Sentenza n. 4160/2026 - Napoli, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ritiro dello status di indenne da infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis, rapporto di prova attestante la positività al test PCR-RT, verbale di illecito amministrativo e verbale di ispezione con prescrizioni sanitarie
Esito
La controversia
La società agricola ha impugnato gli atti con cui l’ASL aveva disposto il ritiro dello status di allevamento indenne da tubercolosi bovina/bufalina, sulla base della positività alla prova PCR-RT per DNA del complesso Mycobacterium tuberculosis rilevata su un capo bufalino. Sono stati inoltre impugnati il rapporto di prova dell’Istituto zooprofilattico, il verbale di illecito amministrativo e il verbale di ispezione recante non conformità significative, valutazione di rischio alto e conseguenti prescrizioni. È stato chiesto anche il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall’operato illegittimo delle amministrazioni. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza cautelare n. 651 del 2023. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato il sopravvenire di nuovi accertamenti regionali e dell’ASL attestanti che l’allevamento era nuovamente riconosciuto indenne, sia da brucellosi sia da tubercolosi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Gli accertamenti sanitari successivi, attestanti il riconoscimento dell’allevamento come indenne da tubercolosi e brucellosi, hanno assicurato integralmente alla società il bene della vita perseguito mediante il ricorso, determinando la piena soddisfazione delle sue pretese e il venir meno dell’interesse alla decisione di merito sugli atti impugnati. Il Collegio ha compensato integralmente le spese, rilevando che gli atti favorevoli dell’amministrazione erano sopravvenuti rispetto alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione è stata richiamata quale base processuale per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ragione della piena soddisfazione della pretesa della ricorrente mediante provvedimenti sopravvenuti.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione è stata richiamata in relazione alla trattazione della causa nell’ambito dell’udienza di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, sopravvengono atti o accertamenti amministrativi che soddisfano integralmente il bene della vita perseguito dal ricorrente, facendo venir meno l’interesse alla decisione sugli atti originariamente impugnati.
- Ai fini della regolazione delle spese, la sopravvenienza di atti favorevoli successivi alla proposizione del ricorso può giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1428/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1429/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1430/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1431/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1432/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1433/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →