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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12946/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da tre successivi contratti di locazione, tutti registrati, aventi ad oggetto un immobile di proprietà della locatrice. La conduttrice ha agito per ottenere la restituzione di somme asseritamente pagate in eccedenza, contestando in particolare la validità di clausole che prevedevano il pagamento forfettario di oneri accessori/condominiali, e deducendo di avere corrisposto due volte tali oneri. La locatrice si è difesa sostenendo la legittimità delle pattuizioni e proponendo a sua volta domanda riconvenzionale risarcitoria per asseriti danni all'impianto di riscaldamento/fognario imputabili alla conduttrice. In primo grado il Tribunale ha riconosciuto la ripetizione dell'indebito solo in parte e ha rigettato la riconvenzionale; in appello la Corte territoriale ha dichiarato nulle le clausole forfettarie dei contratti del 2009 e del 2013 e ha condannato la locatrice alla restituzione di ulteriori somme. Con il ricorso per cassazione la locatrice ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe introdotto d'ufficio una domanda di ripetizione di indebito non proposta dalla controparte; 2) violazione dell'art. 13, comma 4, L. n. 431/1998, nonché difetto di motivazione, contestando la declaratoria di nullità delle clausole forfettarie e la condanna alla restituzione delle somme versate, anche per mancata detrazione degli importi corrisposti a titolo di oneri condominiali; 3) erronea regolazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, che l'esposizione dei fatti nel ricorso non consentiva di comprendere compiutamente i fatti costitutivi delle domande, le difese svolte nei precedenti gradi e, quindi, la stessa vicenda processuale, con violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Ha poi aggiunto specifici profili di inammissibilità: il primo motivo non individuava la domanda avversaria e la pretesa ultrapetizione, oltre a violare l'art. 366, n. 6, c.p.c.; il secondo motivo non censurava adeguatamente la motivazione della sentenza d'appello, limitandosi a contrapporre la propria ricostruzione a quella del primo giudice, ed era anch'esso privo delle necessarie indicazioni degli atti; il terzo motivo è stato definito un non motivo, perché mirava solo alla caducazione della statuizione sulle spese, effetto comunque conseguente ex art. 336 c.p.c. in caso di accoglimento del ricorso, che però non vi è stato. Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore importo previsto dal d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo di ricorso è stato ritenuto inidoneo perché non individuava la domanda effettivamente proposta dalla controparte e quindi non rendeva verificabile la denunciata ultrapetizione.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile perché l'esposizione dei fatti di causa era insufficiente a ricostruire la vicenda e le ragioni delle domande e difese delle parti.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    I motivi sono stati reputati inammissibili perché privi della specifica indicazione degli atti processuali e documenti su cui si fondavano.

  • art. 13, comma 4, L. n. 431/1998

    È richiamato nel ricorso per contestare la nullità delle clausole di forfettizzazione degli oneri accessori nei contratti di locazione successivi alla legge sul canone libero.

  • art. 79 L. n. 392/1978

    È menzionato dalla corte territoriale quale norma di riferimento richiamata nella giurisprudenza di legittimità sulla nullità delle pattuizioni locatizie che alterano il canone o trasferiscono indebitamente oneri al conduttore.

  • art. 2033 c.c.

    È la base della condanna alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, come accertato dal primo giudice.

  • art. 336, primo comma, c.p.c.

    Il terzo motivo è stato qualificato come non motivo, poiché la caducazione della statuizione sulle spese sarebbe derivata comunque dall'eventuale accoglimento del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti deve consentire una ricostruzione chiara e completa della vicenda sostanziale e processuale; in difetto, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
  • La denuncia di ultrapetizione o violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede l'esatta individuazione della domanda proposta dalla controparte e del vizio asseritamente commesso dal giudice; senza tale indicazione il motivo è inammissibile.
  • I motivi di ricorso devono confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e non con quella di un precedente giudice di merito: la critica deve essere specifica e riferita alla decisione effettivamente impugnata.
  • Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico gli atti e i documenti posti a fondamento delle censure, in ossequio all'art. 366, n. 6, c.p.c.
  • È inammissibile il motivo che si risolva nella mera richiesta di un effetto processuale consequenziale all'eventuale accoglimento del ricorso, senza una autonoma critica della statuizione impugnata.
  • Nei giudizi di legittimità, la condanna alle spese segue la soccombenza anche in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaImpugnazioniSpese di lite
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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