Prescrizioni del Garante n. 135 del 07/03/2024
Provvedimento del 7 marzo 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina un reclamo presentato dai genitori di alunni di scuola primaria coinvolti in un progetto di ricerca scientifica svolto presso un istituto comprensivo. L’Autorità conclude che la scuola ha trattato dati personali dei minori senza un’idonea base giuridica e senza essere formalmente designata responsabile del trattamento, e che ha illegittimamente negato l’accesso/restituzione dei questionari ritenendoli anonimi, mentre erano invece almeno pseudonimizzati e re-identificabili. Tenuto conto delle circostanze concrete, il Garante qualifica la violazione come minore e dispone un ammonimento, senza ulteriori misure correttive.
Istituto comprensivo di Frascati: trattamento illecito e mancato accesso ai test anonimi/pseudonimizzati somministrati agli alunni in un progetto di ricerca scientifica
Istituto comprensivo di Frascati: trattamento illecito e mancato accesso ai test degli alunni in un progetto di ricerca
Il provvedimento riguarda un istituto scolastico pubblico coinvolto, insieme a un’università, in un progetto di ricerca scientifica somministrato a studenti di scuola primaria. Il Garante valuta la liceità del trattamento dei dati raccolti tramite questionari e la legittimità del diniego di restituzione/accesso opposto ai genitori.
Origine del reclamo e fatti contestati
Il reclamo è stato presentato dai genitori di 18 alunni di una classe della scuola primaria Villa Sciarra, nell’Istituto comprensivo di Frascati. Essi lamentano che, nell’ambito del progetto "le competenze sociali in età scolare: correlati cognitivi, emotivi e comportamentali", siano stati somministrati questionari e svolti colloqui personali con i minori, anche su profili attinenti alla vita sessuale e a possibili abusi, con effetti ritenuti invasivi e non adeguatamente trasparenti.
Secondo quanto riportato nel reclamo, ai bambini sarebbero state chieste informazioni anagrafiche e familiari tramite "schede dati" e i test avrebbero riportato un codice identificativo collegato alle schede stesse. Dopo le contestazioni dei genitori, i plichi contenenti i test sono stati sigillati e custoditi nella cassaforte dell’istituto, in attesa di chiarimenti e di eventuali restituzioni.
Attività istruttoria e riscontri delle parti
L’Ufficio ha acquisito informazioni dall’Università e dalla scuola ai sensi dell’art. 157 del Codice. L’Università ha sostenuto che i dati fossero trattati in forma anonima, con sigle apposte solo per consentire l’abbinamento tra le diverse batterie di test, senza possibilità di riconoscere i bambini. Ha inoltre riferito che il personale di Ateneo non aveva mai avuto accesso ai nominativi degli alunni né ai registri di classe.
La scuola ha rappresentato che il Collegio dei docenti aveva approvato la partecipazione al progetto, che i genitori avevano prestato consenso tramite moduli raccolti dalla scuola e che la referente interna aveva curato l’apposizione di numero progressivo e sigla sui test. Ha inoltre evidenziato di aver sospeso la ricerca dopo le proteste dei genitori e di aver conservato i questionari sigillati fino alla consegna agli ispettori ministeriali.
Valutazioni del Garante sulla qualificazione del ruolo della scuola
Il Garante osserva che la ricerca è stata svolta dalla scuola per conto dell’Università, ma senza che il rapporto fosse disciplinato da un contratto o altro atto giuridico ai sensi dell’art. 28 GDPR. In particolare, la scuola non ha ricevuto istruzioni formali che la qualificassero come responsabile del trattamento.
Per le modalità concrete dell’attività, e anche alla luce del coinvolgimento diretto del personale docente nella somministrazione e nella gestione dei questionari, il Garante ritiene che l’istituto abbia operato, di fatto, come autonomo titolare del trattamento ai sensi dell’art. 24 GDPR. Tuttavia, tale trattamento non risultava sorretto da una valida base giuridica, poiché le operazioni svolte non erano riconducibili a una specifica competenza istituzionale della scuola idonea a legittimare il trattamento di dati personali, anche appartenenti a categorie particolari.
Natura dei dati: non anonimizzati ma pseudonimizzati
L’Autorità chiarisce che il dato anonimo è tale solo quando non consente l’identificazione diretta o indiretta dell’interessato, tenendo conto di tutti i mezzi ragionevoli disponibili. Nel caso esaminato, la sigla alfanumerica apposta ai test non è stata ritenuta sufficiente a escludere la re-identificazione dei minori: il numero progressivo poteva corrispondere alla posizione nell’elenco di classe e i nominativi erano comunque presenti nei moduli di consenso conservati dalla scuola.
