la popolazione esposta, la frequenza delle manifestazioni e il rumore derivante dall’afflusso e dal deflusso del pubblico. Il TAR ha inoltre ritenuto illegittima la tempistica procedimentale: pur essendo ordinatorio il termine regolamentare di trenta giorni per presentare l’istanza, il rilascio dell’autorizzazione il 28 agosto per un evento del 6 settembre aveva compresso in modo sproporzionato le possibilità di tutela dei terzi. La domanda risarcitoria proposta per il figlio minore è stata dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione, non essendo il ricorso proposto anche in suo nome e per suo conto. La domanda relativa al danno non patrimoniale è stata respinta per mancata prova del danno biologico, della sua consistenza e della quantificazione. È stata invece accolta, nei limiti provati, la domanda relativa al costo dei rilievi fonometrici: della spesa complessiva di euro 5.307,00, riferita a tre eventi, è stato riconosciuto un terzo, pari a euro 1.769,00, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo. Il Comune non ha dimostrato l’errore scusabile, mentre le illegittimità accertate sono state ritenute sintomatiche di almeno negligenza. Le spese di lite sono state compensate. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della memoria del ricorrente contenente espressioni ritenute offensive e sconvenienti.
Norme richiamate
art. 8 l.r. Lombardia n. 13/2001
Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 il comune deve considerare: a) i contenuti e le finalità dell’attività; b) la durata dell’attività; c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l’attività; d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti; e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti; f) la destinazione d’uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili; g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all’afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.
La norma delimita la discrezionalità comunale nel rilascio delle autorizzazioni in deroga, imponendo una valutazione concreta ed effettiva dei fattori indicati e la relativa esplicitazione nella motivazione.
art. 8, comma 3, l.r. Lombardia n. 13/2001
Nell’autorizzazione il comune può stabilire: a) valori limite da rispettare; b) limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell’attività; c) prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore; d) l’obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.
Il potere di stabilire prescrizioni per il contenimento delle emissioni implica, quando necessario alla tutela della salute, l’individuazione di modalità concrete e adeguate di controllo e monitoraggio del rispetto dei limiti autorizzati.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando l’annullamento non è più utile perché l’atto ha esaurito i propri effetti, permane l’interesse all’accertamento dell’illegittimità se necessario ai fini della decisione sulla domanda risarcitoria.
art. 73 c.p.a.
Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a venti giorni liberi.
La memoria di replica depositata oltre il termine di venti giorni liberi prima dell’udienza è tardiva e inammissibile.
art. 56 c.p.a.
La domanda cautelare monocratica proposta dal ricorrente era stata respinta con decreto presidenziale; il dato è richiamato nello svolgimento processuale e non costituisce il fondamento della decisione definitiva.
art. 2697 c.c.
Nell’azione risarcitoria grava sul danneggiato la prova dei presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità, inclusi danno, ammontare e nesso causale.
art. 2729 c.c.
La prova del danno può essere fornita per presunzioni solo sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, non di dati meramente ipotetici.
art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.
Nella domanda risarcitoria opera il principio dispositivo pieno, non il metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento; il danneggiato deve quindi fornire la prova del danno e della sua entità.
art. 52 del Codice Deontologico Forense
Ha costituito il riferimento per la trasmissione al Consiglio dell’Ordine della memoria contenente espressioni ritenute offensive e sconvenienti.
Massime di principio
- Il terzo pregiudicato dagli effetti concreti di un’autorizzazione amministrativa non è per ciò solo un controinteressato procedimentale necessario: tale qualificazione richiede sia un’incidenza immediata e diretta del provvedimento sulla sua sfera giuridica, sia la sua individuazione o facile individuabilità da parte dell’amministrazione nell’ambito di un procedimento destinato, per i propri effetti tipici, a incidere su quella posizione.
- Nel rilascio di autorizzazioni in deroga ai limiti di immissione acustica, l’amministrazione deve valutare concretamente e motivare i fattori normativamente indicati, tra cui la popolazione esposta, la frequenza delle attività rumorose e il rumore derivante dall’afflusso e dal deflusso del pubblico; l’omessa considerazione di tali elementi vizia l’esercizio della discrezionalità.
- Quando un’autorizzazione in deroga richiama una valutazione previsionale di impatto acustico, non è sufficiente prescrivere genericamente il rispetto dei valori indicati: l’amministrazione deve individuare misure tecniche e procedurali concrete e predisporre modalità effettive di controllo e monitoraggio, affinché la tutela della salute non resti meramente formale.
- Anche se il termine regolamentare per la presentazione dell’istanza è ordinatorio, l’amministrazione deve adottare il provvedimento in tempi compatibili con l’effettiva tutela dei terzi. Il rilascio dell’autorizzazione pochi giorni prima dell’evento è illegittimo quando comprime in modo sproporzionato la possibilità di attivare rimedi amministrativi o giurisdizionali prima del verificarsi del pregiudizio.
- L’illegittimità del provvedimento amministrativo non determina automaticamente il risarcimento: il danneggiato deve provare danno, ingiustizia, nesso causale ed elemento soggettivo. Nell’azione risarcitoria grava sul privato, secondo il principio dispositivo pieno, la prova dell’esistenza e dell’entità del danno, anche quando il danno sia allegato come biologico o non patrimoniale.
- I costi sostenuti per una relazione tecnica di parte possono costituire danno patrimoniale risarcibile se sono provati, direttamente correlati all’atto illegittimo e funzionali alla tutela giudiziale; quando la spesa riguarda più eventi, il risarcimento va limitato alla quota riferibile all’evento oggetto del giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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