Cassazione Penale, Ordinanza n. 35706/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva contro la sentenza della Corte d'appello di Torino che lo aveva condannato per il delitto di occultamento e distruzione di scritture contabili commesso in data anteriore al maggio 2019. Con il primo e il secondo motivo denunciava vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe valorizzato elementi favorevoli alla concessione della diminuente. Con il terzo motivo deduceva violazione di legge nella determinazione della pena, ritenuta eccessivamente severa perché superiore al minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche fosse adeguatamente motivato dalla Corte d'appello sulla base dell'assenza di elementi positivi, precisando che dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p. non basta il solo stato di incensuratezza. Ha inoltre ribadito che il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi. Quanto alla pena, ha ritenuto legittima la determinazione di anni 1 e mesi 10 di reclusione, prossima al minimo edittale e non sproporzionata. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. 74/2000
norma incriminatrice richiamata come base della condanna per occultamento e distruzione di scritture contabili
art. 62-bis c.p.
le circostanze attenuanti generiche possono essere negate per assenza di elementi positivi; il solo stato di incensuratezza non è sufficiente dopo la riforma del 2008
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
richiamato per la riforma dell'art. 62-bis c.p.
legge 24 luglio 2008, n. 125
legge di conversione del d.l. n. 92/2008, richiamata in relazione alla modifica dell'art. 62-bis c.p.
Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per il principio sull'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice individui l'assenza di elementi positivi idonei a giustificare la diminuzione, non essendo sufficiente, di regola, il solo stato di incensuratezza dell'imputato.
- La motivazione sul punto delle attenuanti generiche non richiede l'esame analitico di tutti gli elementi allegati dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione tenga conto delle specifiche deduzioni difensive.
- La determinazione del trattamento sanzionatorio è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta; la mera collocazione della pena al di sopra del minimo edittale non integra di per sé vizio di legge o di motivazione.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assente la colpa nella causa di inammissibilità.
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