Di conseguenza, i questionari non erano anonimi, ma contenevano dati personali, seppur sottoposti a una forma di pseudonimizzazione. Il Garante richiama anche il principio per cui la pseudonimizzazione non fa venir meno la natura di dato personale.
Violazioni accertate
Il Garante dichiara l’illiceità del trattamento effettuato dall’istituto scolastico per violazione degli artt. 6, 9 e 15 GDPR. In particolare, vengono evidenziate le seguenti criticità:
- assenza di una valida base giuridica per il trattamento;
- mancata disciplina del ruolo della scuola quale responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR;
- trattamento di dati relativi a minori, potenzialmente anche di categorie particolari, in un contesto non adeguatamente regolato;
- illegittimo diniego di accesso/restituzione dei test ai genitori, fondato sull’erroneo presupposto dell’anonimato.
Il diritto di accesso ex art. 15 GDPR viene riconosciuto anche rispetto a dati pseudonimizzati quando l’interessato sia comunque re-identificabile.
Valutazione sanzionatoria e scelta dell’ammonimento
Pur confermando la violazione, il Garante valuta il caso come "violazione minore" ai sensi del considerando 148 GDPR e delle linee guida del Gruppo di lavoro art. 29 sulle sanzioni amministrative pecuniarie. Rilevano, in senso attenuante, il carattere isolato dell’episodio, il numero esiguo di interessati, la limitazione del trattamento alla raccolta e custodia dei test, l’assenza di accesso diretto ai contenuti da parte del personale scolastico, la pronta secretazione dei plichi, la collaborazione prestata dall’istituto, l’assenza di precedenti e la vicinanza temporale ai primi mesi di applicazione del GDPR.
Poiché il trattamento non era più in corso e i test erano stati acquisiti dal Ministero, il Garante esclude ulteriori misure correttive e ritiene sufficiente un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR.
Dispositivo
Il Garante:
- dichiara l’illiceità del trattamento dei dati personali effettuato dall’Istituto comprensivo di Frascati;
- ammonisce l’istituto per la violazione degli artt. 6, 9 e 15 GDPR;
- prende atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
È inoltre indicata la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli artt. 78 GDPR, 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del reclamo e contesto della ricerca
Il procedimento origina da un reclamo dei genitori di 18 alunni di una classe di scuola primaria, coinvolti in un progetto di ricerca scientifica dell’Università La Sapienza sulle competenze sociali in età scolare. I genitori contestano la somministrazione di questionari e colloqui individuali a bambini di 7-8 anni, anche su aspetti inerenti alla sfera sessuale, nonché la successiva difficoltà a ottenere la restituzione dei test.
Istruttoria e posizioni dell'Università e della scuola
L’Università ha sostenuto che i test fossero anonimi, siglati solo per consentire l’abbinamento tra batterie di questionari, e che il personale universitario non avesse potuto identificare gli alunni né acquisire i risultati, anche perché i plichi erano rimasti sigillati presso la scuola. L’istituto scolastico ha riferito di aver approvato il progetto in Collegio docenti, di aver raccolto i consensi dei genitori e di aver sospeso la ricerca dopo le contestazioni, custodendo poi i test sigillati e consegnandoli agli ispettori ministeriali.
Qualificazione del trattamento e assenza di base giuridica
Il Garante ritiene che la scuola abbia trattato dati personali dei minori per conto dell’Università ma senza una formale disciplina del rapporto ai sensi dell’art. 28 GDPR e, comunque, senza un’idonea base giuridica per operare come autonomo titolare. Le attività svolte dalla scuola, limitate alla raccolta e conservazione dei test, sono state considerate prive di supporto normativo sufficiente ai sensi degli artt. 6 e 9 GDPR.
Dati non anonimi ma pseudonimizzati e diritto di accesso
L’Autorità esclude che i test fossero anonimi: la sigla alfanumerica, composta anche da numero progressivo e iniziali, non impediva la re-identificazione degli interessati, anche perché i moduli di consenso e l’elenco della classe rendevano possibile il collegamento. Per questo i questionari restavano dati personali, seppur pseudonimizzati, con conseguente applicabilità del diritto di accesso ex art. 15 GDPR. Il diniego di restituzione ai genitori viene quindi giudicato illecito.
Esito del procedimento e motivi dell'ammonimento
Pur confermando l’illiceità del trattamento e del diniego di accesso, il Garante considera la vicenda una violazione minore: numero esiguo di interessati, assenza di accesso diretto ai contenuti da parte del personale, custodia cautelativa dei plichi, collaborazione dell’istituto, mancanza di precedenti e contesto di prima applicazione del GDPR. Non vengono adottate ulteriori misure correttive, perché il trattamento non era più in corso e i test erano già stati acquisiti dal Ministero. L’Autorità dispone quindi un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR.
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