Cassazione Penale, Sentenza n. 40673/2023 del 05/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 21/07/2022 che, in accoglimento di un concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato le pene per tentato omicidio e furto. Tufariello e Avello lamentavano omissione di motivazione in ordine alla prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante della premeditazione e l'eccessività della pena applicata; Daluiso censurava l'omessa motivazione e la mancata rideterminazione della pena accessoria (interdizione dai pubblici uffici) e l'omessa pronuncia sulla revoca/sospensione della provvisionale civile. Successivamente è intervenuta la remissione di querela per il reato di furto, accettata dai ricorrenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Avello e Tufariello perché attinenti a profili della determinazione della pena ricompresi nell'accordo ex art. 599-bis c.p.p. (impugnabili solo se la pena concordata è illegale). Il ricorso di Daluiso è stato in parte dichiarato inammissibile (sul motivo relativo alle statuizioni civili e alla provvisionale) e in parte accolto: la Corte ha rilevato l'illegalità della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'ha sostituita con l'interdizione temporanea per anni cinque per Avello e Daluiso. Inoltre ha preso atto della remissione di querela intervenuta per il reato di furto (capo C) e ha dichiarato il reato estinto per tutti i ricorrenti, annullando senza rinvio la relativa parte della sentenza e eliminando l'aumento di pena commisurato al furto (mesi due di reclusione ridotti per il rito abbreviato). Per l'ammissibilità residua, la Corte ha condannato Daluiso al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile per questa fase (euro 3.800,00 oltre accessori), ha respinto la richiesta della parte civile di condannare anche Avello e Tufariello alle spese, e ha dichiarato inammissibili gli altri motivi.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Regola il procedimento di concordato in appello ("patteggiamento"). Le doglianze relative alla determinazione della pena concordata risultano inammissibili salvo che la pena sia illegale; sono invece ammissibili i motivi relativi alla formazione del consenso o alla violazione dell'accordo.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: lett. b) motivi attinenti alla motivazione; lett. e) omessa motivazione su specifici punti. La Corte ha valutato l'ammissibilità delle doglianze sulla motivazione alla luce del concordato.
art. 28 cod. pen.
Disciplina le sanzioni accessorie (es.: interdizione dai pubblici uffici). La Corte ha interpretato che la pena da considerare ai fini delle sanzioni accessorie è la pena concreta per il reato più grave dopo tutte le attenuanti e riduzioni, senza tener conto degli aumenti per continuazione.
art. 152 cod. pen.
Stabilisce che la remissione di querela estingue il reato. La Corte ha applicato questo principio dichiarando estinto il reato di furto in ogni stato del procedimento, anche in Cassazione, se la remissione è tempestiva e accettata.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. i)
Ha reso il reato di furto procedibile a querela (salvo eccezioni), rendendo efficace la remissione di querela intervenuta per estinguere il reato contestato al capo C).
art. 600 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel contesto della richiesta di sospensione/revoca della provvisionale civile: la Corte ha ritenuto la statuizione sulla provvisionale non impugnata in cassazione nel modo dedotto dal ricorrente (e comunque non ricorribile come decisione discrezionale).
precedenti giurisprudenziali citati (es. Sez. 3, n. 19983/2020; Sez. 1, n. 944/2019; Sez. U. n. 24246/2004)
Principi consolidati utilizzati: inammissibilità dei ricorsi diretti contro la misura della pena concordata salvo illegittimità formale/di legge; estinzione del reato per remissione di querela in pendenza del ricorso per cassazione; regole di calcolo della pena ai fini delle sanzioni accessorie.
Massime di principio
- Il concordato (patteggiamento) in appello ex art. 599-bis c.p.p. vincola le parti e rende inammissibili in Cassazione le doglianze sulla determinazione della pena frutto dell'accordo, salvo che la pena sia legalmente illegale (fuori dai limiti edittali o per specie non prevista).
- La remissione di querela estingue il reato in ogni stato e grado del procedimento, anche se il ricorso per cassazione è già stato proposto; il giudice di legittimità deve rilevarla d'ufficio se tempestiva e accettata.
- La pena da considerare per l'applicazione delle sanzioni accessorie è la pena concreta stabilita per il reato più grave dopo tutte le attenuanti e riduzioni (comprese quelle per il rito abbreviato), senza tener conto dell'aumento per la continuazione: ciò può rendere illegale l'applicazione di una pena accessoria irrogata in base alla pena complessiva.
- Le doglianze relative a motivi espressamente rinunciati con la richiesta di concordato sono inammissibili; la dichiarazione di rinuncia deve essere letta secondo il suo contenuto e ambito espresso.
- Le statuizioni sulla provvisionale in sede penale (concessione/quantificazione) sono decisioni discrezionali, spesso non impugnabili con ricorso per cassazione; il giudice di legittimità richiama la giurisprudenza che le considera difficilmente sindacabili in cassazione.
- Se il ricorrente ottiene, anche parzialmente, un risultato favorevole in Cassazione (p.es. estinzione di un capo o rideterminazione della pena accessoria), ciò può influire sulla condanna alle spese processuali (possibili esenzioni o condanne parziali).
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