Cassazione Civile, Ordinanza n. 20888/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società contribuente, di una cartella di pagamento emessa per il recupero di importi IVA relativi all’anno d’imposta 2015, determinati a seguito di controllo formale sulla dichiarazione. La contribuente aveva dedotto la decadenza dell’Amministrazione dal potere di riscossione; il ricorso era stato accolto in primo grado e il rigetto in appello non era stato confermato, poiché la CTR aveva ritenuto tardiva la notifica della cartella, collegando il termine decadenziale all’annualità 2015. Avverso la sentenza di secondo grado l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della riscossione hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 e 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, sul rilievo che la CTR avesse erroneamente fatto decorrere il termine di decadenza dall’anno d’imposta anziché dall’anno di presentazione della dichiarazione; secondo i ricorrenti, per le somme dovute a seguito di liquidazione ex art. 36-bis la cartella, nel caso concreto notificata nel 2019, era tempestiva perché il termine andava calcolato dalla dichiarazione presentata nel 2016.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della CTR e rinviando la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado della Campania per nuovo esame e per la regolazione delle spese. Ha ritenuto fondato il motivo perché la CTR aveva erroneamente ancorato la decorrenza del termine decadenziale all’anno d’imposta 2015, mentre la disciplina applicabile collega il termine all’anno di presentazione della dichiarazione. Poiché la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2015 era stata presentata nel 2016, la notifica della cartella nel 2019 è stata ritenuta tempestiva. Il giudizio di legittimità si conclude quindi con cassazione con rinvio.
Norme richiamate
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
comma 1; richiamo alla disciplina del termine di notifica della cartella di pagamento
il termine di decadenza per la notifica della cartella, per le somme dovute a seguito di liquidazione delle dichiarazioni, decorre dall’anno di presentazione della dichiarazione, secondo la disciplina introdotta e modificata dal d.l. n. 106 del 2005, non dall’anno d’imposta in sé considerato
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
controllo formale/liquidazione delle dichiarazioni
le somme risultanti dall’attività di liquidazione ex art. 36-bis seguono il termine decadenziale previsto per la notifica della cartella di pagamento collegato alla dichiarazione presentata
art. 1 d.l. n. 106 del 2005 conv. in L. n. 156 del 2005
ha introdotto una disciplina transitoria e poi a regime dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle relative alle imposte liquidate ex art. 36-bis, ancorando il termine all’anno di presentazione della dichiarazione
art. 36 d.lgs. n. 46 del 1999
per le somme dovute a seguito della liquidazione delle dichiarazioni, prevede la notifica della cartella entro il termine decadenziale stabilito dalla novella del 2005
Corte costituzionale n. 280 del 2005
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle relative alle imposte liquidate ex art. 36-bis
Massime di principio
- In tema di riscossione delle imposte derivanti dalla liquidazione automatica della dichiarazione, il termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento si calcola con riferimento all’anno di presentazione della dichiarazione e non all’anno d’imposta cui i redditi si riferiscono.
- La disciplina introdotta dal d.l. n. 106 del 2005, in attuazione della pronuncia della Corte costituzionale, ha natura anche transitoria e si applica alle controversie ancora sub iudice al momento della sua entrata in vigore.
- Quando la dichiarazione è stata presentata in un determinato anno, la notifica della cartella entro il termine legale successivo a tale anno deve ritenersi tempestiva, anche se la pretesa riguarda un periodo d’imposta precedente.
- È censurabile in cassazione la decisione di merito che, nel valutare la decadenza dell’azione di riscossione, identifichi erroneamente il dies a quo del termine con l’annualità fiscale anziché con la presentazione della dichiarazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20865/2024 del 26/07/2024
- ordinanza_civile · 26 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20866/2024 del 26/07/2024
- ordinanza_civile · 26 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20868/2024 del 26/07/2024
- ordinanza_civile · 26 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20871/2024 del 26/07/2024
- ordinanza_civile · 26 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20872/2024 del 26/07/2024
- ordinanza_civile · 26 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20874/2024 del 26/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →