Cassazione Civile, Ordinanza n. 33783/2022 del 16/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione IVA, per l'anno 2011, ritenendo soggettivamente inesistenti alcune operazioni fatturate da due fornitori della società contribuente. Secondo l'Ufficio, vari elementi indiziari rendevano anomala la catena degli acquisti e delle cessioni, e avrebbero dovuto far ritenere la consapevolezza della frode o comunque l'assenza della dovuta diligenza da parte della cessionaria. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva confermato, ritenendo non provata dall'Ufficio la conoscenza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, della frode da parte della società e giudicando non gravi né precisi gli indizi prospettati. In cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., nonché degli artt. 19 e 21, comma 7, d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse valutato atomisticamente gli indizi e avesse illegittimamente invertito l'onere della prova, pretendendo dall'Ufficio la prova piena del coinvolgimento della società nella frode invece della sola prova presuntiva della sua consapevolezza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile e, comunque, infondato. Ha osservato che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, attività non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale, peraltro non correttamente articolato e comunque precluso in presenza di doppia conforme. Nel merito, la Corte ha ribadito il principio secondo cui, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in un'evasione; solo dopo tale prova si sposta sul contribuente l'onere di dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile. Applicando tale regola, ha ritenuto logicamente e giuridicamente congrua la valutazione della CTR, che aveva escluso la gravità e precisione degli indizi e valorizzato le spiegazioni della contribuente sui pagamenti anticipati, sulla rivendita anticipata dei software e sulla differenza di prezzo di alcune schede madri. Il ricorso è stato quindi respinto, senza statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato in ragione della natura pubblica della parte soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 2727 c.c.
norma richiamata in relazione al ragionamento presuntivo: la valutazione degli indizi spetta al giudice di merito, che deve apprezzarne complessivamente la capacità rappresentativa.
art. 2729 c.c.
le presunzioni semplici devono essere valutate unitariamente e possono fondare il convincimento del giudice se gli indizi hanno gravità, precisione e concordanza.
art. 2697 c.c.
regola sul riparto dell'onere della prova: in materia di IVA per operazioni soggettivamente inesistenti l'onere iniziale grava sull'Amministrazione, poi si trasferisce sul contribuente se l'Ufficio prova la conoscibilità della frode.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
richiamato per il diritto alla detrazione IVA, che può essere negato se la fattura si riferisce a operazioni soggettivamente inesistenti e il cessionario era consapevole o avrebbe dovuto esserlo.
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972
richiamato in relazione alla fatturazione relativa a operazioni inesistenti e ai limiti del diritto alla detrazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge non può essere usata per censurare la mera ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il motivo non soddisfaceva i requisiti minimi del vizio di motivazione per omesso esame di fatti decisivi.
art. 348-ter, comma 4, c.p.c.
in presenza di doppia conforme è preclusa la deduzione del vizio motivazionale, salvo specifiche ragioni non dedotte nel caso di specie.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per il procedimento camerale sulla proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002
la Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato in ragione della qualità soggettiva della parte soccombente, amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- In tema di IVA, quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare, anche mediante presunzioni, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, che la transazione si inseriva in un'evasione d'imposta.
- Solo dopo tale dimostrazione iniziale si sposta sul contribuente l'onere di provare di avere adottato la massima diligenza esigibile per evitare il coinvolgimento nella frode.
- La valutazione degli indizi ai fini della prova presuntiva è giudizio di merito: in cassazione non è sindacabile come violazione di legge la mera contestazione della ricostruzione fattuale o dell'apprezzamento delle prove.
- Il motivo di ricorso che, sotto la veste formale della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio è inammissibile.
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è ulteriormente limitato e non può essere utilmente dedotto se non nei ristretti limiti consentiti dall'art. 348-ter c.p.c.
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