Sentenza del 08/06/2018 n. 14964 - Corte di Cassazione
IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Benefici per l'acquisto della prima casa - Art. 10 del d.lgs. n. 23 del 2011 - Irretroattività - Limiti - Incidenza ai fini sanzionatori - Immediata rilevanza - Portata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva revocato le agevolazioni prima casa, ritenendo l'immobile di lusso secondo i parametri del D.M. 2 agosto 1969, in particolare per la superficie utile complessiva superiore a 240 mq e per l'ampia area scoperta pertinenziale. La contribuente contestava la motivazione degli avvisi, il calcolo delle superfici, l'inclusione di alcuni locali ritenuti non abitabili e l'applicazione delle sanzioni. In particolare, sosteneva che la disciplina sopravvenuta del D.Lgs. n. 23 del 2011, basata sul classamento catastale anziché sulle caratteristiche edilizie dell'immobile, imponesse l'annullamento delle sanzioni in applicazione del principio del favor rei.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi, ritenendo adeguatamente motivata la perizia dell'Ufficio e confermando che, secondo la disciplina previgente, rilevano la superficie utile e l'utilizzabilità degli ambienti, non necessariamente la loro effettiva abitabilità. Ha però accolto il quinto motivo: la nuova disciplina, applicabile ai fini dell'imposta solo agli atti successivi al 1° gennaio 2014, non incide sulla debenza dell'imposta ordinaria relativa all'acquisto precedente, ma opera retroattivamente sul piano sanzionatorio ai sensi del favor rei, poiché la dichiarazione sulle caratteristiche non di lusso dell'immobile non costituisce più il presupposto della violazione. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alle sanzioni, che sono state annullate. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, tariffa, parte prima, nota 2-bis
In caso di dichiarazione mendace, sono dovute le imposte nella misura ordinaria, una sovrattassa pari al 30% delle imposte e gli interessi di mora.
La norma disciplinava le agevolazioni prima casa e le conseguenze della dichiarazione mendace relativa ai requisiti dell'immobile. Dopo la modifica normativa, la sanzione non può essere applicata quando il mendacio riguarda le caratteristiche non di lusso determinate secondo i parametri ormai sostituiti.
D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 1, lett. a), e comma 5
L'esclusione dall'agevolazione dipende dalla classificazione catastale A/1, A/8 o A/9; il nuovo regime si applica ai trasferimenti imponibili realizzati successivamente al 1° gennaio 2014.
La disciplina ha sostituito il criterio edilizio e dimensionale del D.M. 2 agosto 1969 con il criterio catastale. Non è retroattiva per determinare l'imposta dovuta su atti anteriori, ma può produrre effetti favorevoli sulle sanzioni non ancora definitive.
D.M. 2 agosto 1969, art. 6
Sono considerate di lusso le unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a 240 mq, esclusi balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posti macchina.
Per gli acquisti soggetti alla disciplina previgente, la qualificazione di immobile di lusso dipende dalla superficie utile complessiva e dall'utilizzabilità degli ambienti, non dalla loro effettiva abitabilità o conformità ai requisiti edilizi.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 2
Nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile.
Il principio del favor rei impedisce di applicare sanzioni tributarie quando una disciplina successiva elimina il collegamento tra la condotta contestata e il presupposto normativo della sanzione. La regola opera anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, se la sanzione non è definitiva.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3
Nel caso di leggi posteriori che stabiliscano sanzioni diverse, si applica la sanzione più favorevole.
La disposizione conferma la retroattività del trattamento sanzionatorio più favorevole; nel caso esaminato non si è trattato di ridurre la sanzione, ma di eliminarne il titolo applicativo.
D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 33
Il criterio catastale è stato esteso anche all'agevolazione prima casa ai fini IVA.
La disciplina IVA è stata allineata a quella dell'imposta di registro, escludendo l'agevolazione per gli immobili classificati A/1, A/8 e A/9.
Massime di principio
- Quando una norma successiva modifica radicalmente il presupposto dell'agevolazione, la nuova disciplina non si applica retroattivamente per eliminare l'imposta dovuta su atti anteriori, salvo diversa previsione legislativa.
- La modifica normativa può tuttavia incidere sulle sanzioni non definitive secondo il principio del favor rei, soprattutto quando la condotta precedentemente sanzionata riguarda un requisito non più previsto dall'ordinamento.
- Per gli acquisti soggetti alla disciplina previgente, la qualificazione di immobile di lusso deve essere verificata secondo i parametri allora vigenti, inclusi superficie utile e utilizzabilità degli ambienti, senza attribuire rilievo decisivo alla loro effettiva abitabilità.
- La Corte di cassazione non può normalmente riesaminare il merito dei calcoli tecnici o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, salvo vizi giuridici o motivazionali rilevanti.
- L'annullamento delle sanzioni presuppone che il provvedimento sanzionatorio non sia divenuto definitivo; se una sanzione definitiva è già stata pagata, il principio richiamato non consente automaticamente la restituzione di quanto versato.
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