Cassazione Penale, Sentenza n. 7138/2024 del 16/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in cinque motivi avverso la sentenza d'appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di ricettazione (revocando la confisca solo dell'immobile adibito a civile abitazione) e aveva comunque confermato le statuizioni civili in favore della parte civile; le doglianze vertevano su: omessa valutazione dell'elemento soggettivo del reato e della prova (1° motivo); illegittimità della confisca di saldi bancari e del capannone in assenza del presupposto di condanna per il reato presupposto e della relativa norma di confisca obbligatoria (2° motivo); illegittimità della pubblicazione della sentenza nonostante la prescrizione (3° motivo); questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 cod. pen. per presunzione di colpevolezza e altri profili (4° motivo); mancanza di immediata correlazione tra pubblicazione e danno non patrimoniale (5° motivo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla doglianza sulla confisca: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata quanto alla confisca del denaro sui conti correnti e del capannone (ordina la restituzione ai legittimi aventi diritto). Il ricorso è stato invece rigettato nel resto: confermata la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, confermate le statuizioni civili e la pubblicazione della sentenza (la sospensione dell'esecuzione della pubblicazione cadica), e condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di difesa della parte civile (liquidate in complessivi euro 4.000 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 186 cod. pen.
La pubblicazione della sentenza è misura di riparazione del danno non patrimoniale riferibile all'interesse della parte civile (non è una pena accessoria): può essere disposta anche se il reato è estinto per prescrizione in appello quando sia stata accertata la responsabilità civile ex art. 578 c.p.p.
art. 578 cod. proc. pen.
Il giudice d'appello, nel decidere sulle domande civili, può accertare la responsabilità civile anche se il reato è estinto per prescrizione; non è tenuto a riesaminare pienamente la fattispecie penale nei termini del giudicato penale, ma deve verificare l'entità dell'illecito aquiliano sulla base del compendio probatorio
art. 240 cod. pen.
Disciplina la confisca facoltativa e obbligatoria; la confisca facoltativa del profitto (comma 1) richiede pronuncia di condanna formale e non è applicabile se il reato è estinto per prescrizione; la confisca obbligatoria (comma 2, n. 2) può operare per cose la cui detenzione, fabbricazione o commercializzazione è vietata (es. merci contraffatte)
art. 474-bis cod. pen.
Prevede una forma di confisca obbligatoria correlata ai delitti di contraffazione (art. 474): la sua operatività presuppone una condanna per il reato presupposto; non può essere estesa quando non esiste una sentenza di condanna, neppure di primo grado
art. 474 cod. pen.
Delitto di contraffazione/alterazione di prodotti industriali: la presenza di una condanna per questo reato è condizione per l'applicazione di norme speciali di confisca (es. art. 474-bis)
art. 648 cod. pen.
Ricettazione: la confisca del profitto di tale reato è in linea di principio di natura facoltativa ai sensi dell'art. 240 comma 1, e non può essere disposta quando il reato è estinto per prescrizione in assenza di una pronuncia di condanna
art. 543 cod. proc. pen.
Disciplina le modalità procedurali di attuazione della pubblicazione della sentenza a norma dell'art. 186 c.p.; la disposizione è lo strumento per eseguire l'ordine di pubblicazione
Massime di principio
- La confisca obbligatoria prevista per talune fattispecie speciali (es. art. 474-bis) richiede una sentenza di condanna per il reato presupposto: in assenza di condanna (anche quando il reato è estinto per prescrizione) quella norma non può legittimare una confisca.
- La confisca facoltativa del profitto del reato (art. 240 comma 1) non è applicabile quando il reato è dichiarato estinto per prescrizione se non esiste un giudicato di condanna: la pronuncia di prescrizione impedisce la confisca facoltativa del profitto.
- Le cose la cui fabbricazione e commercializzazione sono vietate (es. merci contraffatte) possono essere oggetto di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240 comma 2 n. 2 anche se il reato principale è comunque estinto, essendo diversa la natura del rimedio rispetto alla confisca del profitto.
- La pubblicazione della sentenza ex art. 186 cod. pen. ha natura civilistica e può essere disposta quale mezzo di riparazione del danno non patrimoniale anche se, in appello, il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione, purché sia stata accertata la responsabilità civile ai sensi dell'art. 578 c.p.p.
- In sede di impugnazione la Corte può accertare la responsabilità civile sulla base del compendio probatorio, senza dover necessariamente riesaminare integralmente gli stessi profili penalistici richiesti per una condanna penale definitiva; tuttavia le censure in cassazione devono essere specifiche e non generiche, e non è consentito introdurre motivi nuovi impropriamente in sede di memoria.
- Per ottenere l'annullamento di una confisca disposta senza il presupposto di legge (es. senza condanna per reato presupposto o in presenza di prescrizione) la via della cassazione è efficace: il giudice di legittimità può annullare senza rinvio quando la illegittimità sia manifesta relativamente alle statuizioni impugnate.
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