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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32535/2024 del 14/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine dall’assegnazione delle postazioni lavorative degli autisti-soccorritori di un servizio di emergenza sanitaria. La lavoratrice aveva contestato la mancata assegnazione alla postazione desiderata presso il 118 di Taormina, assumendo di avere un punteggio in graduatoria regionale migliore rispetto ad altro dipendente che vi era stato trasferito. Dopo un primo giudizio definito con sentenza di appello sfavorevole, la stessa propose revocazione deducendo: a) errore di fatto revocatorio, perché la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che il collega Scandurra Lucio Concetto Antonio fosse stato assegnato a Letojanni, mentre egli sarebbe stato già dal settembre 2014 a Taormina; b) scoperta di documenti decisivi, consistenti nei report/schede dei turni di servizio, che attesterebbero la presenza del predetto nella postazione di Taormina e che sarebbero stati conosciuti solo il 15 giugno 2020; c) omesso esame di un fatto decisivo, ossia l’assegnazione del collega, pur con punteggio inferiore, alla postazione di Taormina. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha articolato tre motivi: nullità della sentenza per violazione del principio di non contestazione e delle norme sulla revocazione; falsa applicazione delle norme sulla scoperta di documenti nuovi e sull’onere probatorio; omesso esame di fatto decisivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte infondato e in parte inammissibile, affermando che la questione relativa all’effettiva assegnazione del collega alla postazione di Taormina era controversa e richiedeva accertamento istruttorio, sicché non poteva integrare errore revocatorio ma, al più, errore di giudizio non emendabile con revocazione; ha inoltre rilevato l’inammissibilità della doglianza di omessa pronuncia per difetto di specifica trascrizione della domanda. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la ratio della decisione impugnata si fondava sul difetto di prova che i documenti fossero stati occultati dalla società e sulla mancata dimostrazione dell’impossibilità, senza colpa, di produrli tempestivamente. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché chi agisce in revocazione per documenti nuovi deve provare l’ignoranza non colpevole dei documenti e del loro luogo di conservazione fino al momento della decisione, oltre al fatto che tale ignoranza dipenda da fatto dell’avversario o da forza maggiore; nel caso concreto tale prova non era stata fornita. La ricorrente è stata condannata alle spese e viene dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La scoperta di documenti decisivi consente la revocazione solo se la parte dimostra che i documenti non potevano essere prodotti nel giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, e non per propria colpa o mera mancata attivazione processuale.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L’errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione della realtà o svista materiale su un fatto decisivo, positivamente o negativamente risultante dagli atti, e non può riguardare un punto controverso né una valutazione delle prove.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    Il principio di non contestazione non trasforma in errore di fatto revocatorio una circostanza che nel processo sia stata comunque controversa e bisognosa di verifica istruttoria.

  • art. 416, comma 3, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle dedotte nullità e al regime delle contestazioni nel giudizio di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità della sentenza per asserita carenza di motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato con riferimento al dedotto omesso esame/omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso il vizio poiché la fase rescindente non era stata superata e la specifica domanda non risultava adeguatamente riportata.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato come parametro del primo motivo per denunciare nullità della sentenza e del procedimento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come parametro del secondo motivo per falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Utilizzato come parametro del terzo motivo per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al dovere di motivazione della sentenza.

  • art. 394 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla struttura del giudizio di revocazione e alla fase rescissoria.

  • art. 23 L. n. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza che dalla decisione emerga un’autonoma ratio decisoria su tale norma.

  • art. 5, comma 7, D.L. n. 16/2012 conv. in L. n. 44/2012

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza specifico approfondimento decisorio autonomo nel testo.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente nel secondo motivo in tema di prove presuntive, ma non costituiscono la base della ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’errore di fatto revocatorio presuppone una svista materiale su un fatto decisivo risultante dagli atti, ma non è configurabile quando la questione sia stata oggetto di contraddittorio e di apprezzamento istruttorio, poiché in tal caso si versa in un errore di giudizio.
  • La revocazione per scoperta di documenti decisivi richiede che la parte provi di non avere potuto produrli nel giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario; non basta allegare una successiva acquisizione dei documenti o l’asserito occultamento non provato.
  • Chi propone revocazione ha l’onere di dimostrare in modo specifico sia l’ignoranza non colpevole dei documenti fino al momento decisivo, sia il nesso causale tra l’impedimento alla produzione e la condotta dell’avversario o la forza maggiore.
  • In cassazione, la censura di omessa pronuncia o di nullità della sentenza richiede la puntuale individuazione e trascrizione del petitum o della domanda asseritamente non esaminata; in difetto la doglianza è inammissibile.
  • La Corte di cassazione conferma che il giudizio di revocazione non può essere utilizzato come ulteriore grado di merito per rivalutare prove o trasformare controversie istruttorie in errori revocatori.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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