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Sentenza

Sentenza n. 2669/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202501360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. III, che aveva respinto il ricorso contro le clausole del bando del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio riguarda il bando del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici, nella parte in cui ammetteva il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con almeno cinque anni di servizio, e prevedeva la presentazione della domanda esclusivamente per via telematica. L’appellante, che alla scadenza del termine del 17 gennaio 2024 era ancora impegnato nel periodo di formazione e prova, sosteneva di possedere comunque i requisiti sostanziali per la partecipazione, anche in ragione dell’anzianità maturata durante il pre-ruolo, e chiedeva quantomeno l’ammissione con riserva. Con il primo motivo d’appello ha dedotto violazione dell’art. 29 d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 408 d.lgs. n. 297/1994, degli artt. 3 e 97 Cost., eccesso di potere e irragionevolezza, sostenendo che la conferma in ruolo non fosse un requisito autonomo di ammissione e che il successivo superamento del periodo di formazione e prova, con decorrenza retroattiva, dovesse essere valorizzato. Con il secondo motivo ha dedotto violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato previsto dall’Accordo quadro europeo e dalla direttiva 1999/70/CE, nonché dell’art. 25 d.lgs. n. 81/2015, assumendo che la preclusione fosse ingiustificata rispetto ai docenti con analoga esperienza professionale e anzianità di servizio. Con il terzo motivo ha censurato la previsione della modalità esclusivamente telematica di presentazione della domanda, deducendo violazione dell’art. 8 d.l. n. 5/2012, dell’art. 65 d.lgs. n. 82/2005 e degli artt. 3, 51 e 97 Cost., oltre a difetto di motivazione, irragionevolezza e arbitrarietà.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha affermato che il requisito della presenza nel ruolo e della conferma in ruolo doveva sussistere alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Il successivo superamento del periodo di formazione e prova non poteva sanare retroattivamente la mancanza del requisito, anche se alla conferma era riconosciuta decorrenza dal 1° settembre 2023. La certezza della platea dei partecipanti impone infatti di verificare i requisiti alla scadenza del bando. Il Collegio ha inoltre ritenuto ragionevole la distinzione tra docente confermato in ruolo e docente ancora in formazione e prova, poiché la conferma presuppone una valutazione positiva delle competenze culturali, disciplinari, progettuali, didattiche e relazionali. La maturazione di un servizio pre-ruolo, pur computabile ai fini dell’anzianità quinquennale, non elimina il distinto requisito dell’inserimento nel ruolo alla data prevista. Per la stessa ragione non era dovuta l’ammissione con riserva. Quanto al secondo motivo, il Consiglio di Stato ha escluso la violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato: alla data rilevante l’appellante era già assunto a tempo indeterminato e il servizio pre-ruolo era stato pienamente valorizzato ai fini dell’anzianità. In ogni caso, la conferma in ruolo costituisce una ragione obiettiva idonea a giustificare il diverso trattamento, poiché attesta il superamento dell’iter formativo e valutativo previsto per l’accesso stabile all’insegnamento. Quanto al terzo motivo, è stata confermata l’improcedibilità della censura relativa alla domanda telematica, poiché, anche eliminando tale clausola, l’appellante sarebbe rimasto privo del requisito sostanziale di partecipazione e non avrebbe conseguito alcuna utilità concreta. Le spese del giudizio d’appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. n. 165/2001

    al concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un’anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni

    La disposizione richiede non solo il titolo di studio e l’anzianità quinquennale, ma anche l’appartenenza al ruolo; l’inserimento nel ruolo costituisce requisito autonomo e ineliminabile, da possedere alla scadenza del termine per la domanda.

  • art. 408 d.lgs. n. 297/1994

    ai concorsi possono partecipare i docenti ed il personale educativo, forniti di laurea, che appartengono ai ruoli del tipo e grado di scuola o di istituzione cui si riferisce il posto direttivo e che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato

    La disposizione conferma il rilievo dell’appartenenza ai ruoli e del servizio; il bando ha legittimamente computato anche il servizio pre-ruolo ai fini dell’anzianità, senza però eliminare il requisito dell’inserimento nel ruolo.

  • artt. 1 e 2 d.lgs. n. 59/2017

    L’iter formativo e valutativo per l’accesso stabile alla posizione docente giustifica la distinzione tra personale confermato in ruolo e personale ancora nel periodo di formazione e prova.

  • art. 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato dalla direttiva 1999/70/CE

    Non è violato il principio di non discriminazione quando il requisito differenziatore riguarda la conferma in ruolo, e non la natura temporanea del precedente servizio, e quando il servizio pre-ruolo è computato ai fini dell’anzianità richiesta.

  • art. 25 d.lgs. n. 81/2015

    Non impedisce di richiedere la conferma in ruolo quale requisito ulteriore di partecipazione, ove tale requisito sia fondato su una ragione obiettiva e non determini una discriminazione basata sul precedente contratto a tempo determinato.

  • art. 97 Cost.

    I requisiti di partecipazione devono essere verificati alla scadenza del termine per le domande, per garantire certezza della platea dei concorrenti e buon andamento della procedura concorsuale.

  • art. 8 d.l. n. 5/2012, convertito dalla l. n. 35/2012

    La censura sulla modalità telematica non può essere esaminata utilmente quando l’interessato è comunque privo di un requisito sostanziale di partecipazione.

  • art. 65 d.lgs. n. 82/2005

    La disciplina della trasmissione telematica della domanda non attribuisce utilità concreta al candidato che non possiede comunque i requisiti sostanziali di ammissione.

Massime di principio

  • Nei concorsi pubblici i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande; il successivo conseguimento del requisito, anche se assistito da effetti retroattivi, non sana la carenza originaria.
  • Per l’accesso al concorso per dirigente scolastico, l’appartenenza al ruolo docente e la conferma in ruolo costituiscono requisiti autonomi rispetto all’anzianità quinquennale di servizio.
  • Il servizio pre-ruolo può essere computato ai fini dell’anzianità richiesta, ma tale valorizzazione non elimina il distinto requisito dell’inserimento nel ruolo alla data di scadenza del bando.
  • La distinzione tra personale docente confermato in ruolo e personale ancora impegnato nel periodo di formazione e prova non viola, di per sé, il principio di uguaglianza o il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, poiché la conferma presuppone una positiva verifica delle competenze professionali e costituisce una ragione obiettiva di differenziazione.
  • L’ammissione con riserva non è configurabile quando il candidato è oggettivamente privo, alla scadenza del bando, di un requisito sostanziale di partecipazione previsto dalla legge e dalla lex specialis.
  • Una censura relativa alle modalità di presentazione della domanda è improcedibile per carenza di interesse quando, anche in caso di accoglimento, il candidato resterebbe comunque privo di un distinto requisito sostanziale e non potrebbe ottenere il bene della partecipazione alla procedura.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPersonale scolasticoAppello
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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