Sentenza n. 662/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1049/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, all’esito del procedimento di cui al R.G. n. 4041/2024, pubblicata in data 31 luglio 2025, notificata in data 1 agosto 2025 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari che aveva condannato il Ministero a riconoscere euro 500,00 mediante accredito sulla carta elettronica del docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscere in favore della docente la somma di euro 500,00 mediante emissione e accredito sulla carta elettronica del docente, alle medesime condizioni applicate ai dipendenti a tempo indeterminato, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data in cui il diritto all'accredito era maturato sino alla concreta attribuzione. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 1° agosto 2025, l'Amministrazione non aveva posto in essere alcun adempimento. La ricorrente ha evidenziato anche l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, e ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero il 1° agosto 2025, la rituale notificazione del ricorso di ottemperanza il 18 febbraio 2026 e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero, salvo che abbia già adempiuto nelle more, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal titolo giudiziale. Per l'eventuale persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di insufficienza dei pertinenti stanziamenti, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle decisioni giurisdizionali non eseguite dall'amministrazione.
art. 74 c.p.a.
È richiamato quale base per la pronuncia in forma semplificata.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione esecutiva e, nel caso concreto, il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente al commissario ad acta, in caso di incapienza dei fondi nei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti, di ricorrere al pagamento in conto sospeso.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
È richiamato dal titolo esecutivo quale parametro per il riconoscimento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato dal titolo esecutivo quale norma che estende il criterio dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 alla fattispecie decisa dal giudice del lavoro.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che impone il pagamento o l'attribuzione di un beneficio, il giudice amministrativo può ordinare l'integrale esecuzione del titolo nell'ambito del giudizio di ottemperanza.
- Per le amministrazioni dello Stato, l'azione esecutiva relativa a un titolo giudiziale comportante il pagamento di somme di denaro è proponibile dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta della parte, in caso di persistente inadempimento dell'amministrazione entro il termine assegnato.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione inadempiente, anche con facoltà di delega a un dirigente territorialmente competente, quando operi quale organo ausiliario del giudice e disponga di poteri sufficienti a realizzare l'esecuzione del giudicato.
- In caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio dell'amministrazione debitrice, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina dell'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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