Cassazione Penale, Sentenza n. 9913/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pepe Domenico impugnava la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva relativa alla società Watch Service s.r.l. (già Global Watch Industries S.p.A.), contestando: 1) la sua presunta non conoscenza e non responsabilità per la contabilizzazione e l'impegno di spese per il banchetto nuziale di Fasciano Giovanni (e la mancata verifica della causalità rispetto al dissesto); 2) la natura distrattiva e la sua attribuibilità rispetto a merci acquistate dalla Lomb Art e poi deviate alla Global Watch Asia Pacific Ltd, nonché la circostanza temporale della sua uscita dalla carica; 3) la regolarità e giustificazione del pagamento del canone di locazione (circa €105.000) per immobile concesso in comodato a Fasciano Diletta, ritenuto un fringe benefit legittimo e autorizzato; 4) la mancata riconversione dei fatti in bancarotta semplice e l'insussistenza di responsabilità dolosa; 5) la non adeguata motivazione sulla determinazione della pena e la richiesta di attenuazione della sanzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili molte delle censure per carenza di specificità o per essere mero sindacato di merito; ha inoltre ritenuto infondate le questioni di fatto rimaste in capo al giudice di merito. In particolare, la Corte ha confermato che l'imputato era amministratore di diritto e non ha fornito prova certa di una delega che lo esonerasse dalle funzioni gestorie; ha ritenuto provato il carattere depauperativo delle operazioni contestate (pagamento del banchetto, versamenti per canone di locazione e la deviazione delle merci) e la consapevolezza dell'imputato circa le condotte e la grave situazione finanziaria della società. La Corte ha altresì escluso la necessità di dimostrare un rapporto causale diretto tra la singola distrazione e il dissesto, quando sia accertato il depauperamento. Sulla pena la Corte ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito e ha dichiarato inammissibile la censura per genericità. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 40 cod. pen.
Riferita dalla difesa nel quadro delle censure sulla responsabilità; la Corte non ha rilevato implicazioni che escludessero la responsabilità dell'amministratore.
art. 110 cod. pen.
Richiamato in relazione alla struttura del concorso di persone; la Corte ha valutato la responsabilità dell'amministratore come partecipazione alle condotte distrattive.
art. 216 legge fallimentare
Norma base sulla bancarotta; la Corte ha confermato la qualificazione dei fatti come bancarotta fraudolenta distrattiva, non riqualificandoli in semplice.
art. 217 legge fallimentare
Riferita nella contestazione della riqualificazione; la Corte ha ritenuto non sussistente il requisito della mera colpa invocato dalla difesa.
art. 223 legge fallimentare
Richiamata in relazione alle specifiche fattispecie di bancarotta; applicata per confermare la responsabilità per distrazione di beni e danaro.
art. 133 cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti e determinazione della pena; la Corte ha ritenuto la censura sulla pena generica e inammissibile e la motivazione del giudice di merito adeguata.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma sull'oggetto del ricorso per cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili varie censure per violazioni di legge/formalità o per essere materia di merito non sindacabile in Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese.
Massime di principio
- La qualifica formale di amministratore implica oneri di vigilanza e gestione: sostenere di avere un ruolo limitato (es. solo per progetto di quotazione) richiede prove concrete di deleghe o di un amministratore di fatto che abbia svolto le funzioni gestorie.
- Per il reato di bancarotta per distrazione non è necessario provare un nesso causale diretto tra la singola distrazione e il dissesto aziendale quando è accertato che l'operazione abbia depauperato il patrimonio sociale.
- Operazioni che forniscono beni o servizi a soci o parenti (fringe benefits) senza documentata giustificazione o deliberazione societaria possono integrare distrazione di beni se determinano depauperamento e non risultano giustificate dall'attività svolta.
- La prova della data esatta di cessazione della carica o della effettiva perdita di poteri (es. dimissioni effettive anteriori rispetto a quelle formali) deve essere rigorosamente documentata per sottrarre responsabilità penale.
- In Cassazione le censure devono essere specifiche e riferite a questioni di diritto o vizi di motivazione palese; la mera rivalutazione del merito o contestazioni generiche sono normalmente dichiarate inammissibili.
- La documentazione contabile e le note di credito/fatture che ricostruiscono ordini e consegne sono strumenti fondamentali per dimostrare la destinazione effettiva di merci e pagamenti; inversioni o deviazioni rispetto alla prassi di fatturazione possono dimostrare distrazione.
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