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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20888/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società contribuente, di una cartella di pagamento emessa per il recupero di importi IVA relativi all’anno d’imposta 2015, determinati a seguito di controllo formale sulla dichiarazione. La contribuente aveva dedotto la decadenza dell’Amministrazione dal potere di riscossione; il ricorso era stato accolto in primo grado e il rigetto in appello non era stato confermato, poiché la CTR aveva ritenuto tardiva la notifica della cartella, collegando il termine decadenziale all’annualità 2015. Avverso la sentenza di secondo grado l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della riscossione hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 e 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, sul rilievo che la CTR avesse erroneamente fatto decorrere il termine di decadenza dall’anno d’imposta anziché dall’anno di presentazione della dichiarazione; secondo i ricorrenti, per le somme dovute a seguito di liquidazione ex art. 36-bis la cartella, nel caso concreto notificata nel 2019, era tempestiva perché il termine andava calcolato dalla dichiarazione presentata nel 2016.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della CTR e rinviando la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado della Campania per nuovo esame e per la regolazione delle spese. Ha ritenuto fondato il motivo perché la CTR aveva erroneamente ancorato la decorrenza del termine decadenziale all’anno d’imposta 2015, mentre la disciplina applicabile collega il termine all’anno di presentazione della dichiarazione. Poiché la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2015 era stata presentata nel 2016, la notifica della cartella nel 2019 è stata ritenuta tempestiva. Il giudizio di legittimità si conclude quindi con cassazione con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    comma 1; richiamo alla disciplina del termine di notifica della cartella di pagamento

    il termine di decadenza per la notifica della cartella, per le somme dovute a seguito di liquidazione delle dichiarazioni, decorre dall’anno di presentazione della dichiarazione, secondo la disciplina introdotta e modificata dal d.l. n. 106 del 2005, non dall’anno d’imposta in sé considerato

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    controllo formale/liquidazione delle dichiarazioni

    le somme risultanti dall’attività di liquidazione ex art. 36-bis seguono il termine decadenziale previsto per la notifica della cartella di pagamento collegato alla dichiarazione presentata

  • art. 1 d.l. n. 106 del 2005 conv. in L. n. 156 del 2005

    ha introdotto una disciplina transitoria e poi a regime dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle relative alle imposte liquidate ex art. 36-bis, ancorando il termine all’anno di presentazione della dichiarazione

  • art. 36 d.lgs. n. 46 del 1999

    per le somme dovute a seguito della liquidazione delle dichiarazioni, prevede la notifica della cartella entro il termine decadenziale stabilito dalla novella del 2005

  • Corte costituzionale n. 280 del 2005

    ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle relative alle imposte liquidate ex art. 36-bis

Massime di principio

  • In tema di riscossione delle imposte derivanti dalla liquidazione automatica della dichiarazione, il termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento si calcola con riferimento all’anno di presentazione della dichiarazione e non all’anno d’imposta cui i redditi si riferiscono.
  • La disciplina introdotta dal d.l. n. 106 del 2005, in attuazione della pronuncia della Corte costituzionale, ha natura anche transitoria e si applica alle controversie ancora sub iudice al momento della sua entrata in vigore.
  • Quando la dichiarazione è stata presentata in un determinato anno, la notifica della cartella entro il termine legale successivo a tale anno deve ritenersi tempestiva, anche se la pretesa riguarda un periodo d’imposta precedente.
  • È censurabile in cassazione la decisione di merito che, nel valutare la decadenza dell’azione di riscossione, identifichi erroneamente il dies a quo del termine con l’annualità fiscale anziché con la presentazione della dichiarazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

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