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Ordinanza

Ordinanza n. 1814/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma: dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) n. 02048/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603543

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione II quater, che aveva respinto la domanda cautelare proposta dall’impresa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio chiedendo la riforma della decisione di primo grado e la concessione della tutela cautelare. Dal testo emerge che il pregiudizio dedotto era di natura patrimoniale e riguardava l’accesso o l’erogazione di un contributo pubblico nell’ambito di una graduatoria, nella quale risultavano collocati utilmente anche soggetti controinteressati. Non sono specificati ulteriori motivi di appello né le censure articolate contro l’ordinanza di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, confermando il rigetto della domanda cautelare pronunciato dal TAR. Ha ritenuto che il pregiudizio allegato avesse consistenza meramente patrimoniale e non fosse irreparabile: in caso di eventuale esito favorevole del giudizio, l’impresa avrebbe comunque diritto a ottenere il contributo, previa effettuazione delle ulteriori verifiche spettanti all’amministrazione e, ove necessario, previo recupero dei contributi eventualmente già erogati agli altri soggetti utilmente collocati in graduatoria e controinteressati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

Massime di principio

  • Il pregiudizio esclusivamente patrimoniale derivante dalla mancata immediata attribuzione di un contributo pubblico non è irreparabile quando, in caso di esito favorevole del giudizio, il contributo può essere successivamente riconosciuto, salve le verifiche amministrative necessarie e il recupero delle somme eventualmente erogate ai controinteressati.
  • La tutela cautelare deve essere negata quando manca il requisito del periculum in mora, anche qualora la controversia principale sull’attribuzione del contributo resti ancora da definire nel merito.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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