Cassazione Penale, Ordinanza n. 11436/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per un reato in materia di armi, contestato come detenzione/porto di arma o oggetto atto a offendere ai sensi dell'art. 497-ter c.p. e dell'art. 4, comma 2, l. n. 110/1975. I motivi dedotti riguardavano, in particolare, l'asserita erronea applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale, sostenendo che l'azione fosse finalizzata alla regolazione del traffico con una paletta segnaletica. La Corte ha ritenuto tale doglianza manifestamente infondata, osservando che un obiettivo di tale tipo, per come dedotto, non integra un motivo meritevole di preminente considerazione per la coscienza collettiva. Conseguentemente, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile; è stato inoltre ribadito che, una volta dichiarato inammissibile il ricorso, non può essere rilevata l'eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei gradi di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha escluso il riconoscimento dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale e ha precisato che, in presenza di inammissibilità del ricorso, non può essere valutata l'eventuale prescrizione sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 497-ter c.p.
Norma incriminatrice posta a base della responsabilità confermata in appello; il testo della sentenza non specifica ulteriormente la condotta tipica contestata.
art. 4, comma 2, l. n. 110/1975
Norma richiamata insieme all'art. 497-ter c.p. quale base del fatto contestato in tema di armi/oggetti atti a offendere.
art. 62 c.p.
Richiamata implicitamente per l'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale; la Corte ne esclude l'applicabilità nel caso concreto.
sez. U n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
Principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude il rilievo della eventuale prescrizione del reato maturata dopo la sentenza impugnata.
Massime di principio
- L'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale richiede che la finalità addotta presenti un effettivo rilievo apprezzabile per la coscienza collettiva; un interesse soggettivo o una giustificazione meramente personale non sono sufficienti.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la Corte non può prendere in considerazione l'eventuale prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata.
- Quando i motivi di ricorso si risolvono in censure manifestamente infondate sulla mancata concessione di un'attenuante, il ricorso può essere dichiarato inammissibile senza ulteriore esame del merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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