Cassazione Penale, Sentenza n. 5174/2024 del 06/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Foggia che aveva rigettato la loro richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione emesso con due sentenze irrevocabili (n. 144/1997 e 4182/2016) e con decreto penale di condanna (n. 485/2000) nei confronti del defunto Matteo Giagnorio per abusi edilizi a Lesina. Le censure dedotte comprendevano: 1) carenza di motivazione del G.I.P. rispetto alla pendenza del ricorso al TAR sul diniego di condono e alla mancata notifica dell'ingiunzione agli eredi; 2) mancata assunzione di prova decisiva (perizia su insistenza su area demaniale); 3) violazioni di norme procedurali e obbligo del giudice di valutare la compatibilità tra provvedimenti amministrativi/giurisdizionali e l'ordine di demolizione (richiamando orientamento maggioritario vs minoritario); eccezione che gli atti esecutivi fossero stati notificati solo alla moglie e che gli eredi non avessero ancora accettato l'eredità; 4) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e art. 6 CEDU per mancato contemperamento tra legalità e tutela dei diritti fondamentali, deducendo un affidamento legittimo posto dal lungo decorso dei tempi e dai pagamenti per oblazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Motivazioni principali: 1) il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente considerato le deduzioni difensive e ha applicato il principio consolidato secondo cui un ordine di demolizione pronunciato con sentenza irrevocabile non viene sospeso o revocato soltanto per la mera pendenza di un ricorso avverso il diniego di condono, salvo che non sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in breve tempo verrà adottato un provvedimento incompatibile con l'ordine di demolizione; 2) l'ordine di demolizione ha natura ripristinatoria e conserva efficacia anche nei confronti degli eredi o dei successori del condannato, i quali avevano disponibilità delle opere; 3) la mancanza di una perizia sulle aree demaniali non era necessaria, dato che i titoli esecutivi e gli accertamenti giudiziali avevano già definito la responsabilità e la natura degli abusi; 4) i procedimenti amministrativi e le impugnazioni avevano avuto esito negativo (diniego del Comune in data 12/04/2022 e rigetto cautelare dal TAR il 07/09/2022), dunque non sussistevano elementi concreti per prevedere un provvedimento incompatibile; 5) i ritardi amministrativi o giurisdizionali non legittimano un "condono silente" né incidono sulla legittimità di ordini di demolizione passati in giudicato; 6) l'ordine di demolizione non è soggetto alla prescrizione penale o amministrativa richiamata dalla difesa. Conseguenze pratiche: ricorsi dichiarati inammissibili, i ricorrenti condannati alle spese e ciascuno tenuto a versare in via equitativa euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge n. 241 del 1990 (artt. 3-7)
Norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso; la Corte ritiene che eventuali irregolarità procedurali amministrative non incidano automaticamente sull'efficacia di un ordine di demolizione passato in giudicato, salvo che emergano elementi che prevedano un contrasto insanabile con l'ordine esecutivo
d.P.R. n. 380 del 2001 (art. 31, comma 9)
Riferito alla disciplina della sanatoria edilizia; la Corte afferma che il diniego della sanatoria, e le impugnazioni avverse in sede amministrativa, impediscono di ritenere idoneo il ricorso per ottenere sospensione dell'ordine di demolizione
legge n. 47 del 1985 (art. 38, comma 4)
Norme sulla sanatoria: richiamata per valutare i presupposti di legittimità delle istanze di condono; la giurisprudenza stabilisce che la pendenza di istanze di sanatoria non sospende automaticamente l'esecuzione dell'ordine di demolizione derivante da sentenza irrevocabile
Costituzione (artt. 24 e 111)
Richiamati dalla difesa per ragioni di tutela giurisdizionale e giusto processo; la Corte ha ritenuto che i principi costituzionali non siano stati violati dalla mancata sospensione dell'esecuzione, alla luce della natura ripristinatoria dell'ordine e dell'assenza di elementi concreti idonei a prevedere un esito favorevole ai ricorrenti
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6)
Richiamata in termini di diritto a un giusto processo; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione poiché le sentenze e i decreti di condanna sono irrevocabili e l'esecuzione non lede in modo illegittimo i diritti fondamentali
codice di procedura penale (art. 616)
Norma che disciplina la condanna alle spese nel procedimento di cassazione: applicata per addebitare ai ricorrenti le spese processuali
codice penale (art. 173)
Richiamato in merito alla prescrizione delle sanzioni penali: la Corte precisa che l'ordine di demolizione, avendo natura non punitiva ma reintegratoria, non è soggetto alla prescrizione penale
legge n. 689 del 1981 (art. 28)
Norma sulla prescrizione delle sanzioni pecuniarie: la Corte osserva che tale prescrizione riguarda sanzioni punitive e non si applica all'ordine di demolizione di natura ripristinatoria
Massime di principio
- Un ordine di demolizione pronunciato con sentenza irrevocabile non viene automaticamente sospeso dalla mera pendenza di un ricorso amministrativo o giurisdizionale per diniego di condono; occorrono elementi concreti che rendano ragionevolmente prevedibile, in breve tempo, un provvedimento incompatibile.
- L'ordine di demolizione ha natura ripristinatoria e conserva efficacia anche nei confronti degli eredi o di chi subentra nella disponibilità delle opere, indipendentemente dall'accettazione dell'eredità.
- La mancata esecuzione di una perizia tecnica non è sempre decisiva se esistono titoli esecutivi e accertamenti giudiziali definitivi che stabiliscono la natura abusiva delle opere; la prova tecnica è necessaria solo se può incidere concretamente sull'esito dell'esecuzione.
- I ritardi o le lungaggini degli organi amministrativi o giurisdizionali non generano automaticamente un "condono silente" né una legittima aspettativa tale da impedire l'esecuzione di ordini di demolizione passati in giudicato.
- Gli ordini di demolizione non perseguono finalità punitive; pertanto non sono assoggettati alle prescrizioni previste per sanzioni penali o pecuniarie intese come punizione.
- Le eccezioni processuali relative a difetti di notifica o di legittimazione devono essere tempestivamente rilevate e fondate su elementi concreti; se la notifica è stata effettuata successivamente alla contestazione, l'esecuzione può ritenersi correttamente instaurata
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