Regolamento (UE) 2022/1386
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1386 della Commissione del 9 agosto 2022 che proroga una deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia (Toscana e Liguria)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga per tre anni una deroga già concessa all’Italia rispetto ai vincoli del regolamento (CE) n. 1967/2006, consentendo l’uso di sciabiche da natante per la pesca del rossetto in specifiche acque territoriali di Toscana e Liguria. La Commissione fonda la proroga su valutazioni scientifiche positive, sul piano di gestione italiano e su condizioni stringenti di selettività, monitoraggio e contenimento dello sforzo di pesca. La deroga opera solo per un numero limitato di navi e resta subordinata a requisiti geografici, tecnici e amministrativi puntualmente individuati.
Proroga della deroga al divieto generale di pesca con sciabiche da natante per il rossetto (Aphia minuta) nelle acque territoriali italiane di Toscana e Liguria.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci che praticano la pesca del rossetto (Aphia minuta) con sciabiche da natante nelle acque territoriali dell’Italia adiacenti alle coste della Liguria e della Toscana. La deroga riguarda solo le unità registrate presso le Direzioni marittime di Genova e Livorno, con attività comprovata da oltre cinque anni in tale pesca, titolari di autorizzazione e operanti nell’ambito del piano di gestione italiano adottato ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006. La misura ha efficacia dal 1o novembre 2021 al 31 marzo 2024. Restano esclusi, per implicazione della deroga, i pescherecci che non soddisfano tali condizioni o che non operano nel quadro del piano di gestione.
Proroga della deroga per la pesca del rossetto con sciabiche da natante in Toscana e Liguria
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1386 proroga una deroga già più volte rinnovata al regime generale del regolamento (CE) n. 1967/2006, consentendo in via eccezionale l’uso di sciabiche da natante per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in specifiche acque territoriali italiane. La misura si fonda su una richiesta dell’Italia, su un piano di gestione nazionale adottato il 14 ottobre 2021 e su valutazioni tecniche e scientifiche ritenute positive dalla Commissione e dal CSTEP.
Contesto normativo e motivazioni della proroga
La deroga originaria era stata istituita con il regolamento di esecuzione (UE) n. 988/2011, poi prorogata dal regolamento (UE) 2015/2407 e successivamente dal regolamento (UE) 2018/1634, entrambi scaduti. La Commissione rileva che la pesca interessata è svolta da un numero limitato di imbarcazioni, su un’area geografica circoscritta, e che il piano di gestione italiano garantisce l’assenza di incrementi futuri dello sforzo di pesca, come richiesto dall’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Valutazione scientifica e ambientale
La Commissione valorizza il parere positivo del CSTEP, che ha esaminato la richiesta italiana e il progetto di piano di gestione. I chiarimenti successivamente forniti dall’Italia hanno confermato la distribuzione spaziale delle operazioni di pesca e l’assenza di sovrapposizione con le praterie di Posidonia. Il regolamento sottolinea che le sciabiche da natante sono attrezzi altamente selettivi, non entrano in contatto con il fondale e operano solo su fondali puliti, sabbiosi o fangosi; per questo la pesca non ha un impatto significativo sugli habitat protetti ed è ritenuta compatibile con la tutela dell’ambiente marino.
Condizioni per beneficiare della deroga
La deroga opera solo per i pescherecci che:
- siano registrati presso le Direzioni marittime di Genova e Livorno, rispettivamente;
- abbiano un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operino senza ulteriore incremento dello sforzo di pesca;
- siano titolari di un’autorizzazione di pesca e operino nell’ambito del piano di gestione adottato dall’Italia ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Il testo precisa inoltre che la pesca si svolge entro la fascia delle tre miglia nautiche e in acque poco profonde, senza interferire con altre navi. Il piano di gestione limita la pesca del rossetto a una campagna annuale compresa tra il 1o novembre e il 31 marzo e prevede un massimo di 60 giorni per imbarcazione per campagna.
Monitoraggio, controllo e obblighi informativi
Il regolamento richiama il piano di gestione italiano, che include misure di monitoraggio delle attività di pesca conformi all’articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006. La Commissione richiede inoltre all’Italia di trasmettere una relazione entro il 1o novembre 2022, in linea con il piano di monitoraggio previsto. La pesca interessata è dichiarata conforme anche all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo della politica comune della pesca.
Durata della misura, efficacia e continuità giuridica
La proroga è concessa per tre anni e si applica dal 1o novembre 2021 al 31 marzo 2024. La decorrenza anticipata rispetto alla data di adozione è giustificata dall’esigenza di assicurare continuità giuridica, poiché la precedente deroga era scaduta il 31 marzo 2021 mentre la campagna di pesca inizia ogni anno il 1o novembre. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Proroga della deroga all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006
Nelle acque territoriali italiane adiacenti alla Liguria e alla Toscana, l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica ai pescherecci che pescano il rossetto (Aphia minuta) con sciabiche da natante, purché siano soddisfatte tre condizioni cumulative: registrazione presso le Direzioni marittime di Genova e Livorno, attività comprovata di oltre cinque anni in tale pesca senza ulteriore incremento dello sforzo di pesca, e possesso di un’autorizzazione di pesca operante nell’ambito del piano di gestione italiano adottato ai sensi dell’articolo 19 del medesimo regolamento.
Relazione di monitoraggio dell’Italia
L’Italia deve trasmettere alla Commissione, entro il 1o novembre 2022, una relazione redatta conformemente al piano di monitoraggio previsto dal piano di gestione richiamato dall’articolo 1, lettera c).
Periodo di efficacia e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1o novembre 2021 fino al 31 marzo 2024, per garantire continuità giuridica rispetto alla precedente deroga scaduta il 31 marzo 2021.
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