Cassazione Penale, Sentenza n. 26025/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Bari del 09/06/2022 deducendo violazione di norma processuale: sostiene che il giudizio d'appello si sia svolto in assenza dell'imputato, detenuto per la causa, nonostante questi non avesse rinunciato a comparire; lamenta dunque che l'udienza camerale si sarebbe tenuta senza la traduzione del detenuto.
La decisione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha accertato che il giudizio d'appello si era svolto in rito abbreviato e in camera di consiglio secondo la disciplina emergenziale (art. 23-bis d.l. 28/10/2020, n.137 conv. in legge n.176/2020). Dagli atti risultava che il difensore aveva chiesto la trattazione orale ma non era presente alcuna istanza di traduzione del detenuto; l'udienza si è svolta con la partecipazione del difensore, che non ha sollevato eccezioni. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'omessa traduzione determina nullità assoluta solo se il detenuto aveva tempestivamente manifestato la volontà di comparire; la mera mancata rinuncia a comparire non obbliga il giudice a disporne la traduzione. Poiché il ricorrente non ha documentato una richiesta di traduzione o altra manifestazione tempestiva della volontà di comparire, il motivo è infondato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23-bis, comma 4, Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n.137, conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176
Ha consentito lo svolgimento del giudizio in camera di consiglio secondo la disciplina emergenziale legata alla pandemia; la Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina all'udienza camerale d'appello in oggetto
art. 616, comma 1, codice di procedura penale
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di una somma alla Cassa delle ammende
Sez. U., sentenza n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)
Richiamata per ricordare che la Corte può accedere agli atti del procedimento quando il vizio dedotto lo consenta
Sez. U., sentenza n. 35399 del 24/06/2010 (F.)
Principio secondo cui l'omessa traduzione dell'imputato detenuto determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale solo se il detenuto aveva tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire
Sez. 3, sentenza n. 3958 del 12/11/2021 (dep. 2022, D.)
Conferma che, anche nel vigore della disciplina emergenziale, l'omessa traduzione dell'imputato detenuto che abbia richiesto di comparire per il tramite del difensore determina la nullità assoluta del giudizio e della sentenza
Massime di principio
- In udienze camerali d'appello la mancata traduzione del detenuto non è automaticamente fonte di nullità: la nullità assoluta sorge solo se il detenuto ha tempestivamente manifestato la volontà di comparire e la traduzione non è stata disposta o eseguita
- La mera assenza di una rinuncia a comparire da parte del detenuto non impone al giudice l'obbligo di disporre la traduzione: è necessaria una preventiva, tempestiva manifestazione di volontà di partecipare all'udienza
- Per evitare il rischio di nullità, il difensore dovrebbe formalizzare tempestivamente, e far risultare negli atti, la richiesta di traduzione del detenuto o altra manifestazione chiara della volontà del cliente di comparire
- La disciplina emergenziale (art. 23-bis d.l. 137/2020 conv. in legge 176/2020) non modifica il principio secondo cui l'omessa traduzione è invalidante solo quando il detenuto abbia effettivamente richiesto di comparire; pertanto le udienze camerali previste da tali norme possono legittimamente svolgersi in assenza del detenuto se non è stata manifestata la volontà di partecipare
- In sede di impugnazione in Cassazione il ricorrente deve indicare fatti e prove che dimostrino la tempestiva richiesta di comparizione o traduzione non ottemperata; doglianze generiche sulla mancata presenza senza documentazione della richiesta sono destinate a essere ritenute infondate
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