Cassazione Penale, Sentenza n. 9643/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile, per intempestività, l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pavia del 27/10/2023. In particolare la ricorrente deduceva la nullità e illegittimità della dichiarazione di inammissibilità per non avere il giudice considerato l'istanza di restituzione nel termine (richiamando gli artt. 546 e 665 c.p.p.), nonché violazioni di norme processuali (art. 175 commi 1 e 4, 665 c.p.p.) e la svalutazione della causa di forza maggiore "informatica" che avrebbe giustificato il ritardo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto incontestata la cronologia (termine per impugnare scaduto l'11/03/2024, appello depositato il 12/03/2024) e, esercitando il potere di verifica ex art. 601 c.p.p., ha confermato l'intempestività dell'appello. Con provvedimento separato la Corte territoriale aveva inoltre ritenuto assenti le condizioni per la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La motivazione è stata redatta in forma semplificata.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la restituzione nel termine; la Corte rileva che le condizioni previste per ottenere la restituzione non ricorrevano e quindi la istanza è stata rigettata (questo profilo è stato trattato in provvedimento separato).
art. 665 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella doglianza della ricorrente; dal testo della sentenza emerge che il rimando a tale norma non ha modificato la valutazione sull'intempestività e sulla mancata restituzione nel termine.
art. 546 cod. proc. pen.
Norma evocata dalla ricorrente in relazione alla restituzione nel termine; la Corte non ha ritenuto che fosse stata omessa o male applicata nel provvedimento impugnato.
art. 591 cod. proc. pen.
Norma che fissa il termine per l'impugnazione della sentenza di primo grado; la Corte ha osservato che il termine perentorio era scaduto prima del deposito dell'appello.
art. 601, comma 1, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice della impugnazione il potere di verificare la legittimità formale dell'impugnazione; la Corte ha legittimamente esercitato tale potere riscontrando l'intempestività.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze economiche in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato la ricorrente alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- I termini perentori di impugnazione (es. per le sentenze di primo grado) vanno rispettati con rigore: anche un giorno di ritardo comporta inammissibilità salvo che venga concessa la restituzione nel termine.
- La restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. richiede il verificarsi delle condizioni previste dalla norma e deve essere adeguatamente documentata: l'assenza di elementi probatori conduce al rigetto dell'istanza.
- Il giudice dell'impugnazione ha il potere/dovere di verificare d'ufficio la tempestività dell'impugnazione (art. 601 c.p.p.); pertanto la mera presentazione tardiva non può essere sanata se non con provvedimento favorevole sulla restituzione.
- Se si intende invocare una causa di forza maggiore "informatica" o similare per giustificare il ritardo, è fondamentale allegare prove concrete (log di sistema, ricevute, comunicazioni formali) e sollevare la questione nel termine, altrimenti la valutazione potrebbe ritenersi insufficiente.
- In caso di inammissibilità del ricorso la parte soccombente può essere condannata non solo alle spese processuali ma anche a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) quando emergano profili di colpa nella determinazione dell'impugnazione.
- Se vi sono questioni articolate (es. validità del motivo principale versus questione procedurale di tempestività) è possibile che il giudice le deliberi separatamente: occorre seguire attentamente le vie e i rimedi procedurali specifici per ciascun profilo.
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