Cassazione Civile, Ordinanza n. 34674/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per tardività. Ha quindi respinto l'impugnazione senza esaminare il merito del motivo dedotto. Le spese sono state poste a carico solidale delle amministrazioni ricorrenti in favore della società controricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso del contributo unificato versato in eccedenza. La società contribuente aveva impugnato il diniego tacito; la CTP di Cosenza aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR Calabria aveva accolto l'appello della società. Contro la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione congiunto il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, affidandosi a un unico motivo. La società ha resistito con controricorso eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per tardività. La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione: la sentenza impugnata risultava notificata via PEC il 19 ottobre 2020 e tale notifica, ai fini del termine breve ex art. 325, comma 2, c.p.c., doveva considerarsi validamente effettuata nei confronti della Segreteria della CTP, soggetto legittimato a contraddire perché creditore del contributo unificato e non mera formalità riferibile all'Agenzia delle Entrate. Di conseguenza il ricorso per cassazione, notificato solo il 12 aprile 2021, era oltre il termine breve, scaduto il 17 dicembre 2020.
Norme richiamate
art. 16-bis d.lgs. n. 546 del 1992
La notificazione della sentenza effettuata via PEC secondo le modalità del processo tributario è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare.
art. 325, comma 2, c.p.c.
La notifica della sentenza alla parte legittimata a contraddire fa decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione della sentenza eseguita via PEC secondo le forme previste dalla disciplina speciale è idonea a far decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione.
- Ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, occorre individuare correttamente il soggetto notificatario legittimato a contraddire; se la notifica raggiunge tale soggetto, l'eventuale ulteriore notifica ad altro ente non rileva.
- Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine breve decorrente dalla valida notificazione della sentenza è inammissibile, con regolazione delle spese secondo soccombenza.
Come è indicizzato
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