Cassazione Penale, Sentenza n. 34802/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Forlì (giudizio abbreviato) che aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c), Codice della Strada) con tasso alcolemico > 1,5 g/l e aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per la durata di un anno. Il Procuratore Generale ha censurato la sentenza per omissione del raddoppio della durata della sospensione della patente, dovuto al fatto che il veicolo era di proprietà di persona estranea al reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. La Corte ha ritenuto che, essendo il raddoppio della durata previsto dalla norma non suscettibile di apprezzamenti discrezionali, potesse applicarlo direttamente e ha rideterminato la durata della sospensione in anni due.
Norme richiamate
Codice della Strada, art. 186, comma 2, lett. c)
La norma disciplina la guida in stato di ebbrezza con specifiche sanzioni e prevede il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente quando il veicolo appartiene a persona estranea al reato; tale raddoppio è di natura precettiva e non discrezionale, quindi applicabile d'ufficio anche dalla Corte di cassazione.
Massime di principio
- Se il conducente è condannato per guida in stato di ebbrezza grave (art. 186, comma 2, lett. c) e il veicolo è di proprietà di terzi, la durata della sospensione della patente va raddoppiata per disposizione di legge.
- Il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria, essendo norma di rito sostanziale di applicazione obbligatoria, non è soggetto a valutazione discrezionale e può essere applicato direttamente dalla Corte di cassazione quando emergente dagli atti.
- In situazioni simili la difesa può evitare il raddoppio solo contestando efficacemente la circostanza della proprietà del veicolo o dimostrando l'inesistenza dei presupposti normativi previsti per il raddoppio.
- La modifica della durata di una sanzione amministrativa accessoria, quando si tratti di applicazione diretta di una norma imperativa, può comportare annullamento parziale senza rinvio e rideterminazione da parte della Corte.
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