Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1159/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento - della nota prot. 9465 del 4 aprile 2025, a firma del Responsabile del Procedimento, con la quale il Comune ha formulato proposta di riduzione del corrispettivo comunale (canone) a riscontro dell'istanza attorea di revisione del canone concessorio del servizio di distribuzione del gas; della successiva nota comunale prot. 15340 del 28 maggio 2025 di rettifica di essa nonché di ogni atto connesso, conseguente o sopravvenuto a quelli impugnati; e, conseguentemente, per l'accertamento del diritto attoreo e del correlato inadempimento comunale alla riduzione del canone concessorio, in forza della richiesta revisione delle condizioni del servizio; con istanza ex art. 116 c.p.a. per l'accertamento del diritto attoreo di accedere ai documenti della procedura, oggetto di istanza del 10 aprile 2024 e, conseguentemente, per la condanna del Comune a rilasciare copia integrale e non oscurata di essi;

Giustizia amministrativa202501245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego o mancata ostensione integrale dei documenti relativi alla procedura di revisione del canone concessorio del servizio di distribuzione del gas

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società concessionaria ha proposto, nell’ambito del giudizio avente a oggetto la revisione del canone concessorio, un’istanza ex art. 116 c.p.a. per l’accertamento del proprio diritto di accesso ai documenti della procedura e agli atti confluiti nella proposta comunale di revisione del canone, già richiesti con istanza del 10 aprile 2025, nonché per la condanna del Comune al rilascio di copia integrale e non oscurata della documentazione. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato, il 15 maggio 2026, che l’istanza di accesso era divenuta improcedibile per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere relativamente all’impugnazione principale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l’istanza ex art. 116 c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della ricorrente secondo cui la sopravvenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio principale aveva fatto venir meno l’interesse alla decisione sull’accesso. Non sono state esaminate nel merito né la sussistenza del diritto di accesso né la legittimità della condotta comunale. La liquidazione delle spese della fase relativa all’istanza di accesso è stata rinviata alla decisione di merito.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    L’istanza di accesso è stata dichiarata improcedibile quando, per effetto di una sopravvenienza riconosciuta dalla ricorrente, è venuto meno l’interesse attuale alla decisione.

Massime di principio

  • L’istanza ex art. 116 c.p.a. è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nel corso del giudizio, una sopravvenienza determina il venir meno dell’utilità concreta e attuale della pronuncia richiesta.
  • Quando l’istanza di accesso è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non deve esaminare nel merito il diritto di accesso né la legittimità del comportamento dell’amministrazione.
  • La decisione sulle spese relative alla fase di accesso può essere riservata alla decisione di merito del giudizio principale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.