Cassazione Penale, Sentenza n. 06210/2026 del 16/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato la richiesta di riesame contro l'ordinanza del GIP del 24/06/2025 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per: 1) partecipazione, con ruolo di vertice, all'associazione mafiosa (art. 416-bis, commi 2-6 c.p.); 2) partecipazione, con ruolo di vertice, ad associazione dedita al narcotraffico (art. 74 DPR 309/90, commi 1,3,4) aggravata ex art. 416-bis. Il ricorrente, tramite difensore, ha sollevato tre censure: (i) mancanza assoluta di motivazione in relazione al capo 9) (imputazione di associazione per narcotraffico), lamentando omissione nell'esame delle deduzioni difensive che qualificavano la struttura come mera compagine familiare; (ii) omessa motivazione circa la derubricazione eventuale a cessione continuata (artt. 110 c.p., 81 cpv., 73 DPR 309/90), con contestazione dell'assenza di una “piazza di spaccio” e della volontà cosciente di partecipazione; (iii) manifesta illogicità e travisamento, con omissione degli elementi favorevoli nella memoria difensiva rispetto al capo 1) (associazione di stampo mafioso), contestando la rilevanza di specifici fatti (es. partecipazione a incontro con Savio, funzione effettiva) e sottolineando che la detenzione dal 30/01/2024 avrebbe interrotto la partecipazione associativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivo: il ricorso è generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni già esaminate nel giudizio di merito e non critica specificamente e con capacità demolitrice le motivazioni del giudice del riesame. Richiamata la giurisprudenza sul dovere del giudice del riesame di dare risposta puntuale alle deduzioni difensive, la Corte osserva però che l'omessa valutazione della memoria comporta nullità solo se in essa sono esposte censure inedite e decisive; nel caso di specie le censure erano generiche e non hanno dimostrato la capacità di scardinare il convincimento del giudice. La Corte rileva invece la presenza di elementi indiziari gravi: captazioni numerose e significative, dichiarazioni di collaboratori, attività di polizia giudiziaria e videosorveglianza che documentano l'operatività dell'associazione e il ruolo di vertice attribuito al ricorrente. Ha altresì ritenuto irrilevante, ai fini della gravità indiziaria, il mero stato detentivo del ricorrente senza prova di cessazione della partecipazione o di recesso/esclusione. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità; condanna alle spese processuali ex art. 616 c.p.p. e condanna al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
art. 416-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, cod. pen.
La Corte conferma che sussistono gravi indizi circa la partecipazione mafiosa e il ruolo di vertice del ricorrente, desunti da captazioni, dichiarazioni di collaboratori e altre investigazioni
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (TU Stup.)
art. 74, commi 1, 3 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, TU Stup. capo 9
Rilevata l'esistenza di un'associazione dedita al narcotraffico con ruoli definiti, contatti con fornitori, stoccaggi e organizzazione di partite di droga; tale fattispecie è stata ritenuta provvista di gravità indiziaria
art. 606, co. 1, lett. e, c.p.p.
art. 606, co. 1, lett. e, c.p.p.
Richiamata dalla difesa per lamentare la mancata motivazione; la Corte osserva che l'assenza di motivazione può essere censurata solo se la critica indica con specificità la capacità decisiva della omissione
art. 292 c.p.p.
Richiamato dalla difesa in relazione alle pretesa violazioni procedurali; la Corte non ha ritenuto la censura sufficientemente specifica per inficiare il provvedimento
art. 309 c.p.p.
Riferimento alle deduzioni difensive ex art. 309 (motivazione del provvedimento cautelare e deduzioni difensive); la Corte richiede che le deduzioni siano specifiche e decisive per determinare la nullità dell'omessa valutazione
art. 110 c.p.; art. 81 c.pv.; art. 73 DPR 309/90
art. 110 c.p., 81 cpv. c.p., 73 DPR 309/90
Richiamati dalla difesa nella prospettazione di derubricazione a cessione continuata; la Corte ritiene che non vi sia stata adeguata e specifica critica della motivazione di merito e che le fonti indiziarie sostengono la qualificazione associativa
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna alle spese processuali conseguente all'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Le impugnazioni di misure cautelari risultano spesso inammissibili se contengono censure generiche, assertive o meramente reiterative delle argomentazioni già affrontate in sede di merito; occorre specificità e capacità demolitrice rispetto al convincimento del giudice.
- L'omessa valutazione di una memoria difensiva dal giudice del riesame determina nullità solo se la memoria contiene censure inedite e decisive, non quando ripropone argomenti già esaminati o generici.
- Per contestare la gravità indiziaria è necessario confrontarsi puntualmente con le prove (captazioni, dichiarazioni di collaboratori, attività di polizia giudiziaria, videosorveglianza) e indicare nel dettaglio perché tali elementi non siano idonei a fondare il provvedimento cautelare.
- Lo stato detentivo del presunto associato non basta, di per sé, a dimostrare la cessazione della partecipazione a un'associazione mafiosa; la cessazione va provata con fatti che attestino recesso, esclusione o cessazione della consorteria.
- Se la difesa prospetta una diversa qualificazione giuridica del fatto (es. derubricazione a cessione continuata), deve indicare con precisione gli elementi probatori e la specifica mancanza degli elementi costitutivi dell'associazione, mostrando la capacità di modificare il convincimento cautelare.
- Nelle impugnazioni davanti alla Corte di legittimità o al riesame, è essenziale articolare criticamente e in modo nuovo le censure, evitando di affidarsi a spiegazioni sociologiche generiche o a semplici negazioni non supportate da prova contraria specifica.
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