Sentenza del 23/10/2015 n. 21591 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il recupero di un credito d'imposta previsto dall'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per assunzioni a tempo indeterminato effettuate in aree depresse. Il beneficio era stato riconosciuto dai giudici tributari anche per un lavoratore assunto prima del compimento dei venticinque anni, ma divenuto successivamente venticinquenne. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale interpretazione, sostenendo che il requisito dell'età dovesse sussistere già al momento dell'assunzione. Il contribuente ha inoltre eccepito l'esistenza di giudicati esterni derivanti da procedimenti relativi alle cartelle esattoriali e ha dedotto l'omessa notifica dell'atto presupposto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di giudicato esterno, chiarendo che lo sgravio parziale e la cessazione della materia del contendere sulle cartelle non implicano acquiescenza dell'Amministrazione né precludono la controversia sull'atto presupposto e sull'agevolazione. Ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze per difetto di legittimazione processuale, poiché dal 1° gennaio 2001 tale legittimazione spettava all'Agenzia delle Entrate. Ha accolto il motivo principale dell'Agenzia, stabilendo che il lavoratore doveva aver già compiuto venticinque anni al momento dell'assunzione. Ha dichiarato assorbiti gli altri motivi dell'Agenzia e inammissibile il ricorso incidentale del contribuente per mancanza del quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio sul merito e il ricorso del contribuente è stato respinto. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7, comma 1
Prevedeva un credito d'imposta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato in determinate aree depresse.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7, comma 5, lettera a)
il lavoratore neoassunto abbia già compiuto, al momento dell'assunzione, il venticinquesimo anno di età
Il requisito anagrafico deve sussistere al momento dell'assunzione. Poiché si tratta di un'agevolazione fiscale eccezionale, la norma non può essere estesa per analogia o interpretazione estensiva a lavoratori che abbiano compiuto venticinque anni solo successivamente.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1
Dal 1° gennaio 2001 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha perso la legittimazione processuale nelle controversie attribuite all'Agenzia delle Entrate.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla disciplina ratione temporis, imponeva la formulazione di uno specifico quesito di diritto; la sua omissione rende inammissibile il ricorso o il motivo che ne è privo.
Massime di principio
- Nelle agevolazioni fiscali, i requisiti previsti dalla legge devono essere posseduti esattamente nel momento indicato dalla disposizione; se la norma richiede una determinata condizione al momento dell'assunzione, il requisito maturato successivamente non è sufficiente.
- Le norme che introducono benefici fiscali, in quanto derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria, non possono essere estese per analogia o interpretazione estensiva oltre i casi espressamente previsti.
- Lo sgravio parziale di una cartella e la cessazione della materia del contendere nel giudizio relativo alla riscossione non equivalgono necessariamente a riconoscimento della fondatezza della pretesa del contribuente e non producono automaticamente un giudicato sull'atto presupposto.
- La legittimazione processuale deve essere verificata in relazione all'ente effettivamente competente al momento della causa; per le controversie tributarie successive all'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze può risultare privo di legittimazione.
- Nel giudizio di cassazione, la mancata osservanza dei requisiti formali applicabili ratione temporis, come il quesito di diritto previsto dall'art. 366-bis c.p.c., può comportare l'inammissibilità del ricorso incidentale indipendentemente dalla fondatezza sostanziale della doglianza.
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