Cassazione Civile, Ordinanza n. 38213/2021 del 03/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (condomini)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, proposta da due condomini, delle delibere assembleari con cui il condominio aveva approvato un progetto di sistemazione dell'autorimessa ai fini della prevenzione incendi. I condomini sostenevano che una via di fuga prevista dal progetto attraversasse illegittimamente uno dei loro posti-auto esclusivi e chiedevano la nullità delle delibere. Il condominio, nel resistere, proponeva domanda riconvenzionale per l'accertamento di una servitù di passaggio pedonale sul posto-auto dei ricorrenti, deducendo che tale servitù risultasse dai titoli, dal regolamento condominiale oppure si fosse costituita per destinazione del padre di famiglia o per usucapione. La Corte d'appello aveva confermato la nullità delle delibere e respinto la riconvenzionale. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la sentenza resa in un parallelo giudizio possessorio avesse accertato l'esercizio del passaggio pedonale attraverso il posto-auto dei coniugi; 2) violazione degli artt. 132 c.p.c. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale avesse escluso la servitù con motivazione apparente e contraddittoria, e che avesse mal interpretato il regolamento condominiale e le risultanze planimetriche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la sentenza del giudizio possessorio potesse spiegare efficacia nel diverso giudizio petitorio avente ad oggetto l'accertamento della servitù per usucapione, perché possessorio e petitorio hanno causa petendi e petitum diversi e la tutela possessoria non implica l'accertamento della legittimità del possesso utile ad usucapire. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la censura mirava in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla concreta possibilità di transito pedonale e sull'assenza di un titolo idoneo a dimostrare che la servitù gravasse proprio sui posti-auto. La motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta chiara e giuridicamente corretta, non essendo ravvisabile alcuna motivazione apparente o un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Conseguentemente la Corte ha rigettato anche l'istanza ex art. 96 c.p.c. e ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1137 c.c.
norma posta a base dell'impugnazione delle deliberazioni assembleari condominiali.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
consente solo la censura per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione; non copre il mero dissenso sulla valutazione dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per la dedotta violazione e falsa applicazione di legge, ma la censura è stata ricondotta in sostanza a un riesame del fatto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per asserita nullità della sentenza, ma la Corte ha escluso l'anomalia motivazionale denunciata.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è nulla solo se mancante o apparente; nel caso concreto la Corte ha ritenuto la motivazione intelligibile e completa.
art. 96 c.p.c.
rigettata la richiesta di condanna per lite temeraria per mancanza di colpa grave e di abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio petitorio diretto all'accertamento di una servitù o dell'usucapione, non può attribuirsi efficacia decisiva al giudicato formatosi in un precedente giudizio possessorio, perché la tutela possessoria riguarda una situazione di fatto e non comporta l'accertamento della titolarità del diritto reale.
- Per costituire validamente una servitù il titolo deve consentire di desumere, dal suo contenuto complessivo, l'esistenza del fondo dominante e del fondo servente; non è necessaria una descrizione tecnica minuziosa, ma è indispensabile che il vincolo risulti riconoscibile dal testo.
- La censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti, ma solo per denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
- La motivazione è apparente solo quando il giudice non rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito; non vi è nullità se la decisione espone, in modo comprensibile, le ragioni del convincimento anche mediante plurimi argomenti convergenti.
- La richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. presuppone la prova di una condotta gravemente colposa o temeraria della parte soccombente; il mero rigetto dell'impugnazione non basta a integrare la responsabilità aggravata.
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