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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30938/2022 del 10/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP di Benevento che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per cessione continuata di sostanze stupefacenti (crack e marijuana). Il ricorrente deduceva: a) nullità dell'ordinanza per omessa motivazione rispetto alle ragioni difensive sollevate in sede di riesame; b) violazioni di legge e vizi di motivazione (artt. 274, comma 1, lett. c) e 275 c.p.p.) per aver omesso di motivare l'assenza di concreto e attuale pericolo di reiterazione, invocando la risalente epoca dei fatti, la sua qualità di assuntore, la modesta quantità degli stupefacenti e la disponibilità della madre ad ospitarlo per gli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, ritenendo che il ricorrente non si sia confrontato criticamente e puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato. La Corte ha ritenuto congrua e analitica la motivazione del Tribunale, che aveva valutato un quadro indiziario grave tratto da intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione, video-riprese, sequestri e dichiarazioni degli acquirenti, nonché la costante collaborazione del ricorrente con il fratello nell'attività di spaccio. Il Tribunale aveva altresì valutato le esigenze cautelari (epoca delle condotte, reiterazione, organizzazione territoriale, rete di collaboratori, precedenti penali) e motivato l'inadeguatezza, allo stato, di misure meno afflittive. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2 cod. pen.; art. 73, commi 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 81, comma 2 cod. pen.; art. 73, commi 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norme che qualificano il reato per cui fu disposta la misura cautelare (cessione continuata e disciplina degli stupefacenti); la Corte richiama tali riferimenti in relazione alla gravità della fattispecie contestata.

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Articolo evocato dal ricorrente in tema di motivazione; la Corte ha ritenuto che non sia sussistita l'omessa motivazione denunciata e che il provvedimento impugnato abbia affrontato le obiezioni difensive.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma richiamata con riferimento ai vizi della motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale analitica e logica, escludendo il vizio dedotto.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale collegata agli adempimenti della Cancelleria in caso di condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende; la Corte dispone la trasmissione per gli adempimenti relativi.

Massime di principio

  • Un ricorso è inammissibile se formulato in modo generico e non si confronta criticamente, punto per punto, con la motivazione del provvedimento impugnato.
  • La Corte di Cassazione esercita un sindacato di legittimità: non rivede il merito delle valutazioni probatorie quando il giudice del merito abbia fornito una valutazione analitica e logica degli elementi indiziari.
  • Per la scelta della misura cautelare incidono la gravità del quadro indiziario, la reiterazione, l'organizzazione territoriale e la disponibilità di una rete logistica; tali elementi possono giustificare la custodia cautelare in carcere e l'inadeguatezza, allo stato, di misure meno afflittive.
  • Chi impugna deve indicare specifici passaggi della motivazione che risultano illogici o carenti; una mera proposta di lettura alternativa non è sufficiente in Cassazione.
  • Prove tratte da intercettazioni, osservazioni, video-riprese, sequestri e dichiarazioni di acquirenti costituiscono elementi rilevanti per fondare la gravità indiziaria a supporto di misure cautelari.

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