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Sentenza

Sentenza del 27/01/2017 n. 2079 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 1999-2004, con cui l’Agenzia aveva contestato a C.V. l’omessa dichiarazione di redditi derivanti dalla locazione di un fabbricato. Il ricorrente sosteneva principalmente di non essere proprietario dell’immobile, contestava l’utilizzabilità di un contratto di locazione non registrato e invocava l’esistenza di altri contratti e documenti dai quali sarebbe emerso che il rapporto locativo faceva capo a società. Denunciava inoltre violazione di legge, omessa motivazione e omessa valutazione di prove documentali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato C.V. al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in 10.000 euro, oltre spese prenotate a debito. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché richiedevano un nuovo accertamento di fatto non risultante dalla sentenza impugnata e, per il secondo, mancava anche il necessario momento di sintesi previsto dall’art. 366-bis c.p.c. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la nullità dei contratti di locazione non registrati introdotta dalla legge n. 311/2004 non era retroattiva e, comunque, l’eventuale nullità civilistica non impedisce la tassazione dei proventi effettivamente percepiti né il loro utilizzo come elemento indiziario. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché prospettava una diversa ricostruzione dei fatti. Anche il quinto è stato dichiarato inammissibile per carenza del momento di sintesi e del requisito di autosufficienza del ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 26 del T.U.I.R.

    I redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.

    La Corte non ha esaminato nel merito la tesi secondo cui C.V. non fosse proprietario o titolare di altro diritto reale, perché la censura richiedeva un nuovo accertamento di fatto non risultante dalla sentenza impugnata.

  • Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 346

    I contratti di locazione non registrati sono nulli.

    La disposizione non è stata ritenuta applicabile retroattivamente a un contratto stipulato nel 1996 e a periodi d’imposta anteriori. In ogni caso, la nullità civilistica del contratto non elimina la tassabilità dei proventi percepiti né il loro possibile valore indiziario ai fini dell’accertamento.

  • Art. 2475-bis c.c.

    La censura fondata su tale norma è stata dichiarata inammissibile perché presupponeva una ricostruzione dei fatti diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata; una simile contestazione avrebbe dovuto essere eventualmente proposta come vizio motivazionale, non come mera violazione di legge.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Le doglianze relative all’omessa o insufficiente motivazione devono riguardare specificamente un fatto controverso e decisivo e non possono trasformarsi in una richiesta alla Cassazione di rivalutare il materiale probatorio.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi soggetti alla norma era necessario formulare, per i motivi di violazione di legge, un quesito di diritto e, per i vizi motivazionali, un chiaro e sintetico momento di sintesi. La loro mancanza ha comportato l’inammissibilità di alcuni motivi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove: il ricorrente deve confrontarsi con la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata.
  • Una censura di violazione di legge è inammissibile quando, in realtà, mira a dimostrare che i fatti sono stati ricostruiti diversamente; in tali casi occorre rispettare i rigorosi requisiti del vizio di motivazione.
  • La mancata registrazione o la nullità civilistica di un contratto di locazione non esclude automaticamente la tassazione dei canoni o dei proventi effettivamente percepiti.
  • Per contestare in Cassazione la mancata valutazione di documenti, il ricorrente deve indicarne specificamente il contenuto decisivo e, secondo il principio di autosufficienza, riportarlo nel ricorso.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una determinata ricostruzione dei rapporti tra persona fisica e società, la Cassazione non può sostituirla con una diversa ricostruzione senza una specifica e ammissibile censura motivazionale.
  • La corretta individuazione del soggetto fiscalmente tenuto a dichiarare un reddito fondiario dipende dalla titolarità del diritto reale o dalla concreta percezione del provento; tuttavia, tale questione deve essere adeguatamente provata e validamente dedotta nei gradi di merito.

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