Cassazione Penale, Sentenza n. 18179/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di ricusazione del giudice monocratico per presunta inimicizia grave e anticipazione del convincimento (il giudice avrebbe manifestato beffeggio, derisione e una "confessione" circa l'inammissibilità di una fonoregistrazione), nonché doglianze connesse alla mancata ammissione di una prova (DVD con fonoregistrazione) e a presunte irregolarità nella denuncia querela. La difesa denunciava inoltre violazioni di norme processuali e di garanzie costituzionali e sovranazionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: molte censure attengono al merito del processo e non sono pertinenti rispetto all'ordinanza di inammissibilità della ricusazione; l'istanza di ricusazione era inammissibile per plurimi profili già indicati dalla Corte territoriale (tardività, difensore senza procura speciale e mancata allegazione della documentazione probatoria a sostegno della causa di ricusazione, ivi compresa la fonoregistrazione). Inoltre la memoria difensiva depositata oltre i termini è stata ritenuta tardiva e, comunque, le questioni in essa trattate risultano assorbite dall'inammissibilità. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 37 cod. proc. pen.
Fondamento formale dell'istanza di ricusazione; la Corte ha valutato la domanda ai sensi di questa norma ma l'ha ritenuta inammissibile per carenze soggettive e procedurali
art. 38 cod. proc. pen.
comma 2, ultima parte; comma 3
Disciplina il termine per proporre la ricusazione quando la causa nasce in udienza; la Corte ha ritenuto che la tempestività vada valutata con riferimento alla "obiettiva possibilità" di rispettare il termine e ha ritenuto la domanda tardiva
art. 41 cod. proc. pen.
Prevede la sanzione di inammissibilità per mancata osservanza delle forme e l'obbligo di allegazione della documentazione a sostegno: la Corte ha confermato che la mancata produzione documentale a pena di inammissibilità non può essere sanata d'ufficio prima dell'accertamento dell'ammissibilità
art. 611 cod. proc. pen.
Norma procedurale sullo svolgimento del giudizio di legittimità; la Corte ha applicato le disposizioni sui termini per la presentazione delle richieste e delle memorie
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce la condanna alle spese e alle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente anche alla somma di euro 3.000
art. 234 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa in ordine al diritto di produrre prove a discarico; la Corte ha ritenuto la questione estranea all'oggetto dell'impugnazione per ricusazione
art. 495 cod. proc. pen.
Norma invocata dalla difesa in tema di ammissione delle prove; la Corte ha osservato che i profili relativi all'ammissione delle prove attengono al merito e non alla valutazione di inammissibilità della ricusazione
artt. 405, 406, 407 cod. proc. pen.
Richiamate dalla difesa in relazione alla registrazione della denuncia querela; corte ha ritenuto che eventuali vizi di iscrizione o qualificazione siano rimediabili con altri strumenti e non giustifichino la ricusazione
Costituzione
artt. 3, 24, 25, 97, 101, 111
Diritti e garanzie invocati dalla difesa (es. imparzialità, diritto alla difesa); la Corte ha valutato tali invocazioni ma le ha ritenute non risolutive ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di ricusazione
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Richiamata dalla difesa in tema di giusto processo; la Corte ha sottolineato che molte delle doglianze attengono al merito del processo e ad altri rimedi, non alla ricusazione
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE)
artt. 21, 47, 48, 52, 53, 54
Invocata dalla difesa per profili di garanzia; la Corte ha ritenuto che l'applicazione di tali principi non comporti l'ammissibilità automatica della ricusazione ove manchi la documentazione e la tempestività
Massime di principio
- La ricusazione del giudice richiede tempestività e l'allegazione della documentazione probatoria a sostegno: la mancata produzione documentale prevista dall'art. 41 cod. proc. pen. comporta inammissibilità.
- Condotte endoprocessuali (decisioni su ammissione prove, rifiuto di richieste, ecc.) di norma non costituiscono "inimicizia grave" o anticipazione indebita del convincimento, salvo comportamenti eccezionalmente anomali che dimostrino ostilità esterna.
- I vizi relativi all'istruttoria dibattimentale o alla mancata ammissione di prove trovano rimedio con altri strumenti (es. impugnazioni, istanze di nullità) e non devono essere confusi con la ricusazione.
- In sede di legittimità la valutazione principale è di ammissibilità: censure nuove o non pertinenti all'oggetto dell'impugnazione sono improcedibili. Le memorie depositate oltre i termini rischiano di essere ritenute tardive e inammissibili.
- La proposizione del ricorso in cassazione senza il rispetto delle forme procedurali può comportare anche la condanna a ammende e al pagamento delle spese processuali.
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