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Sentenza

Sentenza n. 965/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Siena, sezione lavoro, n. 81 del 1 marzo 2024

Giustizia amministrativa202501409

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, sezione lavoro, n. 81 del 1 marzo 2024, relativa all’assegnazione della carta elettronica per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Siena, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23 e aveva condannato il Ministero alla corresponsione, tramite la carta, dell’importo nominale di 500 euro per ciascuna annualità, oltre interessi legali. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 14 maggio 2025, e risultava notificata all’Amministrazione l’8 luglio 2024. Decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione coattiva delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, la ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero e ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo non eseguito il titolo giudiziale, poiché dagli atti non risultava l’adempimento del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato, compiendo ogni adempimento necessario entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario dovrà provvedere, entro sessanta giorni dalla richiesta dell’interessata successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero, agli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Costituisce la base normativa dell’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, nella misura e secondo le modalità richiamate dal giudicato da eseguire.

  • art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio rilevante per procedere all’esecuzione coattiva nei confronti delle amministrazioni debitrici; il TAR dà atto del suo decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando un titolo giudiziale passato in giudicato non risulti eseguito dall’amministrazione obbligata, purché siano stati assolti gli adempimenti preliminari previsti per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un giudicato che impone all’amministrazione il compimento di attività determinate e il pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine perentorio e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza.
  • Il commissario ad acta subentra nell’esercizio dell’attività necessaria all’esecuzione del giudicato solo dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e su richiesta della parte interessata, secondo le modalità stabilite dal giudice dell’ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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