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Sentenza

Sentenza del 13/07/2017 n. 17254 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2007, riguardanti IRAP e IVA per la società e IRPEF per i soci, sostenendo principalmente che l'accertamento si fondasse sui cosiddetti "scadenziari", registri extracontabili della Si. s.r.l. non allegati agli avvisi né al processo verbale di constatazione. Hanno inoltre contestato che l'Amministrazione non avesse adeguatamente provato l'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate, ritenendo sufficienti le bolle di consegna e i pagamenti effettuati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la motivazione per relationem degli avvisi, poiché il processo verbale di constatazione era stato previamente notificato alla società e ne riportava gli elementi essenziali, inclusa l'indicazione analitica delle fatture e dei dati ricavati dagli scadenziari. La Corte ha inoltre rilevato che le doglianze miravano a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e ha confermato la valutazione secondo cui gli elementi prodotti dai contribuenti non superavano le presunzioni gravi, precise e concordanti dell'Amministrazione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.500 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, articolo 7, comma 1

    L'atto impositivo deve essere motivato e, quando richiama altri atti, il contribuente deve poter conoscere gli elementi essenziali posti a fondamento della pretesa.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 42, commi 2 e 3

    È ammessa la motivazione per relationem dell'avviso di accertamento mediante rinvio a un altro atto, purché quest'ultimo sia conosciuto dal contribuente oppure il suo contenuto essenziale sia riprodotto nell'avviso.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, articolo 56

    La motivazione degli atti relativi all'IVA deve consentire al contribuente di comprendere i presupposti e gli elementi della contestazione, senza imporre necessariamente la riproduzione integrale di ogni documento richiamato quando gli elementi essenziali siano conoscibili.

  • Articolo 2697 del codice civile

    Chi pretende la tutela di un diritto deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa; in materia tributaria, l'Amministrazione deve provare gli elementi dell'accertamento, mentre il contribuente deve fornire elementi idonei a contrastare le presunzioni utilizzate.

  • Articolo 360, numeri 3 e 5, del codice di procedura civile

    In cassazione possono essere dedotti, nei limiti previsti, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e l'omesso esame di un fatto decisivo; il giudizio di legittimità non consente, di regola, una nuova valutazione delle prove e dei fatti già esaminati dai giudici di merito.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento può richiamare un processo verbale di constatazione o altro atto precedente senza allegarlo nuovamente, se il contribuente lo ha già ricevuto oppure se l'avviso ne riproduce il contenuto essenziale.
  • L'eventuale mancata allegazione del documento originario non determina automaticamente la nullità dell'accertamento: occorre verificare se il contribuente abbia comunque potuto conoscere e contestare in modo effettivo gli elementi posti a fondamento della pretesa.
  • In presenza di fatture formalmente regolari, bolle di consegna e pagamenti, tali elementi non sono necessariamente sufficienti a dimostrare la reale esecuzione delle operazioni quando l'Amministrazione disponga di presunzioni gravi, precise e concordanti di inesistenza.
  • La contestazione dell'inesistenza oggettiva delle operazioni può essere fondata su documentazione extracontabile, purché il suo contenuto sia adeguatamente descritto e collegato agli altri elementi dell'accertamento.
  • In cassazione non è normalmente possibile chiedere una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle prove; bisogna dimostrare uno specifico errore di diritto o l'omesso esame di un fatto decisivo realmente non considerato.
  • Per contrastare efficacemente un accertamento basato su operazioni inesistenti è opportuno produrre riscontri indipendenti e coerenti, quali tracciabilità della merce, movimentazioni di magazzino, documentazione logistica, identificazione dei fornitori e clienti e prova concreta della consegna e dell'utilizzo dei beni.

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