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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18179/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di ricusazione del giudice monocratico per presunta inimicizia grave e anticipazione del convincimento (il giudice avrebbe manifestato beffeggio, derisione e una "confessione" circa l'inammissibilità di una fonoregistrazione), nonché doglianze connesse alla mancata ammissione di una prova (DVD con fonoregistrazione) e a presunte irregolarità nella denuncia querela. La difesa denunciava inoltre violazioni di norme processuali e di garanzie costituzionali e sovranazionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: molte censure attengono al merito del processo e non sono pertinenti rispetto all'ordinanza di inammissibilità della ricusazione; l'istanza di ricusazione era inammissibile per plurimi profili già indicati dalla Corte territoriale (tardività, difensore senza procura speciale e mancata allegazione della documentazione probatoria a sostegno della causa di ricusazione, ivi compresa la fonoregistrazione). Inoltre la memoria difensiva depositata oltre i termini è stata ritenuta tardiva e, comunque, le questioni in essa trattate risultano assorbite dall'inammissibilità. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Fondamento formale dell'istanza di ricusazione; la Corte ha valutato la domanda ai sensi di questa norma ma l'ha ritenuta inammissibile per carenze soggettive e procedurali

  • art. 38 cod. proc. pen.

    comma 2, ultima parte; comma 3

    Disciplina il termine per proporre la ricusazione quando la causa nasce in udienza; la Corte ha ritenuto che la tempestività vada valutata con riferimento alla "obiettiva possibilità" di rispettare il termine e ha ritenuto la domanda tardiva

  • art. 41 cod. proc. pen.

    Prevede la sanzione di inammissibilità per mancata osservanza delle forme e l'obbligo di allegazione della documentazione a sostegno: la Corte ha confermato che la mancata produzione documentale a pena di inammissibilità non può essere sanata d'ufficio prima dell'accertamento dell'ammissibilità

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma procedurale sullo svolgimento del giudizio di legittimità; la Corte ha applicato le disposizioni sui termini per la presentazione delle richieste e delle memorie

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce la condanna alle spese e alle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente anche alla somma di euro 3.000

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa in ordine al diritto di produrre prove a discarico; la Corte ha ritenuto la questione estranea all'oggetto dell'impugnazione per ricusazione

  • art. 495 cod. proc. pen.

    Norma invocata dalla difesa in tema di ammissione delle prove; la Corte ha osservato che i profili relativi all'ammissione delle prove attengono al merito e non alla valutazione di inammissibilità della ricusazione

  • artt. 405, 406, 407 cod. proc. pen.

    Richiamate dalla difesa in relazione alla registrazione della denuncia querela; corte ha ritenuto che eventuali vizi di iscrizione o qualificazione siano rimediabili con altri strumenti e non giustifichino la ricusazione

  • Costituzione

    artt. 3, 24, 25, 97, 101, 111

    Diritti e garanzie invocati dalla difesa (es. imparzialità, diritto alla difesa); la Corte ha valutato tali invocazioni ma le ha ritenute non risolutive ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di ricusazione

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Richiamata dalla difesa in tema di giusto processo; la Corte ha sottolineato che molte delle doglianze attengono al merito del processo e ad altri rimedi, non alla ricusazione

  • Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE)

    artt. 21, 47, 48, 52, 53, 54

    Invocata dalla difesa per profili di garanzia; la Corte ha ritenuto che l'applicazione di tali principi non comporti l'ammissibilità automatica della ricusazione ove manchi la documentazione e la tempestività

Massime di principio

  • La ricusazione del giudice richiede tempestività e l'allegazione della documentazione probatoria a sostegno: la mancata produzione documentale prevista dall'art. 41 cod. proc. pen. comporta inammissibilità.
  • Condotte endoprocessuali (decisioni su ammissione prove, rifiuto di richieste, ecc.) di norma non costituiscono "inimicizia grave" o anticipazione indebita del convincimento, salvo comportamenti eccezionalmente anomali che dimostrino ostilità esterna.
  • I vizi relativi all'istruttoria dibattimentale o alla mancata ammissione di prove trovano rimedio con altri strumenti (es. impugnazioni, istanze di nullità) e non devono essere confusi con la ricusazione.
  • In sede di legittimità la valutazione principale è di ammissibilità: censure nuove o non pertinenti all'oggetto dell'impugnazione sono improcedibili. Le memorie depositate oltre i termini rischiano di essere ritenute tardive e inammissibili.
  • La proposizione del ricorso in cassazione senza il rispetto delle forme procedurali può comportare anche la condanna a ammende e al pagamento delle spese processuali.

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